La decisione che segue esamina una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento di lavori di sistemazione idrogeologica , nel corso della quale l’Amministrazione procedente ha apportato delle modifiche alle prescrizioni iniziali della lex specialis di gara, a causa di ragioni oggettive, non riconducibili alla volontà delle singole imprese partecipanti.
Nel caso di specie, è stato riconosciuto dal Giudice amministrativo che dette modifiche non hanno apportato alcun vulnus al principio fondamentale della par condicio dei concorrenti, in quanto erano state comunicate, contestualmente, a tutte le imprese partecipanti.
La decisione va,inoltre, segnalata in quanto esamina il contratto di avvalimento , che è da considerarsi quale fattispecie negoziale atipica, rimessa all’autonomia negoziale delle parti e assimilabile al mandato, con la conseguenza che detta atipicità del contratto non determina alcun limite alla previsione di un corrispettivo, rendendo così irrilevante, ai fini della validità del vincolo negoziale, l’avvenuta assunzione, da parte del mandante, dell’obbligo di corrispondere un compenso al mandatario per l’attività svolta.
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