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Indice
1. Contraddittorio e art. 43 d.lgs. 159/2011: il nodo dei documenti tardivi
La Corte di Appello di Milano non approvava un conto della gestione depositato da un legale, quale custode e amministratore giudiziario, in uno con altra persona, rigettando, conseguentemente, l’istanza di liquidazione dei compensi presentata da questi ultimi.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 43 del d.lgs. n. 159 del 2011, non essendo stato garantito, a suo avviso, il contraddittorio nei confronti dei custodi amministratori giudiziari in relazione alle ulteriori osservazioni depositate dalle parti. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La Cassazione: nullità se la decisione si fonda su atti acquisiti dopo la riserva
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di appello cautelare, il giudice può valutare, ai fini della decisione, i soli documenti formalmente acquisiti prima delle conclusioni delle parti, sicché è affetta da nullità per violazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, successivamente alla riserva della decisione (così: Sez. 3, n. 23113 del 16/02/2021).
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3. Principio di diritto: in appello cautelare contano solo gli atti acquisiti prima delle conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in materia di appello cautelare, il giudice possa decidere solo sui documenti acquisiti prima delle conclusioni.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in tema di appello cautelare, è nulla per violazione del contraddittorio la decisione fondata su documenti acquisiti fuori udienza dopo la riserva, poiché il giudice può valutare solo quelli formalmente acquisiti prima delle conclusioni delle parti.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta siffatta acquisizione avvenga invece dopo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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