Cassazione: irretroattive le norme del pacchetto sicurezza sulla confisca per equivalente

Redazione 26/03/13
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Lucia Nacciarone

Rimane quindi presupposto indeffetibile per l’applicazione della misura della confisca per equivalente la pericolosità sociale attuale dell’indagato, almeno per ciò che concerne i procedimenti iniziati prima dell’entrata in vigore (nel 2009) delle norme del pacchetto sicurezza che invece non richiedono per le misure di prevenzione il requisito dell’attualità.

A deciderlo è la Corte di legittimità con la sentenza n. 14044 del 25 marzo 2013, che ha accolto il ricorso di un indagato sospettato di appartenere ad un’associazione mafiosa.

L’uomo aveva patteggiato in primo grado e gli era stata concessa la sospensione condizionale della pena. Tuttavia, un suo immobile di probabile provenienza illecita era rimasto sotto sequestro, sebbene non fosse certo il requisito dell’attualità della pericolosità sociale dell’imputato, cui infatti era stato concesso il beneficio di legge.

Pertanto gli ermellini, sposando le ragioni della difesa, hanno sul punto precisato: «a partire dal luglio 2009, è senz’altro possibile disporre una misura di prevenzione patrimoniale pure in difetto del presupposto di una attuale pericolosità sociale del soggetto destinatario della misura: tuttavia, laddove quel presupposto manchi, la norma non potrà che regolare fattispecie realizzatesi dopo l’entrata in vigore della stessa, non trovando applicazione il disposto dell’art. 200 c.p. (la cui operatività si fonda invece su un accertamento di pericolosità in atto) ma la generale previsione di cui all’art. 11 delle preleggi».

Del resto, la stessa Corte Europea ha più volte sostenuto che la differenza fra misure di prevenzione e sanzioni penali consta nell’applicabilità delle prime anche in assenza di una precedente condotta costituente reato, purché sia compiuto un accertamento sulla pericolosità sociale del soggetto che ne sia destinatario, quale presupposto giustificativo di un intervento ablatorio strumentale alla tutela di pubblici interessi.

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