Bonus liberi professionisti, autonomi e co.co.co: cosa prevede il decreto cura italia

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L’emergenza sanitaria che ha colpito e messo in ginocchio il nostro paese ha delle conseguenze, non solo sanitarie ma, cosa da non sottovalutare, soprattutto economiche.

Sono numerose, infatti, le imprese le cui entrate sono state ridotte o completamente depauperate a causa dell’emergenza epidemiologica.

Proprio al fine di assicurare una tutela, quanto più ampia possibile, a sostegno dei cittadini con entrate ridotte o annullate, il Governo è intervenuto con diversi decreti legge, fra i quali si evidenzia il cosiddetto decreto legge “Cura Italia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2020.

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La presente trattazione, pertanto, riguarderà gli aspetti del suddetto decreto con particolare riguardo alle ripercussioni che lo stesso ha nei confronti dei liberi professionisti.

La situazione per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata inps.

È opportuno, in primo luogo, partire dall’art. 27 del predetto decreto, il quale prevede l’erogazione di una indennità pari ad € 600 [1] , non soggetta a tassazione, per il mese di marzo in favore dei liberi professionisti titolari di partite IVA attive alla data del 23 febbraio 2020, dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e coordinativa iscritti alla Gestione separata INPS.

Da una prima disamina del suddetto decreto, tuttavia, è emersa una esclusione di tutti i liberi professionisti iscritti ai relativi ordini professionali (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri etc).

La conferma dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale d’altro canto non si è fatta attendere; difatti l’INPS, con comunicazione n. 1288 del 20.03.2020, pubblicata sul proprio portale informatico, ha precisato come potessero beneficiare della predetta indennità solo ed esclusivamente i “liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e che non hanno altre forme di previdenza obbligatoria [2]”.

I potenziali fruitori di suddetta agevolazione sono quindi i seguenti:

  1. Liberi professionisti non iscritti in Casse private, in possesso di regolare partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e non titolari di trattamento pensionistico diretto e di altre forme di previdenza obbligatoria;
  2. Co.co.co. (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e con iscrizione esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 26 della Legge n. 335/1995, con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari al 34,23% per l’anno 2020;
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO -Assicurazione generale obbligatoria- (quindi artigiani, commercianti, agenti di commercio, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli iscritti alla gestione autonoma etc) non titolari di un trattamento pensionistico diretto e di altre forme di previdenza obbligatoria, ad esclusione della Gestione separata INPS.

Tutti i lavoratori rientranti nelle categorie sopra indicate, ad eccezione dei casi di incompatibilità con la normativa di riferimento [3], possono demandare la concessione della suddetta indennità all’INPS secondo le modalità di seguito descritte:

Le modalità di inoltro della stessa sono di natura telematica (collegamento al server dell’INPS mediante Pin INPS o Sistema Pubblico di Identità digitale – Spid – o mediante la CNS – Carta Nazionale dei Servizi -) o, in alternativa per tutti coloro che non possiedano tali mezzi, mediante i canali dei professionisti abilitati come i Caf o i Patronati.

La situazione per gli iscritti a regimi previdenziali differenti dall’inps: cosa cambia?

Chiaramente, la normativa così come enucleata avrebbe, ingiustamente, escluso milioni di cittadini/contribuenti (secondo il Rapporto sulle professioni 2018 sono c.a 1 milione e 400 mila i professionisti), dall’ottenere un incentivo che, seppur minimo rapportato alla perdita economica derivante dalla chiusura dell’attività o dalla sua sensibile contrazione, poteva determinarsi indispensabile durante il periodo di emergenza.

A tal riguardo, pertanto, è stato introdotto l’art. 44 del succitato decreto e rubricato, per l’appunto, “Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”, [4] il quale ha previsto l’istituzione di un apposito “Fondo”, per l’appunto definito “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a garantire a tutti coloro non aventi diritto alla previgente erogazione il riconoscimento di una indennità del medesimo importo di quella prevista per coloro iscritti alla Gestione Previdenziale dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale.

I lavoratori che possono fruire di tale indennità sono: a) tutti coloro che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione) non superiore ad € 35.000 e la cui attività, ovviamente, sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria; b) tutti coloro che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione) compreso tra € 35.000 ed € 50.000 e abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa dell’emergenza epidemiologica.

Le relative domande, previa verifica da parte dei differenti Enti previdenziali circa la sussistenza dei necessari requisiti di ammissibilità [5], dovranno essere presentate, da ciascun professionista, secondo le modalità espressamente indicate dai singoli enti previdenziali.

Queste le principali novità anche se, dalle ultime indiscrezioni, il Governo potrebbe approvare proprio nei prossimi giorni un nuovo decreto con altre misure a sostegno dell’economia.

Tra le numerose novità potrebbe esserci una estensione del “bonus” liberi professionisti anche per il mese di aprile con un possibile aumento del relativo importo da € 600 ad € 800.

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A causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui così riassumere i riferimenti normativi in materia di lavoro:- d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.Nel presente ebook, verranno analizzate le singole misure, cercando di risolvere i principali interrogativi, attraverso domande e risposte.Rocchina StaianoDocente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Avvocato giuslavorista; è membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale.

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Note

[1] Cfr. art. 27 Decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020 rubricato “Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” ai sensi del quale “ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolati di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti al altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203, 4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economica e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettiva, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126”.

[2] Cfr. circolare INPS n. 1288 del 20.03.2020.

[3] Il “bonus” di € 600, infatti, non risulta cumulabile con: A) reddito di cittadinanza; B) assegno ordinario di invalidità; C) APE (anticipo pensionistico) sociale; C) pensioni dirette a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria;

Le indennità sono, invece, cumulabili e compatibili con l’indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) nonché con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali e con le prestazioni di lavoro occasionali nei limiti di compensi di importo non superiore ad € 5.000 annui.

[4] Cfr. art. 44 Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 rubricato “Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19” ai sensi del quale “al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020”.

[5] Vengono espressamente considerate cause di esclusione dal diritto di percezione della suddetta indennità: A) carenza dei requisiti di lavoro autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; B)aver presentato per il medesimo fine di istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; C)essere già percettori di analoghe istanze di indennità previste dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, D)superamento dei requisiti reddituali indicati dal decreto.

Andrea Ribichesu

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