Applicazione pena su richiesta: ammissibilità ricorso Cassazione

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In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando è inammissibile il ricorso per Cassazione.
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Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n.25551 del 17-03-2023

Indice

1. La questione


Il Gup del Tribunale di Piacenza applicava la pena concordata di anni uno e mesi undici di reclusione nei confronti di una persona imputata del delitto di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e sulla recidiva, disponendo la sospensione condizionale della pena subordinata l’efficacia alla pubblicazione della sentenza su un quotidiano locale, ai sensi dell’art. 165, commi 1 e 2, cod. pen..
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dal giudice di prime cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla erronea qualificazione giuridica del fatto.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il motivo summenzionato era reputato infondato.
In particolare, gli Ermellini facevano prima di tutto presente come non vi fosse alcun dubbio sul fatto che la recidiva non fosse correttamente contestata atteso che l’applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l’autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021).
In secondo luogo, si osservava, però, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile il ricorso in Cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l’illegalità della pena, in realtà si contesta l’errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018,), principio analogamente declinato anche in relazione al concordato in appello (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020), deducendosi al contempo come sia parimenti inammissibile il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto in quanto l’accordo delle parti ex art. 599 cod. proc. pen. in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019).
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso in esame, i giudici di piazza Cavour notavano, per un verso, come la recidiva ritenuta fosse stata valutata subvalente, in uno alla aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, per altro verso, come la pena non fosse illegale in quanto sarebbe tale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U„ n. 877 del 14/07/2022, in una fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena).
Tal che se ne faceva conseguire come il primo motivo di ricorso non fosse consentito.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile il ricorso per Cassazione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l’illegalità della pena, in realtà si contesta l’errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti, così come è parimenti inammissibile il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto in quanto l’accordo delle parti ex art. 599 cod. proc. pen. in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
Questo provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba ricorrere per Cassazione avverso un provvedimento di siffatto genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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