Svolgimento del processo
A. C., F. V., M. G. sono stati rispettivamente condannati, con sentenza emessa dal Tribunale di
Foggia il 28 gennaio 2005, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante
contestata alle pene di mesi otto di reclusione (il primo) e mesi dieci di reclusione (gli altri due), in
ordine al reato punito dall’articolo 589 comma 2 c.p. Gli imputati sono stati condannati, in solido, al
risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede nonché al
pagamento, pure in solido, di una provvisionale (a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale) pari ad Euro 50.000,00, al cui pagamento è stata subordinata la sospensione
condizionale della pena. Ad A. è stata sospesa la patente per la durata di tre mesi.
L’accusa mossa ai predetti era la seguente: “… per avere A. C., quale conducente dell’autobus
targato omissis, F. V. in qualità di direttore di gara – come tale tenuto a garantire lo svolgimento ed
il buon esito della manifestazione – della seconda prova motociclistica di “enduro”, campionato
omissis e M. G., quale presidente del moto club omissis, organizzatore della gara suddetta,
cagionato per colpa la morte di P. G., partecipante alla gara e conducente del motociclo…: nella
specie l’A. nell’approssimarsi ad una intersezione con strada compresa nel percorso di gara e non
opportunamente segnalata con la presenza di apposito personale – giuste le prescrizioni di cui
all’ordinanza del Prefetto di Foggia del omissis con la quale veniva autorizzata la gara
motociclistica a condizione, tra l’altro, che a cura dell’ente organizzatore fosse garantita lungo il
percorso, la presenza di personale qualificato munito di bandierine di segnalazione – ometteva di
fermarsi e dare la dovuta precedenza – secondo quanto stabilito dall’art. 145 del codice della strada –
al motociclo condotto da P. che provenendo da destra e trovandosi improvvisamente – anche a causa
della mancata segnalazione dell’incrocio… – di fronte al pesante mezzo condotto dall’A., rovinava al
suolo finendo poi sotto le ruote di tale veicolo e riportando nell’occorso gravissime lesioni che ne
cagionavano, immediatamente, il decesso. In omissis, località omissis, il omissis alle ore omissis
circa”.
Ricostruì in fatto il primo giudice che verso le ore omissis del omissis un autobus che trasportava
dei pellegrini, condotto da C. A., aveva omesso di fermarsi ad un incrocio e di dare la dovuta
precedenza, ed aveva così travolto G. P. (che sopraggiungeva da destra essendo impegnato in una
gara di enduro organizzata dal Moto Club omissis) che per le lesioni riportate veniva poi tratto a
morte.
Il giudice ravvisò profili di colpa dell’A., che “ha candidamente ammesso di non essersi accorto per
nulla del sopraggiungere della moto e che solo dopo avere superato l’incrocio sentì un botto laterale
cui seguì la presa d’atto dell’investimento del motociclista”. Ravvisò altresì la colpa della persona
offesa, stimata nella percentuale del 20%, per essere arrivata “lunga” all’incrocio e non aver potuto
di conseguenza porre in essere una manovra impeditiva dell’urto.
Ritenne la responsabilità di G. M., presidente del Moto Club omissis ed organizzatore della gara, e
di V. F., direttore di gara. Rilevò, in particolare, che “non può che ritenersi inadeguata ed
inefficiente la segnalazione del percorso operata dall’organizzazione (quindi dal M.) che, pertanto
deve ritenersi inosservate del citato art. 25 Reg., che nel disciplinare la segnaletica prescrive che “il
percorso ufficiale deve essere segnalato adeguatamente dall’organizzazione”. Un deficit
organizzativo rivelatosi fatale per il P. e tanto più grave se si considera che il M. non fece
predisporre… quella segnaletica di sospensione della circolazione che dal Prefetto gli era stato
prescritto di apprestare”.
Al direttore di gara V. F. imputò “la mancata vigilanza” e rilevò che “nel tratto di strada interessato
dal sinistro mancavano ufficiali (o commissari) di gara o sbandieratori che, in prossimità di un
crocevia pericoloso ed a raso quale era quello dove si è verificato l’incidente, ordinassero un
rallentamento e, comunque, vigilassero sul transito dei mezzi estranei alla competizione agonistica
in atto; un transito che doveva essere assolutamente interdetto, malgrado si trattasse di gare su
percorsi “aperti al traffico”; ricordò che l’autorizzazione prefettizia allo svolgimento della gara
prevedeva, tra l’altro, la “previa sospensione temporanea della circolazione di tutti gli automezzi
non partecipanti alla gara e di tutti i veicoli nei tratti di strade interessati all’attraversamento delle
moto, con onere per l’Ente Organizzatore di dislocare personale qualificato munito di bandierine di
segnalazione a fini di tutela dell’incolumità pubblica e dei concorrenti lungo il percorso e in
particolare nei tratti chiusi al traffico”.
Sui gravami degli imputati, la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 2 febbraio 2007, ritenute le
attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, dichiarò non doversi procedere nei
confronti degli stessi in ordine al reato loro ascritto, perché estinto per prescrizione, e confermò le
statuizioni civili della sentenza appellata. Ritenne che “nel merito la sentenza (impugnata) giunge a
conclusioni corrette”.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, F. con atto a firma propria e del
difensore, M. con atto sottoscritto personalmente, A. con atto sottoscritto dal difensore.
F. denuncia: a) vizi di violazione di legge e di motivazione. Assume che “non si comprende… in
cosa si sarebbe concretizzata la posizione di garanzia del ricorrente con riferimento alla fase
organizzativa della gara…”; rileva che con l’atto di appello “era stata sollevata la problematica
relativa al ruolo del Direttore di Gara rilevando come lo stesso non vada oltre il mero controllo sulla
regolarità della gara sotto il profilo sportivo… In definitiva il Direttore di gara altro non è che
l’arbitro della competizione sportiva con funzioni meramente tecniche…” e “appare evidente che
alla figura del Direttore di Gara non possano essere ascritte responsabilità per tutto ciò che attiene
alla fase organizzativa, perché privo di compiti di controllo in tal senso…”; la sentenza impugnata
violerebbe “anche l’art. 40 c.p., laddove ascrive al ricorrente responsabilità omissive in assenza di
un preciso obbligo giuridico”; b) vizi di violazione di legge e di motivazione. La gravata decisione
si fonderebbe “sulla errata interpretazione della ordinanza prefettizia” richiamata dai giudici del
merito. La Corte territoriale – si sostiene – “non è stata… in grado di superare né di adeguatamente
motivare in ordine alle palesi contraddizioni insite nell’ordinanza prefettizia…”, non tenendosi conto
che “l’incidente che ha visto coinvolto il povero sig. P. è pacificamente avvenuto durante una tappa
di trasferimento…, vale a dire allorquando, normalmente… il percorso di gara è aperto al traffico ed i
motociclisti sono obbligatoriamente e consapevolmente… tenuti all’osservanza delle regole del
codice della strada…” e “dalla lettura del predetto atto amministrativa appare evidente… che nelle
intenzioni del Prefetto vi era quella di far svolgere una “gara di enduro” senza snaturarne la natura,
tanto che il primo adempimento disposto era proprio quello di attenersi a quanto prescritto nel
regolamento di gara…”; c) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 40 e 41 c.p., “in
ordine alla responsabilità esclusiva dell’A. con rigetto, in ogni caso, delle domande risarcitorie”. Si
rileva che il conducente dell’autobus aveva “violato le basilari regole che regolano la circolazione
stradale ed in particolare l’obbligo di dare precedenza su di lui incombente…” l’agire dell’A. non è
stato in alcun modo condizionato dall’evento gara, ma ha trovato nella gara solo l’occasione per la
produzione dell’evento…”, sicché “la Corte territoriale ha del tutto eluso l’ineludibile principio di
causalità…” e tanto configurerebbe “l’evidenza, pur in presenza di una causa di estinzione del reato,
delle ipotesi assolutorie di cui all’art. 129, co. 2, c.p.p.”. Si soggiunge che “nella denegata ipotesi
(che) l’adita Corte non ritenesse sussistere il requisito della evidenza e, quindi, ritenesse prevalente
la declaratoria di proscioglimento per intervenuta prescrizione,… (si) valuti, comunque, il motivo
sotto il profilo delle statuizioni civili… ai sensi dell’art. 578 c.p.p….”; d) vizi di violazione di legge e
di motivazione, in ordine al mancato esame della “responsabilità concorrente del P. con rigetto, in
ogni caso, delle domande risarcitorie”; e) il vizio di motivazione, “con riferimento alla intervenuta
prescrizione, del reato in primo grado, con conseguente revoca ovvero rigetto delle domande
risarcitorie”.
