Assegno divorzile: la Corte di Cassazione riconosce la rilevanza della convivenza more uxorio ai fini della cessazione definitiva della sua corresponsione.

Amoruso Maria 22/07/15
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IL CASO

Il Tribunale di Brindisi – a seguito di ricorso depositato dal marito, con il quale chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con esclusione dell’assegno divorzile – con sentenza non definitiva del 3.7.2006 dichiarava cessati gli effetti civili delle nozze ma con sentenza definitiva del 31.5.2010 poneva a carico del marito, l’obbligo di corrispondere un assegno divorzile mensile, pari ad € 1000,00, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza.

La Corte di Appello di Lecce, a seguito di gravame proposto dalla moglie, disponeva la decorrenza dell’assegno divorzile dal mese di ottobre 2006, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva con la quale era stato dichiarato il divorzio.

Proponeva ricorso per cassazione il marito, lamentando – con il primo motivo – la violazione dell’art. 5 co. 6 della L. 898/1970, nonché vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito non aveva valutato la stabile convivenza della moglie con un altro uomo che, secondo il ricorrente, escluderebbe l’obbligo di corresponsione dell’assegno di divorzio a suo carico.

Inoltre, lamentava la violazione dell’art. 4 co. 10 della L. 898/1970, nonché contraddittoria motivazione, relativamente alla decorrenza dell’assegno divorzile.

IL COMMENTO

La sentenza in esame verte sulla rilevanza della convivenza more uxorio ai fini dell’esclusione dell’obbligo di cui all’art. 5 co. 6 L. 898/1970.

Particolarmente, la norma in esame afferma che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha i mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Tale diritto all’assegno per il coniuge divorziato trova “fondamento nella solidarietà post-coniugale, espressione del dovere di solidarietà economico-sociale sancito all’art. 2 Cost., dalla quale sorge l’obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell’ex coniuge privo di mezzi adeguati, nonché di riparare allo squilibrio economico derivante dal divorzio, in piena conformità al valore del matrimonio come indicato dall’art. 29 Cost. (Cass., n. 16798/2009, con la quale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 co. 6 L. 898/1980 in relazione agli artt. 29, 3, 31 Cost.).

Facendo leva proprio sul parametro di “adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner”, la Corte di Legittimità evidenzia che l’obbligo di corresponsione di tale assegno viene meno “di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia di fatto”.

Già in passato, la Cassazione  (ex multis, Cass., n. 17195/2009) ha riconosciuto che l’espressione “famiglia di fatto” indica una famiglia, portatrice di valori di solidarietà, arricchimento, sviluppo della personalità di ogni componente alla stregua dell’art. 2 Cost., e che consiste in una convivenza pari a quella coniugale.

Laddove tale convivenza diventi stabile e continua, caratterizzata dalla creazione di progetti di vita comuni (quali, ad esempio, quelli relativi alla cura ed all’educazione dei figli, posti i principi sanciti dalla Riforma della Filiazione attuata con L. 219/2012 nonché dall’art. 30 Cost.) è tale, a parere del massimo Organo di Legittimità, da esonerare l’ex coniuge dall’assolvimento degli obblighi di corresponsione dell’assegno divorzile (ferma restando evidentemente la permanenza degli obblighi verso i figli).

L’esistenza di una vera e propria famiglia “ancorché di fatto” esclude ogni legame con il precedente matrimonio e con gli obblighi da esso derivanti, pur non sussistendo alcuna analogia tra la precedente esperienza matrimoniale e la nuova convivenza, la cui esistenza e stabilità “necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale”.

Con la pronuncia in commento, dunque, il Supremo Consesso di Legittimità opera un revirement di un proprio precedente orientamento, secondo il quale la cessazione della convivenza more uxorio fa rivivere l’obbligo di corrispondere l’assegno di divorzio.

Invero, nella succitata sentenza (Cass., n. 17195/2009), la Corte aveva ritenuto che “la cessazione del diritto all’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge non è però definitiva, potendo la nuova convivenza […] anche interrompersi, con reviviscenza del diritto all’assegno divorzile, nel frattempo rimasto in uno stato di quiescenza”.

La sentenza de qua, invece, riconosce e valorizza la condizione del coniuge che “di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto tra il proprio coniuge ed un altro partner, necessariamente stabile e duratura, confiderebbe, all’evidenza, nell’esonero definitivo da ogni obbligo”, tutelandone così il legittimo affidamento, circa la volontà, dell’ex partner, di superare qualsiasi vincolo derivante dal precedente rapporto coniugale.

La Corte, altresì, afferma che la scelta “libera e consapevole”, di instaurare una nuova relazione duratura e stabile – caratterizzata dalla nascita di figli – comporta anche l’assunzione dei rischi inerenti l’eventuale cessazione della stessa: dunque, l’ex coniuge accetta, scientemente, il rischio di perdere l’assegno divorzile nel momento stesso in cui dà vita ad un nuovo nucleo familiare “di fatto”.

Alla luce di tali premesse, la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso (dichiarando assorbito il secondo), cassa la sentenza e decide nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Amoruso Maria

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