Cessione dei crediti: in G.U. la legge di conversione

Nel corso dell’iter di conversione è stata introdotta la proroga di 6 mesi (che slitta quindi al 30 settembre 2023) del superbonus al 110% per le unifamiliari, nonché nuove ipotesi di deroga del divieto di cessione credito-sconto in fattura, la possibilità di ripartire il superbonus per le spese sostenute nel 2022 in 10 quote annuali, e anche introdotte norme di interpretazione autentica.

Indice

1. I correttivi al decreto crediti


Sulla G.U. dell’11 aprile 2023 è stata pubblicata la Legge 11 aprile 2023, n. 38, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, in tema di misure urgenti sulla cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale legge di conversione ha esteso l’articolato, introducendo alcune novità: proroga di 6 mesi (che slitta quindi al 30 settembre 2023) del superbonus al 110% per le unifamiliari, nuove ipotesi di deroga del divieto di cessione credito-sconto in fattura, possibilità di ripartire il superbonus per le spese sostenute nel 2022 in 10 quote annuali, introdotte alcune norme di interpretazione autentica.

2. Proroga edifici unifamiliari


L’articolo 01, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi compiuti sugli edifici unifamiliari. Pertanto, la disposizione, al comma 1, variando il comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che alle persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al previgente termine del 31 marzo 2023) purché, alla data del 30 settembre 2022, siano stati eseguiti lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Si tratta dei lavori realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.


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3. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali


Anche l’articolo 1 è stato modificato nel corso dell’iter parlamentare: il comma 1, lettera a) vieta dal 17 febbraio 2023 alle P.A. di acquistare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura. L’articolo 1, comma 1, lettera b) limita la responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, in ipotesi di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, è stata inserita una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi collegati al cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022, di impiegare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di BTP, con scadenza non inferiore a dieci anni.

4. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali


L’articolo 2 stabilisce, dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per taluni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche. La norma riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Attraverso le modifiche introdotte in sede di conversione, vengono esclusi dal divieto alcuni specifici interventi.

5. Integrazioni CILAS


L’articolo 2-bis, anch’esso introdotto nel corso della conversione, contiene una disposizione di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, la quale consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, ove intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

Avv. Biarella Laura

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