Lamenta il ricorrente che i giudici dell’appello illegittimamente hanno ritenuto che “il giudice di
prime cure non avrebbe concesso agli imputati le attenuanti generiche con prevalenza rispetto alla
contestata aggravante…”.
M., dal canto suo, denuncia: a) vizi di violazione di legge e di motivazione. Richiamato quanto
argomentato dal primo giudice in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione per la
sottoposizione alla Corte Costituzionale di una questione di legittimità costituzionale, assume, in
sostanza, che il reato si era già prescritto in primo grado per la ritenuta prevalenza delle attenuanti
generiche sull’aggravante contestata; b) vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di
responsabilità. La Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare che si trattava di una gara di
regolarità, come accertato anche in sede peritale, “né può fondarsi la responsabilità del M.
sull’assunto della mancata “inosservanza” (rectius: osservanza) dell’ordinanza prefettizia, la quale
comunque richiede di attenersi a quanto previsto dal regolamento di gara…”; inoltre, “non
valutavano i giudici di merito la condotta di guida del pilota, responsabile di se stesso e della sua
sicurezza durante la tappa di trasferimento…”.
A., infine, denuncia: a) il vizio di violazione di legge: anch’egli propone la questione relativa alla
intervenuta prescrizione del reato in primo grado; b) il vizio di motivazione, ancora “in riferimento
alla prescrizione già intervenuta nel corso del giudizio di primo grado; c) il vizio di motivazione,
“in riferimento alla conferma delle disposizioni civili della sentenza impugnata”; d) il vizio di
motivazione, “in riferimento alla individuazione delle responsabilità”; in proposito lamenta che il
giudice di appello abbia trascurato la circostanza, dedotta con i motivi di appello, che l’addebito di
colpa per essere arrivato all’incrocio con velocità eccessiva non tiene conto del fatto che egli non
era nelle condizioni di rendersi conto della presenza dell’incrocio; nonché del fatto che la stessa
sentenza riconosce che se gli altri due imputati avessero adempiuto ai loro obblighi, ed in
particolare a quello di segnalazione, l’incidente non si sarebbe verificato.
Le parti civili hanno prodotto una memoria, per mezzo del loro comune difensore, con la quale
confutano le ragioni dei ricorsi, di cui chiedono il rigetto.
Motivi della decisione
I ricorsi non meritano accoglimento.
Tutti gli imputati deducono la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta
prescrizione dello stesso al momento della pronuncia della sentenza di primo grado. La censura non
risulta fondata avendo entrambi i giudici di merito fatto buon governo delle norme in tema di
prescrizione del reato. Ed invero il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme
sulla circolazione stradale contestato agli imputati non poteva essere dichiarato prescritto in primo
grado atteso che, essendo state da tale giudice concesse le attenuanti generiche con regime di
equivalenza, la disciplina applicabile era quella di cui all’art. 157, co. 1, n. 3, cp che prevede un
termine ordinario di prescrizione di 10 anni per i delitti puniti con pena massima non inferiore a 5
anni.
Né può fondatamente contestarsi che il giudice di primo grado, pur avendo nella parte iniziale della
sentenza esaminato la questione della prescrizione anche con riguardo all’ipotesi della prevalenza
delle generiche ed avendola comunque esclusa, abbia tuttavia espresso un chiaro giudizio di
equivalenza delle circostanze. Ciò risulta infatti evidente nella parte finale della sentenza laddove il
medesimo affronta il profilo sanzionatorio in maniera unitaria per tutti gli imputati dichiarando di
ritenere legittima e rispondente ad equità l’applicazione a tutti delle circostante attenuanti generiche
equivalenti alla contestata aggravante. Giudizio ripreso e confermato dal dispositivo.
Può in proposito chiarirsi, trattandosi di questione che se pur non espressamente sollevata nei
motivi di ricorso, può essere affrontata di ufficio in quanto attinente alla interpretazione della legge,
che correttamente è stato contestato a tutti e tre gli imputati ed è stata ritenuta sussistente
l’aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Pacifica ed evidente è la sussistenza di tale aggravante nei riguardi dell’A., ma altrettanto corretta
deve ritenersi per F. e M.. Costoro, come organizzatore e direttore di una corsa motociclistica, per
di più con percorso in parte costituito anche da strada normale, erano tenuti a garantire la sicurezza
della circolazione su tali strade, secondo regole specifiche che, come meglio appresso si dirà,
prevedevano l’obbligo di chiusura del tratto stradale impegnato dalla competizione e della
segnalazione della stessa. Non può quindi dubitarsi che l’inosservanza di tali obblighi configuri nei
loro confronti l’aggravante della violazione delle disposizione a tutela della sicurezza stradale.
