Cassazione: in cosa consiste il furto in privata dimora

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Indice

1. La questione

La Corte di Appello di Napoli confermava una condanna dell’imputato per il reato di furto in abitazione pluriaggravato.
Ciò posto, avverso il provvedimento suesposto la difesa dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi addotti, si deducevano vizi di motivazione con riferimento alla riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624-bis c.p. anziché dell’art. 624 c.p., come originariamente contestato.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il motivo summenzionato fondato.
In particolare, gli Ermellini osservavano – una volta fatto presente che l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 624 bis c.p., derivante dalla riqualificazione legislativa dell’aggravante già prevista dall’art. 625 c.p. quale figura autonoma di reato, prevede come elemento specializzante rispetto al furto comune l’introduzione in un luogo destinato a privata dimora, la quale deve essere intesa come qualsiasi luogo in cui la persona si trattenga per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (Sez. U., sentenza n. 31345 del 23/03/2017) –  che, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è altresì necessario che sussista un nesso finalistico e non un mero collegamento occasionale fra l’ingresso nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile, non risultando sufficiente che l’agente abbia commesso il furto approfittando dell’occasione di trovarsi nell’abitazione altrui, ma essendo invece necessario abbia fatto ingresso nel luogo di privata dimora al precipuo fine di sottrarre il bene (Sez. 4, Sentenza n. 18792 del 28/03/2019), rilevandosi al contempo come non possa pertanto ritenersi integrato il reato di cui all’art. 624-bis c.p. da colui che si impossessi dei beni mobili dopo essersi introdotto nell’abitazione del soggetto passivo con il consenso del medesimo (Sez. 4, Sentenza n. 3450 del 20/12/2018).
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour ritenevano come, nel caso di specie, mancasse proprio il nesso finalistico fra l’ingresso nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile proprio della fattispecie di cui all’art. 624 bis c.p. in guisa tale che non era configurabile la fattispecie contestata, dovendosi piuttosto derubricare il fatto nel reato di cui all’art. 624 c.p., ferme restando le aggravanti contestate e ritenute.
Conseguentemente, previa riqualificazione del fatto nel senso indicato, la sentenza impugnata era annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio che avrebbe dovuto essere calibrato in riferimento alla diversa fattispecie ritenuta configurabile.

3. Conclusioni

La decisione è di un certo interesse essendo ivi chiarito in cosa consiste il furto in abitazione.
Difatti, fermo restando che, come è noto, l’art. 624, co. 1, cod. pen. stabilisce che chiunque “si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500”, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, da un lato, che, per “privata dimora”, deve intendersi qualsiasi luogo in cui la persona si trattenga per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, dall’altro, che, ai fini della configurabilità dell’illecito penale de quo, è necessario che sussista un nesso finalistico e non un mero collegamento occasionale fra l’ingresso nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile, non risultando sufficiente che l’agente abbia commesso il furto approfittando dell’occasione di trovarsi nell’abitazione altrui, ma essendo invece necessario abbia fatto ingresso nel luogo di privata dimora al precipuo fine di sottrarre il bene.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di questa fattispecie delittuosa.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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