Cassazione: valida la notifica a mezzo fax della sospensione del processo

Redazione 03/04/13
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 8013 del 2 aprile 2013 i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un professionista (tra l’altro proposto oltre il termine di ammissibilità di trenta giorni) che asseriva di non aver ricevuto la comunicazione della sospensione del processo ex art. 295 del codice di procedura civile.

La controparte invece aveva notificato il biglietto di cancelleria via fax ai sensi dell’articolo 136, ultimo comma, del codice di procedura civile, e ad avviso della giurisprudenza di legittimità tale modalità di comunicazione risulta idonea a mettere l’altro a conoscenza dei dati necessari.

Per cui il destinatario del fax deve dimostrare di non aver ricevuto la comunicazione, mentre chi ricorre a tale mezzo di notifica deve è tenuto solamente ad esibire la fotocopia del contenuto del fax e del rapporto di trasmissione che dimostri che il processo è andato a buon fine.

Cosa che per l’appunto si è verificata nel caso all’attenzione della Corte, nel corso del quale è emerso, dalla fotocopie del biglietto di cancelleria e dai rapporti di trasmissione fax che l’ordinanza di sospensione era stata comunicata ai tre difensori delle parti con esito positivo (OK).

Inutile quindi per il destinatario contestare il ricorso all’uso del fax, che risulta adeguato; inoltre, in base alla verifica effettuata l’atto è stato trasmesso al giusto numero di utenza: se ne presume, pertanto, la piena conoscenza del destinatario in assenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento