Cessione di crediti in blocco e legittimazione al credito

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La pubblicazione sulla G.U. dell’avviso di cessione dei crediti “in blocco” non costituisce prova in giudizio della legittimazione al credito.

Con la sentenza in commento il Tribunale di Rimini ha ritenuto che la pubblicazione per estratto dell’avviso di cessione di crediti “in blocco” sulla Gazzetta Ufficiale, benché esoneri il cedente da ulteriori oneri di informazione e notifica ai debitori ceduti, non è prova sufficiente in giudizio circa la titolarità effettiva del credito vantato in capo al cessionario.

     Indice

  1. La vicenda
  2. Le valutazioni del giudice di merito

1. La vicenda

Il procedimento traeva origine dall’atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 comma 1 c.p.c., con cui era convenuta in giudizio la società di recupero crediti ***, che minacciava di procedere ad esecuzione forzata per l’importo di euro 58.598,52 nei confronti della presunta parte debitrice.

Nel dettaglio, l’opponente eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria opposta, atteso che la stessa non sarebbe mai divenuta titolare del diritto di credito vantato nell’atto di precetto.

Ancora, sempre in via preliminare, veniva eccepita la non idoneità del mutuo fondiario stipulato in data 21 aprile 1983 (e successivi atti integrativi) a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

Nel merito, l’opponente eccepiva anche la non debenza di tale somma dato che la posizione debitoria era stata già effettivamente chiusa in precedenza, a seguito di una esecuzione immobiliare esperita dal creditore originario.

In ultima istanza, veniva eccepita anche l’intervenuta prescrizione del credito.

La società convenuta si costituiva in giudizio contestando tutto quanto affermato, chiedendo il rigetto integrale dell’atto di citazione in opposizione a precetto.


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2. Le valutazioni del giudice di merito

All’esito dell’attività istruttoria documentale, il Tribunale giudicava fondata l’opposizione proposta, condannando la società opposta al pagamento delle spese di lite, per i motivi che possono riassumersi come segue.

In via preliminare, tale giudizio di opposizione all’atto di precetto deve qualificarsi come un ordinario processo di cognizione e per questa ragione è costituito da un petitum (richiesta di un provvedimento che accerti l’insussistenza del diritto a procedere all’esecuzione) e da una causa petendi (ossia la situazione giuridica sostanziale che la parte deduce a fondamento della propria pretesa)[1].

È certamente noto come in virtù della disciplina speciale ex art. 58 T.U.B. (Testo Unico Bancario) sussiste una notevole facilitazione per gli istituti di credito che procedono ad operazioni di cartolarizzazione, ossia di cessione di crediti “in blocco”: la pubblicazione per estratto dell’avviso della cessione costituisce a tutti gli effetti lo strumento di efficacia della procedura e sostituisce ogni altro onere di pubblicità[2].

Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che in questo modo possa considerarsi assolto l’onere di procedere alla notifica dell’operazione ai singoli debitori ceduti[3].

Tuttavia, ribadisce il Tribunale che questa disciplina deve ritenersi derogatoria, per il solo settore bancario, a quella prevista dal codice civile in tema di opponibilità della cessione ai singoli debitori ceduti.

Al contrario, non può intendersi l’art. 58 T.U.B. quale norma modificativa anche del regime dell’onere della prova in giudizio, che continua ad essere quello ordinario: invero, è fatto onere al cessionario di fornire la prova della sua legittimazione al credito, dato che per quest’ultimo il fondamento sostanziale della legittimazione è legato all’oggetto della cessione[4].

Nel caso di specie, parte opposta non ha dimostrato in alcun modo la propria legittimazione a procedere all’esecuzione forzata per il credito vantato, in quanto non ha fornito la prova dell’avvenuta cessione in suo favore.

Nello specifico, il credito in questione era ricompreso in un “blocco” di crediti oggetto di cinque successive cessioni, tuttavia la società *** ha fornito prova solo limitatamente a tre di esse.

Pertanto, il Tribunale esclude che in assenza di ulteriori riscontri probatori possa costituire prova dell’operazione di cessione in blocco l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che deve intendersi unicamente quale alternativa alla notifica ai debitori ceduti.


Note

[1] Cfr. ex multiis Cass. n. 24047 del 13 novembre 2009.

[2] Invero, l’art. 58 T.U.B. recita: “[…] La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità[…] Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del codice civile […]”.

[3] Cfr. Cass. n. 20495 del 29 settembre 2020.

[4] Cfr. Cass. n. 4116 del 2 marzo 2016.

Sentenza collegata

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Federica Manenti

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