Codice della Crisi: ipotesi di rinvio a causa del Coronavirus

Redazione 27/02/20
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Si parla di un’ eventuale proroga delle misure di allerta volte ad innescare i meccanismi di prevenzione della crisi d’impresa. Si tratta delle segnalazioni da parte dell’organo di controllo interno e dei creditori pubblici qualificati agli organi di controllo stessi e all’ OCRI.

Si legga anche:

-Coronavirus, dal Ministero ulteriori indicazioni per prevenire il contagio;

-Coronavirus: smart working come ipotesi di prevenzione;

-Prevenzione diffusione Coronavirus: le chiusure dei Tribunali e stop ai concorsi pubblici.

La proroga

La proroga tanto attesa è arrivata per le microimprese (cioè quelle che negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei limiti del nuovo 2477 c.c.: attivo 4 milioni di euro, ricavi 4 milioni di euro, 20 dipendenti). Con il decreto legislativo Correttivo al Codice della Crisi (attuazione della legge delega 8 marzo 2019, n. 20), recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e ora all’esame delle commissioni parlamentari, infatti, le società in oggetto saranno obbligate a partire dalla data del 15 febbraio 2021 (e non invece dal 15 agosto 2020).

Tuttavia, il rinvio di 6 mesi disposto soltanto per queste realtà societarie, non risulta soddisfacente. Tanto più alla luce dell’emergenza Coronavirus che sta impattando in maniera significativa l’economia e l’andamento delle imprese e che si somma alle già note criticità manifestate per l’attuazione delle misure d’allerta da parte di imprese ancora non ben organizzate in tal senso.

La via d’uscita sembrerebbe dunque quella di disporre un’ulteriore proroga del termine per gli obblighi di segnalazione che coinvolga non solo le imprese ubicate nelle zone che, allo stato, risultano più provate dall’emergenza sanitaria, ma anche ulteriori realtà di dimensioni comunque ridotte e in difficoltà rispetto a tali adempimenti.

Il Consiglio dei Ministri ipotizza pertanto un possibile rinvio di un anno (rispetto all’entrata in vigore delle disposizioni del Codice della Crisi prevista il prossimo 15 agosto) per l’allerta, con inclusione di ulteriori imprese rispetto a quelle attualmente coinvolte.

Non resta che aspettare di vedere se detta modifica verrà effettivamente attuata mediante la proposta di un nuovo decreto che tenga conto della difficile situazione che le imprese stanno vivendo in questo periodo.

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L’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della Legge n. 155/2017) manderà in pensione, seppur dopo una vacatio di 18 mesi, la Legge Fallimentare del 1942. Si renderà quindi necessario, per gli operatori del settore, metabolizzare in questo lasso di tempo tutte quelle disposizioni che, di fatto, rappresentano una vera e propria novità nel panorama concorsuale, sino ad oggi occupato dalla Legge Fallimentare e dalla Legge sul  sovraindebitamento.Proprio allo scopo di agevolare l’apprendimento delle norme novellate, si è pensato di realizzare un volume in cui metterle a confronto, organicamente e sistematicamente, con le disposizioni ancora in vigore della Legge Fallimentare e sul sovraindebitamento. In definitiva, il lavoro svolto rappresenta un po’ una bussola, con la quale orientarsi e rapportare la disciplina attuale, ormai già appresa, a quella che ci si dovrà apprestare ad apprendere.Giampiero Russotto Dottore commercialista e revisore legale. Curatore fallimentare e commissario giudiziale. Gestore della crisi presso OCRI di Prato e presso l’ OCC dell’ Ordine commercialisti Prato. Iscritto all’Albo del MiSE Esperti per la gestione delle Grandi Imprese in Crisi. Perito e CTU in materia contabile, di anomalie bancarie finanziarie, reati fallimentari, evasione fiscale e tematiche di diritto commerciale sia in sede civile che penale. Docente a contratto di economia aziendale presso l’Università di Firenze, relatore in convegni per enti pubblici e privati.

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