Compravendita: in caso di vizi della cosa non è sempre automatico il danno da ritardato pagamento

Redazione 24/06/14
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 14121 del 23 giugno 2014 la Cassazione ha ridotto l’importo dell’equivalente pecuniario idoneo a reintegrare il patrimonio del danneggiato, che aveva acquistato una imbarcazione rivelatasi poi difettosa.

In primo grado il venditore era stato condannato anche al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di risarcimento e anno per anno rivalutata dall’azione giudiziaria fino al saldo effettivo; diversamente dal giudice di prime cure, la Corte d’appello riconosceva invece sulla somma dovuta a titolo di risarcimento la rivalutazione monetaria soltanto fino alla sentenza di appello oltre gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.

Precisa, infatti, la Corte territoriale, che sulla questione del danno da ritardato pagamento non si è formato il giudicato; pertanto, è possibile per il venditore convenuto, rimettere tutto in discussione censurando con l’appello la liquidazione del danno.

Il giudice del gravame dovrà, pertanto, determinare l’esatto importo dell’equivalente pecuniario idoneo a reintegrare il patrimonio del danneggiato, utilizzando a tale scopo parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato senza liquidare ulteriori interessi.

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