Cassazione: la confisca ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è possibile solo in presenza di gravi indizi

Redazione 11/09/12
Scarica PDF Stampa

Con la sentenza n. 34505 del 10 settembre 2012 la Cassazione ha accolto il ricorso di un’azienda accusata per responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/2001, a causa dei comportamenti del suo amministratore, finito nel mirino degli inquirenti nell’ambito di un’inchiesta di corruzione negli appalti.

I giudici hanno delineato quindi i presupposti per l’applicazione della misura del sequestro dei beni agli enti indagati, specificando che requisito fondamentale è la presenza di un fumus delicti allargato, che finisce sostanzialmente per coincidere col presupposto dei gravi indizi di responsabilità dell’ente, al pari di quanto accade per l’emanazione delle misure cautelari interdittive.

Quindi, i gravi indizi coincideranno con quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, anche indiretti, che sebbene non valgano di per sé a dimostrare oltre ogni dubbio l’attribuibilità dell’illecito all’ente con la certezza propria del giudizio di cognizione, tuttavia, valutati in un contesto complessivamente, tenendo conto della loro concatenazione logica, consentono di fondare, allo stato, una qualificata probabilità di colpevolezza.

L’apprezzamento dei gravi indizi, continuano i giudici, deve adombrare l’esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di responsabilità, in un procedimento che avvicini sempre di più la prognosi ad un giudizio sulla colpevolezza.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento