Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2009, n. 40408

sentenza 26/11/09
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SEZIONE QUINTA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. PIZZUTI     ********     – Presidente   –                    
Dott. FERRUA      ********     – Consigliere –                     
Dott. AMATO       *******      – Consigliere –                    
Dott. DUBOLINO    Pietro       – Consigliere –                    
Dott. VESSICHELLI Maria        – Consigliere –                    
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PALERMO;
        M.L., ***** (OMISSIS) quale parte civile;
nel procedimento contro:
           A.P. ***** (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 11/12/2008 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.
VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore ******** in persona del Cons. ***** *******
Vito, che ha concluso per il rigetto;
Udito, per la parte civile, l’Avv. (Ndr: testo originale non
comprensibile).
udito il difensore*******. ******* G..
                
FATTO E DIRITTO
 
Propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Palermo e, ai soli effetti civili, la parte civile M.L., avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 11 dicembre 2008 con la quale, in totale riforma della sentenza di primo grado, A.P. è stata assolta dal reato di diffamazione a mezzo stampa ascrittole, perchè il fatto non sussiste.
L’accusa era quella di avere, con un articolo pubblicato sul "(OMISSIS)" il (OMISSIS), offeso la reputazione di M.L., Presidente dell’Istituto autonomo case popolari di (OMISSIS), scrivendo che in occasione di una ispezione subita dal detto Ente da parte di incaricati del Ministero del Tesoro, il M. avrebbe "invitato i dipendenti a tenere un atteggiamento di ostracismo" nei riguardi degli ispettori.
Secondo il primo giudice, che invece aveva concluso per la condanna, l’articolo, sotto un titolo che dava atto della rinuncia degli ispettori a proseguire nel loro compito per non avere ottenuto la documentazione necessaria, poneva in stretto collegamento tale evento all’"ostracismo" posto in essere dai dipendenti dell’ente i quali, su invito del Presidente M., avevano deciso di non dare le informazioni necessarie.
Il giudice di prime cure, aveva invece accertato che se lamentele vi erano state da parte degli ispettori, queste avevano riguardato la iniziativa non del M., ma del direttore ******** dell’ente, S., il quale si era reso autore di una missiva agli ispettori nella quali li aveva invitati a rivolgersi, data la carenza di personale, non agli impiegati ma ai dirigenti.
In sostanza, il Tribunale aveva ritenuto che la notizia diffusa ed avente contenuto offensivo constasse di una parte vera – quella della sospensione della ispezione – e di una parte non vera – quella dell’ostruzionismo determinato dal M. – sicchè non poteva dirsi presente il requisito della “verità del fatto”, ai fini del riconoscimento del diritto di cronaca. Inoltre, sempre ad avviso del Tribunale, mancava anche il requisito della “continenza” poichè invece, con l’articolo, si era dato luogo ad un messaggio gratuitamente offensivo.
La Corte di appello perveniva invece a conclusioni liberatorie e, dopo una articolata motivazione tesa a dimostrare le plurime “verità” del fatto narrato nell’articolo e la “continenza” del linguaggio, giudicava mancante l’elemento oggettivo del reato in contestazione indicato come “l’offesa alla altrui reputazione” e pronunciava assoluzione “perchè il fatto non sussiste”.
Avverso tale sentenza hanno proposto, come detto, ricorso sia il Procuratore ******** che la parte civile.
Il Procuratore ******** deduce:
il vizio di motivazione nel senso che del tutto illogicamente sarebbe stata negata la falsità della notizia oggetto del contestato reato di diffamazione a mezzo stampa.
Era emerso che il M., nella sua qualità, aveva solo operato per consentire agli ispettori di lavorare al meglio. E ciò in quanto, a seguito dell’inizio della ispezione, vi era stata effettivamente una protesta da parte dei dipendenti dell’ente e dei sindacati i quali non ritenevano di dovere fare fronte alla richiesta indiscriminata di documentazione proveniente dagli ispettori medesimi. Ed anzi il direttore ********, con determinazione dell’aprile 2001, aveva effettivamente disposto che le richieste in questione fossero filtrate dai dirigenti e capi gruppo.
In tale situazione, l’intervento del M., con lettera del 7 maggio 2001, era stato volto non a fomentare alcuna forma di ostruzionismo ma, al contrario, ad invitare il direttore generale e i dirigenti a garantire la necessaria collaborazione agli ispettori.
Era seguito un periodo di tempo durante il quale la ispezione era rimasta sospesa per consentire la raccolta del detto materiale e in tale contesto era stato pubblicato l’articolo del (OMISSIS). Due giorni dopo era ripresa l’ispezione che però era terminata il 9 giugno non senza avere dato atto con missiva (31 maggio) al M. che la richiesta di documentazione era rimasta in gran parte inevasa, anche a causa dell’atteggiamento del direttore generale. Questi, richiesto di chiarimenti, aveva opposto la carenza di personale.
Ciò posto, ad avviso del PG non può negarsi che l’attribuzione al M. del fatto di avere ispirato il comportamento ostruzionistico degli impiegati abbia natura offensiva e in quanto tale non meritevole del riconoscimento della causa di giustificazione.
La notizia d’altro canto era risultata falsa perchè il M., lungi dal fomentare l’atteggiamento non collaborativo dei dipendenti, aveva piuttosto impartito direttive di segno contrario e il giudice dell’appello, nel sostenere la tesi opposta, non la aveva motivata.
Ricorda il PG che nemmeno la fonte citata dalla giornalista e cioè l’ispettore L., aveva confermato di averle fornito la notizia contenuta nell’articolo.
La parte civile M. deduce.
1) la erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione.
Anche ad avviso di tale ricorrente la notizia contenuta nell’articolo, e cioè quella dell’avere egli spinto gli impiegati a non collaborare con gli ispettori, doveva essere ritenuta falsa e diffamatoria e quindi tale da non consentire la operatività del diritto di cronaca. Quella notizia si era invece risolta in un attacco personale ad esso M..
Ripercorreva la vicenda dell’invio ai dirigenti dell’ente, della propria missiva del 7 maggio 2001, con l’invito a collaborare. Altra missiva di pari tenore e nella stessa data, era stata trasmessa al direttore generale e agli ispettori. Tali iniziative erano parse necessarie soprattutto alla luce del fatto che il direttore generale S. aveva, all’indomani della ispezione, disposto che fossero i dirigenti e i capi gruppo a fungere da interlocutori per le necessità istruttorie degli ispettori, attese anche le proteste dei dipendenti e dei loro sindacati.
La giornalista non era riuscita a fornire prova certa della fonte della notizia e i giudici si erano impegnati oltre ogni necessità nel cercare di presentare l’articolo come verosimile mentre risultava per tabulas che esso avesse un contenuto falso.
Il difensore della parte civile contestava anche la continenza dei termini, solo genericamente affermata.
Essa sarebbe invece da escludersi ogni volta in cui le espressioni giornalistiche abbiano la capacità di ledere l’altrui reputazione, (pag. 16).
Insisteva inoltre sulla portata offensiva della notizia.
in terzo luogo argomentava, per escluderla, sulla “verità putativa” della notizia. La giornalista non aveva assolto il dovere di controllare col necessario scrupolo l’attendibilità della fonte utilizzata non potendo fare affidamento sul criterio della verosimiglianza. Essa avrebbe potuto e dovuto interpellare il M., gli ispettori e i sindacati.
Il solo interpellato, l’ispettore L., aveva negato di avere passato la notizia in questione e la Corte, nel non ritenerlo credibile sul punto, era incorsa quantomeno nella contraddizione di non denunciarlo alla Procura per falsa testimonianza.
Ad ogni buon conto, le indagini compiute dalla giornalista erano incomplete dal momento che non aveva interpellato il secondo ispettore.
Persino l’imputata non aveva chiarito in quali termini il L. le avrebbe riferito la notizia poi diffusa, così sostanzialmente confessando di avere confezionato un articolo dal tenore offensivo e non verificato e quindi tale da costituire reato.
2) la erronea applicazione della legge penale.
La Corte, basando il proscioglimento sulla causa di giustificazione, aveva quantomeno erroneamente adottato la formula "perchè il fatto non sussiste" in luogo di quella "perchè il fatto non costituisce reato".
Il solo ricorso della parte civile è fondato, nei limiti che si indicheranno.
Prendendo le mosse dal secondo motivo della parte civile, deve osservarsi in primo luogo che a sentenza impugnata contiene effettivamente una violazione di legge e un vizio di manifesta illogicità della motivazione, che sono quelle derivanti dall’avere motivato la assoluzione sulla base della ritenuta verità dei fatti narrati, giungendo poi, al termine della disamina, a concludere nel senso della mancanza dell’elemento oggettivo del reato e quindi ad assolvere perchè il fatto non sussiste. Si tratta di una sicura anomalia dal momento che “la verità” del fatto oggetto di contestazione del reato di diffamazione è non un sintomo della inidoneità della notizia a ledere l’altrui reputazione ma, semmai, un requisito della causa di giustificazione del diritto di cronaca.
E, come ribadito anche di recente dalle Sezioni unite, l’accertamento dell’esistenza di una causa di giustificazione determina l’assoluzione dell’imputato con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”, e non con quella “perchè il fatto non sussiste” (Rv. 240814, Guerra).
In motivazione è precisato che “la formula perchè il fatto non costituisce reato viene ora normalmente utilizzata nelle ipotesi in cui, pur essendo presenti gli elementi oggettivi del reato, manchi invece l’elemento soggettivo della colpa o del dolo, ovvero sussista una scriminante, o causa di giustificazione, comune o speciale (cfr. Sez. 5, 20 marzo 2007, n. 27283, *******; Sez. 6, 1 marzo 2001, n. 15955, *****, m. 218875, in riferimento alla scriminante di cui all’art. 598 c.p.)”. In tali sensi la doglianza della parte civile è in primo luogo ammissibile dal momento che è stata formulata non già per ottenere soltanto un mutamento della formula assolutoria da “fatto non sussiste” a “fatto non costituisce reato”, sul presupposto che fosse stata utilizzata impropriamente, solo per effetto di un mero errore di scelta in relazione alla motivazione adottata: tale evenienza, infatti, come evidenziato nella sentenza Guerra delle SSUU, sarebbe stata tale da escludere la esistenza di un interesse concreto ed attuale al ricorso perchè nella sentenza di assoluzione che abbia accertato l’esistenza della causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto è il detto accertamento, quale che sia la formula del dispositivo, ad avere efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile (o amministrativo) di danno. In tal caso, cioè, il ricorso della parte civile si risolverebbe nella richiesta di adeguamento della formula alla motivazione contro la quale non verrebbe posta alcuna censura, ed il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per mancanza di un interesse concreto.
Nella specie, invece, la parte civile invoca il vizio della intera motivazione conclusa con la affermazione della assenza dell’elemento oggettivo del reato – motivazione avente carattere preclusivo nel giudizio civile di danno, ex art. 652 c.p.p. – e chiede innanzitutto che sia affermata – sia pure ai soli fini civili- la responsabilità per il reato senza cause di giustificazione e, in subordine, che sia accertata quantomeno la sussistenza dell’elemento oggettivo e la operatività della causa di giustificazione. Il suo ricorso è pertanto ammissibile. Ed è anche fondato nei termini che si indicheranno.
Nella sentenza impugnata si rinviene invero l’affermazione conclusiva della inesistenza della offesa alla reputazione della parte civile, ma la motivazione è dedicata alla dimostrazione della “verità” del fatto narrato dalla giornalista e della continenza del linguaggio:una motivazione che, come detto, è funzionale alla dimostrazione della esistenza della causa di giustificazione del diritto di cronaca e quindi un requisito che, incidendo sulla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, presuppone come dimostrata la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato medesimo.
Ora, sulla affermata “non offensività” della notizia diffusa con l’articolo incriminato, la sentenza erra nella enunciazione del principio che, oltre a non essere corretto nella sostanza, non è nemmeno illustrato nè nella sua operatività in concreto nè in riferimento a quanto, in senso opposto, ritenuto in primo grado, con la conseguenza che deve essere cassato, in accoglimento, per tale verso, della doglianza della parte civile.
Competendo alla Corte di legittimità il potere di qualificazione giuridica del fatto, come accertato nei gradi di merito, deve darsi atto che indubbiamente la rievocazione dei fatti riferiti al M., riguardo al contributo dato al comportamento non collaborativo opposto dai dipendenti dello IACP agli ispettori ministeriali, ha natura lesiva della reputazione della parte civile poichè, sia pure col sistema dell’accostamento di più notizie diverse tra loro, ha prodotto il risultato di screditare presso l’opinione pubblica la figura esponenziale di un ente pubblico facendola apparire come quella di un soggetto venuto meno, con l’espediente di “ispirare” un non del tutto giustificato atteggiamento di protesta dei dipendenti, al generale dovere di buon andamento dei pubblici uffici ed a quello, proprio di ogni cittadino, di collaborazione e lealtà verso organi dello Stato dotati di poteri ispettivi.
Su tale premessa va ad innestarsi la valutazione della Corte di merito che a questo punto viene in considerazione perchè illustrativa dei parametri atti ad integrare la scriminante dell’esercizio di un diritto, valutazione che, andando esente da ulteriori censure per quello che si dirà, giustifica l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio al solo fine di sostituire la formula assolutoria adottata, con la diversa formula “perchè il fatto non costituisce reato”.
Al riguardo occorre dare atto della circostanza che la sentenza impugnata argomenta circa la dimostrata veridicità di una serie di fatti illustrati nell’articolo di stampa incriminato, quali quello della intervenuta ispezione ministeriale a carico dello IACP di Catania; la sospensione della attività ispettiva, non riuscendo gli ispettori ad ottenere dagli impiegati la documentazione che necessitava loro; la attestazione del Direttore Generale e del Presidente dell’Ente – con la nota del 7 maggio 2001, che aveva ispirato l’articolo di stampa – sulla linea dei sindacati dei lavoratori, volta a che la attività per la richiesta di documenti fosse filtrata e avesse come interlocutori i dirigenti e non gli impiegati.
Sull’ultimo dei punti appena riportati, si incentrano peraltro le doglianze della parte civile e del Procuratore Generale i quali sostengono che la lettera del Presidente dell’Ente fosse volta a mediare e sbloccare l’impasse venutasi a creare e non, come argomentato falsamente dalla giornalista, a legittimare ed incrementare l’intralcio subito dagli ispettori.
Ebbene, tale essendo il punto nodale del processo, deve osservarsi che esso va risolto alla luce del principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in materia di diffamazione, la critica che si manifesti attraverso la esposizione di una personale interpretazione ha valore di esimente, nella ricorrenza degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato, ma da tale requisito non può prescindersi, viceversa, quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento della elaborazione critica (rv 235004). Ancora più chiaramente è stato sostenuto che la critica – ancorchè non possa essere avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale e tradursi in mera astrazione diffamatoria o pura invenzione congetturale – costituisce attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali ma, per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e, dunque, in una elaborazione che conduce ad un giudizio che, in quanto tale, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, siccome espressione del retroterra culturale e politico di chi lo formula (rv 231397).
Deve infatti notarsi, tornando al caso concreto, che in esso viene in considerazione – come del resto osservato anche dalla Corte d’appello – non solo il diritto di cronaca ma anche quello di critica posto che l’articolo di stampa oggetto di imputazione e, segnatamente la frase di cui la parte civile si lamenta (quella contenente il riferimento alla sospensione della attività ispettiva per l’ostracismo degli impiegati, su invito del presidente dell’ente) contiene, si, il riferimento a fatti di cronaca ma anche interpretazioni di quei fatti, fornite dall’articolista, sulla base dei dati raccolti.
Che il giornalista si sia spinto, come era nel suo diritto, a dare una valutazione dell’atteggiamento degli impiegati che aveva determinato la sospensione della ispezione, è evenienza chiaramente desumibile dall’uso della parola “ostracismo”, adoperata in senso traslato per esprimere un giudizio di valore: quello dell’avere determinato, la scelta non collaborativa dei dipendenti, “l’esilio”, ossia la estromissione dei rappresentanti governativi nell’esercizio delle loro funzioni. In altri termini la giornalista ha offerto una sintesi ed una interpretazione, personali ma dotate di una propria razionalità e quindi giustificabili, di fatti – veri – caduti sotto la sua percezione ossia quelli sopra più volte ricordati della sospensione e quindi della difficoltà nella quale si erano imbattuti gli ispettori per la scarsa collaborazione ricevuta degli impiegati.
Tale attività di interpretazione e di critica è la stessa che poi si è estesa fino a ricomprendere la iniziativa della parte civile, consistita nell’inviare le note missive del 7 maggio. Missive che, sebbene contenessero, come dimostrato, l’invito rivolto ai dirigenti a collaborare con gli ispettori, e a questi ultimi, a rivolgersi ai dirigenti, hanno legittimato una lettura che non può definirsi come “oggettivamente falsa” ma è il frutto di una critica da parte della giornalista la quale ne ha offerto una illustrazione e una giustificazione che la rendono non censurabile alla stregua dei principi posti dall’art. 51 c.p. e art. 21 Cost..
Infatti è possibile e niente affatto irrazionale ipotizzare che se la attività ispettiva aveva tentato di coinvolgere il personale di base verosimilmente per il suo rapporto immediato con la documentazione conservata in ciascun ufficio e se tale tentativo era fallito per la scelta del personale di non collaborare a causa della ritenuta insufficienza delle forze lavorative disponibili a far fronte alla richiesta, è d’altra parte anche legittimo ritenere che la decisione del Presidente di avallare implicitamente tale comportamento, dirottando le richieste degli ispettori sul personale dirigente – peraltro non presente al completo in ufficio – potesse collocarsi in linea con l’atteggiamento dei dipendenti che aveva determinato la sospensione della ispezione e – di lì a poco – anche la conclusione della ispezione stessa.
La configurabilità del diritto di critica nel caso concreto si desume, d’altra parte, anche dalla assenza del suo limite negativo che è dato dall’argumentum ad hominem.
Ha osservato questa Corte che la scriminante del diritto di critica non può trovare applicazione quando la condotta dell’agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti invece l’utilizzo di “argumenta ad nomine”, intesi a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (rv 219998).
Nella specie, come detto, il riferimento alla condotta del M. è tutt’altro che “non pertinente” o teso a screditare gratuitamente la persona oggetto dell’articolo, quanto piuttosto a qualificare negativamente un comportamento del presidente che, nell’ambito delle scelte di indirizzo politico che gli competevano, aveva prediletto la linea del sostegno alla protesta – per quanto ostruzionistica – dei dipendenti piuttosto che quella, ritenuta evidentemente dalla giornalista meritevole di preferenza, di sostegno incondizionato alle esigenze degli organi di indagine esterni.
E’ bene sottolineare al riguardo che anche la giurisprudenza della CEDU sostiene che la libertà giornalistica possa comprendere il ricorso ad una certa dose di provocazione sempre che le espressioni utilizzate dal giornalista non scivolino in insulti e non siano giudicate gratuitamente offensive, avendo piuttosto una connessione con la situazione che l’interessato analizzava (Provvedimento del 17/07/2008 Grande Camera; Caso: ***** contro ITALIA; Numero del Ricorso: 42211/07). V., analogamente, provvedimento del 17/0772007 Seconda Sezione. Caso: ******* contro ITALIA, numero del Ricorso:
30278/04). Altra illuminante decisione è quella data dal Provvedimento del 02/11/2006 Prima Sezione; Caso: ******** E STANDARD contro AUSTRIA; Numero del Ricorso: 60899/00. In essa si segnala come la stampa svolga un ruolo cruciale nella società democratica anche nell’informare il pubblico del funzionamento del sistema pubblico (nella specie, giudiziario). In tale prospettiva la stampa è, secondo la Corte, uno dei mezzi attraverso i quali la politica e la pubblica opinione possono verificare se i giudici assolvono le loro alte responsabilità in modo conforme alle finalità per le quali sono stati investiti.
Un ragionamento che appare possibile e doveroso estendere alla attività giornalistica riguardante ogni apparato del potere pubblico, compreso quello amministrativo in generale per la sua rilevanza e capacità di coinvolgimento degli interessi dei privati.
Le spese della parte privata vanno dichiarate compensate in toto per la natura dei motivi accolti e la pregnanza, viceversa, della principale questione posta, rispetto alla quale è risultata soccombente.
 
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla formula assolutoria che sostituisce con quella "perchè il fatto non costituisce reato". Rigetta nel resto i ricorsi e compensa le spese tra le parti private.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2009

sentenza

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