Cass. civ., sez. un., 4 marzo 2008, n. 5785 – Competenza e giurisdizione

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 Svolgimento del processo. Con ricorso al TAR Regione Liguria M.M., sottufficiale della Marina Militare, chiedeva il risarcimento del danno derivante dalla dequalificazione subita nel posto di lavoro, dove era stato oggetto di comportamenti vessatori e minacce, con conseguente danno all’integrità psicofisica.
Il TAR Liguria declinava la propria giurisdizione ritenendo proposta un’azione di responsabilità contrattuale, attribuita alla cognizione del giudice ordinario.
Il M. adiva quindi il Tribunale della Spezia riproponendo la stessa domanda; il giudice adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione osservando che il ricorrente aveva fatto valere una responsabilità contrattuale dell’amministrazione datrice di lavoro nell’ambito di un rapporto di impiego di dipendente militare; la cognizione spettava quindi al giudice amministrativo.
M. propone ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 2, chiedendo a questa Corte di risolvere il conflitto negativo di giurisdizione.
L’amministrazione intimata non si è costituita.
Motivi della decisione. La soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto alla privatizzazione, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Al fine di tale accertamento, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura contrattuale dell’azione nè la semplice prospettazione della inosservanza dell’art. 2087 c.c., nè la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, allorchè il richiamo all’uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell’elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell’illecito. Ma una siffatta irrilevanza di detto richiamo dipende da tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, ossia da una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso;
mentre, ove la condotta dell’amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio, poichè l’ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge (Cass. Sez. Un. 2 luglio 2004 n. 12137, 7 febbraio 2006 n. 2507, 13 ottobre 2006 n. 22101).
In base a tale principio, deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto l’attuale ricorrente (militare in regime di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 2, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 3, comma 1) fonda la propria domanda su atti di gestione del rapporto, posti in essere dall’amministrazione datrice di lavoro, integranti la violazione di obblighi contrattuali – come quello connesso alla tutela della posizione professionale – con la lesione di situazioni soggettive specificamente garantite.
Va pertanto annullata la sentenza del TAR della Liguria, e il giudizio può proseguire dinanzi al giudice dichiarato munito di giurisdizione. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M. La Corte:
Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Cassa la sentenza del Tribunale Amministrativo per la Liguria e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione.

Staiano Rocchina

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