Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10603 del 2001 che respingeva le domande della signora, quest’ultima proponeva appello, deducendo che il suo generico iniziale consenso alla diffusione della sua immagine valeva soggettivamente solo a favore del fotografo destinatario e oggettivamente non si estendeva all’imprevedibile ipotesi di un così massiccio sfruttamento pubblicitario a fini di lucro da parte di terzi. Dopo cinque anni, inoltre, il consenso medesimo non poteva considerarsi attuale. Con sentenza del 25 luglio 2003, la Corte d’Appello di Milano respingeva il ricorso della signora, considerando che l’atto di cessione in favore del signor P.C., autore della fotografia, dei diritti d’utilizzazione economica della foto non poteva significare se non consenso all’esposizione, riproduzione e messa in commercio (art. 96 legge diritto d’autore).
Cass. civ., sez. I, 19 novembre 2008, n. 27506: “Consenso alla pubblicazione delle foto e revoca”
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10603 del 2001 che respingeva le domande della signora, quest’ultima proponeva appello, deducendo che il suo generico iniziale consenso alla diffusione della sua immagine valeva soggettivamente solo a favore del fotografo destinatario e oggettivamente non si estendeva all’imprevedibile ipotesi di un così massiccio sfruttamento pubblicitario a fini di lucro da parte di terzi. Dopo cinque anni, inoltre, il consenso medesimo non poteva considerarsi attuale. Con sentenza del 25 luglio 2003, la Corte d’Appello di Milano respingeva il ricorso della signora, considerando che l’atto di cessione in favore del signor P.C., autore della fotografia, dei diritti d’utilizzazione economica della foto non poteva significare se non consenso all’esposizione, riproduzione e messa in commercio (art. 96 legge diritto d’autore).
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