Cassazione: nessun mantenimento se il figlio maggiorenne è in grado di lavorare

Redazione 04/11/13
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Lucia Nacciarone

Anche se in passato ha effettuato lavori di tipo meramente saltuario.

A deciderlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 24515 del 30 ottobre 2013 che ha confermato il venire meno dell’assegno di mantenimento di euro 1200 mensili a carico del padre divorziato, come già era stato fatto in sede di merito, sulla base del fatto che le figlie, maggiorenni, avevano espletato un’attività lavorativa, seppure discontinua, ma attestante quantomeno il possesso di capacità idonee per immettersi nel mondo del lavoro.

La retribuzione già percepita, avvisano i giudici di legittimità, testimonia la suddetta capacità, e perciò esclude l’obbligo a carico del genitore.

«Il diritto del coniuge di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno».

Inoltre, nel caso di specie, proseguono i giudici, non si era verificato alcun incremento di reddito per il padre  tale da giustificare il mantenimento del suo obbligo di contribuzione e addirittura il suo aumento quando, invece, la sua capacità di spesa era notevolmente diminuita a seguito della nascita di un figlio dal suo secondo matrimonio.

 

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