Colpevole di sottrazione di minore la madre che impedisce all’ex marito di vedere il figlio

Redazione 08/02/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 5902 del 6 febbraio 2013 i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso di una donna contro la decisione del Tribunale che dichiarava il non doversi precedere nei confronti dell’ex marito per il reato di calunnia, per avere lo stesso denunciato la ricorrente per il reato di sottrazione di minore e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

La donna, affidataria del piccolo, si era trasferita in un’altra città senza autorizzazione del padre e, quando l’uomo era andato a prendere il bambino per la consueta visita, si era rifiutata di farli incontrare trascinando via il piccolo dentro casa e premurandosi di chiudere la porta con doppia mandata.

Il genitore, non potendo quindi esercitare il suo diritto e vedendosi menomato della sua potestà genitoriale, aveva inveito contro la donna, e quindi i due si erano reciprocamente denunciati.

La condotta della madre, avvisano i giudici, ha integrato il rifiuto di consegna al genitore avente diritto in quel momento, e pertanto di accuse del padre non sono calunniose: un comportamento di tal fatta, a maggior ragione che la donna aveva portato il figlio in un’altra città senza il consenso del padre, ben rappresenta una ipotesi di sottrazione di minore e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Infatti, continuano i giudici, il coniuge affidatario ha l’obbligo di attivarsi correttamente ed efficacemente per consentire l’esercizio dei diritti riconosciuti all’altro genitore. E in mancanza di un atteggiamento di cooperazione si configura il reato.

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