E’ nulla la sentenza di applicazione della pena, prima di motivazione, che non conceda la sospensione cond. della pena, se richiesta

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(Annullamento senza rinvio)

Il fatto

Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia applicava all’imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena richiesta dalle parti in reato di lesioni personali.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso l’indicata sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite dei suoi difensori, denunciando violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. in quanto la richiesta di applicazione della pena concordata era stata subordinata alla sospensione condizionale della pena, beneficio non applicato dalla sentenza impugnata.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva accolto in quanto la richiesta avanzata nell’interesse dell’imputato ex art. 444 cod. proc. pen. subordinava l’applicazione della pena concordata alla sospensione condizionale della pena, non disposta dalla sentenza impugnata, laddove, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, la sentenza di applicazione della pena, che, senza motivazione al riguardo, non conceda il beneficio della sospensione condizionale della pena pur espressamente richiesto, deve essere annullata senza rinvio, onde reintegrare le parti nella facoltà di rinegoziare l’accordo su altre basi, in mancanza del quale il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020).

La decisione de qua, di conseguenza, veniva annullata senza rinvio disponendosi contestualmente la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

Conclusioni

La sentenza in questione è interessante nella parte in cui, citandosi un recente precedente conforme, si afferma che la sentenza di applicazione della pena, che, senza motivazione al riguardo, non conceda il beneficio della sospensione condizionale della pena pur espressamente richiesto, deve essere annullata senza rinvio, onde reintegrare le parti nella facoltà di rinegoziare l’accordo su altre basi, in mancanza del quale il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie.

Ove invece il giudice decida in tal senso, ben si può quindi ricorrere per Cassazione avverso un provvedimento di tal genere alla luce di questo orientamento nomofilattico.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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