Appalti endoaziendali, l’intermediazione illecita ricorre quando l’appaltatore si limita alla sola gestione amministrativa

Redazione 05/06/14
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Lilla Laperuta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12357 del 3 giugno 2014, si è espressa nel merito del riconoscimento dell’intermediazione di manodopera negli appalti endoaziendali, laddove ha precisato che gli estremi del reato di intermediazione illecita si configurano anche qualora l’appaltatore si limita solamente alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro.

Nella fattispecie all’esame della Suprema Corte il lavoratore era inserito nell’organizzazione del committente, seguiva le direttive di questi e nell’attività quotidiana utilizzava strumenti e beni di proprietà dello stesso committente. I giudici hanno ritenuto che l’appaltatore abbia fornito un lavoratore, e non un servizio al committente, concretandosi pertanto l’intermediazione illecita. Non ha rilievo la circostanza che l’appaltatore sia un’azienda vera e propria: una volta accertato il fatto che l’appaltatore era estraneo all’organizzazione e alla gestione del lavoratore, chiarisce la Corte, è irrilevante ogni questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione.

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