Nel merito, la rispettiva responsabilità degli imputati è stata correttamente affermata dai giudici di
merito.
Le posizioni di F. e M. possono essere esaminate congiuntamente; le contestazioni dai medesimi
formulate sono sostanzialmente le stesse nella parte in cui attengono alla specifica situazione nella
quale si è verificato l’incidente, e cioè durante lo svolgimento di una gara di enduro, e alle regole
che sovrintendono la stessa, nonché laddove sostengono che sarebbe stato frainteso il contenuto
dell’ordinanza prefettizia. Al riguardo può osservarsi che le sentenze di primo grado e di appello
hanno chiarito la natura di tali gare ed in particolare di quella durante la quale si è verificato
l’incidente, nel senso che si trattava di una competizione che si svolge in parte con prove speciali su
percorsi riservati ed in parte con trasferimenti su percorsi stradali normali durante i quali i
concorrenti sono tenuti a rispettare, oltre alle regole della gara, le prescrizioni del codice della
strada; l’episodio in questione avvenne appunto durante una “tappa di trasferimento”; i giudici
hanno puntualmente richiamato l’art. 9 del codice della strada che subordina l’effettuazione di
competizioni sportive su strada ad apposita autorizzazione (quella in esame all’epoca di competenza
del Prefetto) ed impone il rispetto delle prescrizioni in tal modo imposte; hanno altresì
puntualmente e compiutamente esaminato la ordinanza prefettizia emessa nella specie, mettendo in
luce come la stessa stabilisse, con chiarezza e senza le contraddizioni prospettate dai ricorrenti, la
sospensione temporanea della circolazione da parte di tutti i veicoli non interessati alla gara e la
dislocazione lungo tutto il percorso, ed in particolare nei tratti chiusi al traffico, di personale
qualificato munito di bandierine di segnalazione, prescrizioni entrambe disattese. Le censure svolte
al riguardo risultano inammissibili in quanto volte a contestare – sotto la pretesa deduzione di un
difetto di motivazione o di un travisamento del contenuto della ordinanza – un accertamento in fatto
che compete al giudice di merito. Hanno altresì puntualizzato, i giudici della Corte di appello, che
l’organizzatore e il direttore di gara hanno specifiche posizioni di garanzia che derivano per il primo
dal citato art. 9 cds, che individua l’organizzatore quale soggetto che deve attivarsi per tutto ciò che
riguarda l’organizzazione appunto della gara e per la necessaria autorizzazione, e per il secondo
dall’art. 40 del regolamento delle gare di enduro che stabilisce che il direttore di gara è il
responsabile dello svolgimento e del buon esito della manifestazione. Quest’ultimo, come ha
chiarito la sentenza di primo grado, è figura di uguale importanza dell’organizzatore, da cui è
nominato e al quale subentra nel momento dell’inizio della gara, essendo colui che deve
sovrintendere alla competizione curandone il regolare svolgimento. In tale funzione di sorveglianza
e controllo, è evidentemente compreso un dovere di garanzia e controllo anche delle regole di
sicurezza proprie dell’evento in considerazione, al fine di assicurare che l’evento stesso si possa
svolgere senza incidenti e senza danni a persone o cose. È evidentemente compito primario del
direttore di gara quello di garantire i partecipanti alla gara dell’assenza di situazioni pericolose che
ne possano mettere in pericolo l’incolumità, non potendo le sue funzioni limitarsi al semplice
controllo del rispetto delle regole tecniche.
Hanno altresì accertato i giudici di merito che non era stata disposta la sospensione temporanea
della circolazione e non erano stati dislocati sul percorso gli sbandieratori, comportamenti imposti
dall’ordinanza prefettizia e tali, ove posti in essere, da impedire l’evento, cui dovevano
sovrintendere F. e M., la cui responsabilità è stata, per quanto sopra detto, correttamente accertata.
