Cassazione: gli stranieri irregolari non possono restare in Italia nonostante abbiano figli piccoli

Redazione 26/02/13
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

A deciderlo è la sesta sezione penale della Cassazione che, con la sentenza n. 4721 del 25 febbraio 2013, ha respinto la domanda di autorizzazione alla permanenza nel nostro Paese dell’immigrato irregolare: secondo gli ermellini, infatti, a nulla valgono le deduzioni del ricorrente in base alle quali, per il sol fatto di avere figli minori, il provvedimento espulsivo dovrebbe essere annullato.

Come aveva in precedenza già evidenziato la Corte di merito, la richiesta di autorizzazione non può trovare accoglimento in mancanza delle prove circa la sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei minori, e delle circostanze contingenti ed eccezionali per le quali essi avrebbero dovuto aver bisogno del padre.

Non è sufficiente quindi che egli adduca il semplice bisogno, od opportunità, dei piccoli, di essere educati da entrambi i genitori invece che dalla sola madre.

Come sottolinea la Suprema Corte, richiamando un proprio precedente delle Sezioni Unite, «la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente legate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi a essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare».

La Corte di legittimità quindi amplia anche le possibilità di ricorrere alla norma di cui all’articolo 31, comma 3, del D.Lgs. 286/1998, ma il ricorso non può essere accolto in mancanza di deduzioni specifiche circa il grave disagio dei minori.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento