Commento alla sentenza 295/2013 del tribunale di nocera inferiore sezione lavoro

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La Sentenza in commento trae origine dal riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’ art. 13 comma 8 L. 257/92 ( Legge Amianto ) ottenuto da un gruppo di lavoratori dell’ ex Alcatel s.p.a. con Sentenza 61/2011 dello stesso Tribunale. In esecuzione di detto provvedimento, i ricorrenti avanzavano domanda di pensione all’ INPS che rigettava l’ istanza ritenendo ineseguibile la Sentenza 61/11. Pertanto i lavoratori proponevano ricorso per decreto ingiuntivo al fine di sentir ingiungere all’ INPS il pagamento delle somme dovute in virtù del ricomputo contributivo con il coefficiente 1,5, calcolando i ratei arretrati dal momento in cui, applicando il suddetto coefficiente di ricalcolo, era maturato il diritto ad andare in pensione. Il Tribunale accoglieva il ricorso che, regolarmente notificato, provocava l’ opposizione dell’ INPS. Instauratosi il giudizio, in virtù dei motivi proposti dall’ opponente Istituto, il Tribunale nominava il CTU per procedere alla verifica dei conteggi posti a base del ***** 746/11 opposto incaricando il consulente tecnico di procedere ad un doppio calcolo ( 1Dalla data in cui era maturato il diritto ad andare in pensione; 2Dalla data della domanda di pensione ), riservandosi all’ esito la decisione. Depositata la CTU il Tribunale definiva il giudizio con la Sentenza 295/13 accogliendo i motivi posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo e formulando il seguente fondamentale principio di diritto:

“ Tra le due ipotesi ( CTU ) deve prendersi in considerazione necessariamente la prima in cui è stato operato il calcolo dei ratei arretrati a decorrere dalla data di maturazione del diritto ad andare in pensione e non dalla data di effettiva richiesta formale della pensione. Non avrebbe senso, diversamente, la ratio della legge sull’ amianto che consente alle persone, che hanno subito l’ esposizione ad elevate concentrazioni di fibra polverizzata per oltre un decennio, di fruire della possibilità di andare in pensione in anticipo rispetto alla data naturalmente prefissata in ragione dell’ età o dell’ anzianità contributiva. “

Tale soluzione, oggettivamente e notevolmente più favorevole ai lavoratori, è divenuta cosa giudicata tra le parti. Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione Lavoro è ritornato sulla questione con l’ emissione di altri Decreti Ingiuntivi all’ inizio del 2014. Pendono, inoltre, altre procedure aventi il medesimo contenuto.

 

Avv. *****************

 

 

 

 

N. 4476/2011             Ruolo gen.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

SEZIONE LAVORO

  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ll dott. ***** lvlancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all’odierna udienza ha pronunoiato la seguente

S E N T E NZ A

nella causa civile iscritta

D A

l.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso giusta procura generale alle liti riochiamata in atti dall’******************* dell’avvocatura distrettuale interna, presso cui domiciliano in Nooera lnferiore alla via D’********** n. 10.

OPPONENTE

CONTRO

*******  tutti rapp.ti e difesi dagli avv. *********** e G.

Granata come da procura in atti, preszso il cui studio sono elettivamente

domioiliati in Scafati alla via Nazionale 124.

OPPOSTO

OGGETTO: Controversia di lavoro.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso in opposizione depositato in data 16.12.2011 l’opponente premesso che gli era stato notificato dagli opposti decreto ingiuntivo n. 746/11 per il pagamento di somme analiticamente indicate per ciascuno e computate in relazione al riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della L. 257/92, giusta sentenza del Tribunale di Nocera lnferiore n. 61/2011, eccepi che nella predetta sentenza, pur venendo riconosciuta ai ricorrenti l’esposizione ultradecennale alle fibre d’amianto secondo le concentrazioni dettate dalla legge, non erano stati specificati esattamente i periodi di esposizione cui era stato soggetto ciascun lavoratore, venendosi a rendere impossibile la quantificaziqne del beneficio (che si otteneva proprio dalla moltiplicazione del coefficiente di legge per il numero di anni di esposizione).

Ne a tale lacuna aveva potuto ottemperare la procedura monitoria ove ci si era limitati ad accogliere l’istanza sommaria senza aver provveduto ad accertare l’esattezza del calcolo comunque reso incerto dalla fruizione medio tempore da parte dei lavoratori dell’indennita di mobilita. Nella specie, infine, v’era addirittura un lavoratore, *****, che non era ancora andato in pensione, donde non poteva essere riconosciuta nei suoi confronti alcuna obbligazione previdenziale.

Chiese, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo con vittoria di spese. lnstauratosi in tal modo il contraddittorio, gli opposti si costituirono nel giudizio d’opposizione ed eccepirono che i periodi di esposizione erano chiaramente quelli indicati nell’atto introduttivo del giudizio di merito, che si era concluso con una accoglimento pieno della domanda. Con riferimento a tali periodi erano stati perciò elaborate le some per le quali era stata richiesta l’ingiunzione.

 

Chiesero perciò rigettarsi l’opposizione e dichiararsi l’esecutività del decreto ingiuntivo.

Acquisita documentazione e disposta ctu contabile, all’odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da epigrafe, la causa é stata definita con sentenza contestuale letta in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione deve essere accolta nei soli limiti di quanto di ragione. Deve difatti osservarsi che la sentenza n. 61/11, resa dal Tribunale di Nocera lnferiore, nell’accogliere in toto il ricorso, ha riconosciuto il diritto dei ricorrentl e dichiarato che gli stessi erano stati assoggettati all’esposizione delle polveri d’amianto “per oltre un decennio” in concentrazione superiore ai limiti fissati dalla legge, senza tuttavia   speclflcare in modo analitico i periodi di esposizione di clascun ricorrente. Di qui la prima questione posta dall’lNPS.

Come osservato, tuttavia, la sentenza n. 61/11 esprime un accoglimento, pieno e non parziale del ricorso di merito, con ciò consentendo d’interpretare l’intenzione del Giudicante di voler recepire per relationem i periodi di esposizione indicati analiticamente nell’atto introduttivo quale periodo lavorativo svolto dai lavoratori presso Alcatel Cavi Spa. Di qui la generica formula adoperata “per oltre un decennio”, apparendo del tutto impropria e strumentale l’interpretazione dell’istituto secondo cui, invece, il Giudice avrebbe, a suo dire, individuato in un singolo decennio (peraltro non meglio identificato) il periodo di esposizione.

Per questa ragione si e ritenuto di poter accogliere l’istanza monitoria, i cui conteggi risultavano elaborati sulla base di quegli stessi periodi indicati nel ricorso di merlto.

Se nonche l’lNPS pone anche la questione della correttezza di tale calcolo che, peraltro, non ha tenuto conto delle indennità di mobilità fruite medio tempore dai lavoratori. Per questa ragione si e ritenuto opportuno disporre una ctu per meglio verificare il quantum della pretesa monitoria. ll consulente ha correttamente svolto due ipotesi, secondo quanto conferitogli nel quesito peritale, e detratto per ciascun lavoratore l’indennita di mobilita percepita durante il periodo in cui egli avrebbe gia potuto fruire della pensione in virtù dei benefici della legge sull’amianto. Tra le due ipolesi deve prendersi in considerazione necessariamente la prima in cui e stato operato il calcolo dei ratei arretrati a decorrere dalla  data di maturazione del diritto ad andare in pensione e non dalla data di effettiva richiesta formale della pensione. Non avrebbe senso, diversamente, la ratio della legge sull’amianto che consente alle persone, che hanno subito l’esposizione ad elevate concentrazione di fibra polverizzata per oltre un decennio, di fruire della possibilità di andare in pensione in anticipo rispetto alla data naturalmente prefissata in ragione dell’eta o dell’ anzianita contributiva. ll diritto deve essere riconosciuto anche a ** che, non ancora posto in quiescenza, avrebbe potuto, in virtù del beneficio dell’amianto, andare in pensione gia a decorrere dall’1.1.2004. Va da sé che la condanna in questo caso debba essere condizionata all’effettivo ed immediato collocamento in quiescenza del lavoratore medesimo sotto pena di decadenza dal beneficio richiesto.

Gli importi calcolati dal CTU, tenendo presente le indennita di mobilita percepite dai lavoratori, ha ovviamente uno scarto negalivo rispetto alle somme del decreto ingiuntivo che deve essere, quindi, revocato, dovendosi condannare l’INPS al pagamento dei minor importi di cui al dispositivo, ove sono pure liquidate le spese che seguono la soccombenza nella misura

della metà. Le spese di CTU, gia liquidate con separato decreto, restano

per intero a carico dell’lNPS.

P. Q. M.

ll Gludice del Lavoro del Tribunale di Nocera lnferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

accoglie l’opposizione nei soli limiti di quanto di ragione e, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 746/11, condanna l’lNPS al pagamento nei confronti di:

***** sub condizlone della preventiva istanza di pensione all’lNPS entro gg. 30 dalla comunicazione della presente sentenza;

********

oltre accessori come per legge ed alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate per l’intero, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi € 4.800,00, oltre l.V.A. e C.P.A. Le spese di CTU, gia liquidate con separato decreto, restano per intero a carico dell’lNPS.

Nocera lnferiore 22.2..2013                                 IL GIUDICE d.L. 

                                                               (*******************)

Giuseppe Vitiello

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