Quanto all’A., guidatore dell’autobus che ha cagionato l’incidente, la sentenza della Corte di appello
ha messo in rilievo come egli abbia tenuto, a prescindere dalla non visibilità e mancata segnalazione
dell’incrocio (circostanze ammesse in sentenza), una condotta di guida non prudente e non adeguata
tenuto conto che guidava un mezzo particolarmente ingombrante e pericoloso su una carreggiata
ristretta e a doppio senso di circolazione dove vi erano precedenti incroci con strade secondarie;
aveva dunque l’obbligo di tenere una velocità bassissima tanto più che la vegetazione impediva la
piena visibilità della strada. L’accertamento della colpa in tal modo compiuto è corretto e non
censurabile.
Deve da ultimo esaminarsi il problema relativo al concorso delle responsabilità dei tre imputati,
evocato dalla difesa di tutti i ricorrenti, oltre che quello, eccepito dal solo F., della mancata
considerazione del concorso di colpa dell’infortunato.
La questione in sostanza attiene al rapporto di causalità, posto che, una volta stabilita la presenza di
colpa nel comportamento dei singoli imputati, occorre stabilire se il comportamento di uno di essi
(o meglio quello di uno l’., e quello degli altri due F. e M., ai fini di che trattasi fungibili) possa
costituire causa da sola sufficiente a cagionare l’evento. I principi desumibili dagli art. 40 e 41 c.p.
portano a dare al quesito una risposta negativa.
In primo luogo deve osservarsi che in base alle predette disposizioni vale nel nostro ordinamento il
principio della equivalenza delle cause o della conditio sine qua non, e cioè il principio per cui
qualunque comportamento che ha influito sul verificarsi dell’evento (qualunque fattore che ha
concorso al suo verificarsi) ne costituisce causa, indipendentemente dal concorso di altre
circostanze, anche consistenti nel comportamento colposo di altri (art. 41 co. 3), che possano avere
avuto incidenza causale dell’evento. Il principio è temperato dalla previsione del secondo comma
dell’art. 41 cp, a norma del quale “le cause sopravvenute escludono il nesso di causalità quando
sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”.
Così chiarito il regime normativo, risulta evidente che A. non può invocare a proprio vantaggio il
precedente comportamento colposo dell’organizzatore e del direttore di gara, dal momento che è la
norma stessa che impedisce a chi è in colpa di addurre a sua giustificazione, per elidere il nesso di
causalità, il precedente comportamento anche colpevole di altri.
Resta da verificare se, viceversa, la condotta di A. sia stata da sola sufficiente a determinare
l’evento, ciò che ad avviso del Collegio deve sicuramente escludersi. Infatti per aversi un tale effetto
interruttivo è necessario che la causa sopravvenuta sia rappresentata da un processo causale del tutto
autonomo (nel quale caso, in realtà, come si è precisato, all’esclusione del rapporto causale si
perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell’equivalenza delle cause di
cui all’articolo 41, comma primo, cod. pen., anche a prescindere dal comma 2 del medesimo
articolo), ovvero da un processo non completamente avulso dall’antecedente, ma caratterizzato da
un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale,
ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa
presupposta.
Ora, nella specie, non può certo riconoscersi natura di fattore eccezionale e imprevedibile al
comportamento colposo posto in essere dal guidatore dell’autobus (come pure a quello dello stesso
infortunato) dal momento che i due imputati, nella situazione considerata, erano garanti, sia nei
confronti dei partecipanti alla gara che degli utenti della strada, della sicurezza della circolazione
stradale; settore in cui le regole sono ispirate al massimo rigore e prudenza al fine di tutelare tutti gli
utenti della strada dai sempre possibili e prevedibili comportamenti colposi di ogni interessato. Non
è pertanto sostenibile in alcun modo la tesi secondo cui la colpa del guidatore dell’autobus avrebbe
fatto venire meno quella dell’organizzatore e del direttore di gara, atteso il contenuto specifico
dell’obbligo di garanzia che essi avevano, che imponeva di farsi carico anche di comportamenti
colposi dei destinatari dell’obbligo.
Per la stessa ragione è corretta la mancata considerazione nei loro confronti di un concorso di colpa
della vittima. Conclusivamente, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che ne
hanno fatto richiesta, spese liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
P.T.M.
La Corte:
– rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle
spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Presidente Relatore
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