Cassazione: il minore è adottabile in caso di gravi conflitti fra i genitori che abbiano causato disagi psichici

Redazione 17/09/12
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Lucia Nacciarone

 

La sentenza n. 15341 del 13 settembre 2012 ha confermato il provvedimento dei giudici di merito che disponeva la decadenza dalla potestà di entrambi i genitori, e la sistemazione dei minori presso una struttura extrafamiliare, incaricando i servizi sociali di individuare una famiglia affidataria e le modalità di visita dei genitori naturali.

Il provvedimento era stato ritenuto indispensabile perché la profonda conflittualità fra i coniugi aveva messo a rischio lo sviluppo psichico del più piccolo dei due figli, e quindi la collocazione presso altro nucleo familiare ne avrebbe consentito, ad avviso dei giudici, il recupero terapeutico.

Nulla da fare per il padre naturale dei due bambini, che aveva impugnato il provvedimento con ricorso chiedendo il collocamento presso di sé dei due figli.

La Corte Suprema ha ritenuto adeguato il provvedimento e, tra l’altro, inammissibile il ricorso, in quanto il decreto che sancisce la decadenza dalla patria potestà non è idoneo ad acquisire forza di giudicato.

Infatti, precisano i giudici di legittimità, «i provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell’art. 317bis del codice civile, che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 del codice civile, che dettino disposizioni per ovviare a una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c., o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, neppure se il ricorrente lamenti la lesioni di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi  nei quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente le medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito».

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