Nella seduta dell’11 marzo tra gli altri provvedimenti approvati, il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok al testo di decreto legislativo che reca disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (cd. Cartabia penale).
Vediamo, nello specifico, le modifiche al deposito telematico, giustizia riparativa, partecipazione a distanza e notificazioni, relative al codice di procedura penale.
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Indice
- 1. Correttivo Cartabia: modifiche all’art. 111-bis c.p.p. (deposito telematico)
- 2. Modifiche all’art. 129-bis c.p.p. (accesso ai programmi di giustizia riparativa)
- 3. Modifiche all’art. 133-ter c.p.p. (modalità e garanzie della partecipazione a distanza)
- 4. Modifiche all’art. 154 c.p.p. (notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria)
- 5. Modifiche all’art. 157-ter c.p.p. (notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto)
1. Correttivo Cartabia: modifiche all’art. 111-bis c.p.p. (deposito telematico)
Il Correttivo Cartabia è intervenuto sul comma 4 dell’art. 111-bis c.p.p. (deposito telematico).
Questo disponeva che “gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche“. Con il decreto, dopo le parole “le parti” sono inserite le seguenti: “la persona offesa dal reato“.
2. Modifiche all’art. 129-bis c.p.p. (accesso ai programmi di giustizia riparativa)
Il testo previgente dell’art. 129-bis c.p.p. (accesso ai programmi di giustizia riparativa) così disponeva: “in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa.
La richiesta dell’imputato o della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
L’invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.
Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all’emissione dell’avviso di cui all’articolo 415 bis, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell’articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo del codice penale, e dell’articolo 344 bis commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell’articolo 304.
Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l’autorita’ giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore“.
Il Correttivo ha apportato le seguenti modifiche:
- al comma 1, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;
- al comma 2, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;
- al comma 3, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;
- il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili»;
- dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero; 4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all’articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. Si applica l’articolo 304, comma 6».
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La Riforma Cartabia della giustizia penale
Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
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3. Modifiche all’art. 133-ter c.p.p. (modalità e garanzie della partecipazione a distanza)
L’art. 133-ter c.p.p. regola le modalità e garanzie della partecipazione a distanza e il Correttivo è intervenuto sul comma 1.
Prima dell’intervento, questo disponeva che “l’autorità giudiziaria quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell’atto o la celebrazione dell’udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate“.
Con le modifiche, le parole «e, in ogni caso» sono state soppresse e dopo le parole
«prima della data suddetta» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi di urgenza, ferma l’esigenza di garantire al difensore l’esercizio delle facoltà di cui al comma 7».
4. Modifiche all’art. 154 c.p.p. (notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria)
L’art. 154 c.p.p. regola le notificazioni alle parti nel processo penale.
Con il Correttivo è stato aggiunto il comma 1-bis il quale dispone che «quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l’autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria».
5. Modifiche all’art. 157-ter c.p.p. (notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto)
Il testo previgente dell’art. 157-ter c.p.p disponeva che “la notificazione all’imputato non detenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552, 601, nonché del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all’articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1.
Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 334-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l’autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater“.
Il Correttivo ha apportato le seguenti modifiche: al comma 1, al primo periodo, le parole «in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «a giudizio» e le parole «sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata» e, al secondo periodo, dopo le parole «dichiarato o eletto,» sono inserite le seguenti: «fuori dai casi di cui all’articolo 161, comma 4,»; al comma 2, le parole «sia necessario» sono sostituite dalle seguenti: «è necessario», le parole «sia in corso» sono sostituite dalle seguenti: «è in corso» e le parole «sia ritenuto» sono sostituite dalle seguenti: «è ritenuto».
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