App. Roma, sez. III, 20-10-2009 , in tema di danni sofferti in manifestazione sportiva, e responsabilità del gestore dell’impianto

Redazione 06/05/10
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Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Ma.Sa. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la ******à Polisportiva Co. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati a seguito di una caduta verificatasi a causa del dislivello del terreno nel corso di una partita giocata sul campo di calcetto sito in Roma, alla via (…), gestito dalla Polisportiva Co.

La convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Espletata attività istruttoria, con sentenza in data 24/6/2004 il Tribunale rigettava la domanda condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello Ma.Sa. con atto di citazione notificato in data 27/9/2005.

Parte appellante lamentava l’erroneità della decisione del Tribunale sotto diversi profili e ne chiedeva la riforma con l’accoglimento dell’originaria domanda.

Si costituiva in giudizio la ******à Polisportiva Co. per resistere al gravame di cui chiedeva il rigetto.

Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all’udienza collegiale del 17/6/2008 con assegnazione alle parti del termine di legge per il deposito di memorie e repliche e, dopo essere stata rimessa sul ruolo per consentire la regolare formazione del collegio, veniva nuovamente trattenuta in decisione all’udienza del 29/9/2009, questa volta senza concessione dei termini ex artt. 352 e 190 c.p.c.

 

Motivi della decisione

Con i motivi di gravame parte appellante reitera sostanzialmente le deduzioni già svolte in primo grado in ordine alla responsabilità della convenuta nella causazione dell’evento dannoso, sottolineando la circostanza che la presenza dell’avvallamento dovuto all’esistenza di un tombino (posto a chiusura di uno dei fori praticati per consentire l’installazione della rete da tennis) costituirebbe l’esclusiva ragione della caduta del danneggiato.

L’appello, ad avviso della Corte, è infondato.

è infondata anzitutto la doglianza relativa alla statuizione con cui il primo giudice ha ritenuto inammissibile in quanto nuova la domanda tendente ad ottenere la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni sulla base della responsabilità contrattuale della convenuta (per inadempimento del contratto di locazione del campo di calcio) ex art. 1218 c.c.

Come già rilevato dal Tribunale, né con l’atto introduttivo né con la memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice aveva mai prospettato un inadempimento contrattuale della convenuta, avendo sempre fatto riferimento genericamente alla responsabilità della società nella causazione dell’evento dannoso. Né il mero riferimento contenuto nell’atto introduttivo all’avvenuto pagamento della quota del canone di locazione del campo di calcio o la richiesta di provare che “in data 20/10/2002 … il Sa. … affittava un campo da gioco della polisportiva Co. per effettuare una partita di calcetto” valgono a configurare la domanda in termini di responsabilità contrattuale, posto che si tratta sempre della indicazione di meri antecedenti del fatto, cui non segue alcuna indicazione circa l’inosservanza da parte del gestore di una specifica obbligazione contrattuale, e che, comunque, come esattamente osservato dal primo giudice, non esprime una precisa e chiara scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale (sulla qualificazione dell’azione come azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte in cui non emerga la menzionata scelta del danneggiato, cfr. anche Cass. 9219/2003, Cass. 99/2001).

Anche le deduzioni svolte dall’appellante in ordine alla configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. o della responsabilità ex art. 2043 c.c. sono infondate.

Parte appellante assume che l’incidente si sarebbe verificato a causa del dislivello del terreno determinato dalla presenza di un tombino per il posizionamento della rete per il gioco del tennis.

Il Tribunale ha escluso che la fattispecie potesse inquadrarsi nello schema della responsabilità ex art. 2051 c.c. o che il danneggiato potesse fruire della tutela apprestata dall’art. 2043 c.c. osservando, in sostanza, da un lato, che, nella dinamica dell’incidente, la cosa aveva avuto un ruolo meramente passivo e, dall’altro, che non poteva ritenersi che il danno fosse stato cagionato da un situazione di pericolo occulto o da una situazione di insidia, considerato che non erano state provate la non prevedibilità del pericolo e la non visibilità del tombino.

Le argomentazioni con le quali il Tribunale ha respinto la domanda appaiono in tutto condivisibili e non meritano le censure svolte dall’appellante.

Osserva il Collegio che la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ha base nell’essersi verificato il danno nell’ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso insorto nella cosa (Cass. 10687/2001).

Il danneggiato ha l’onere di provare il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno, ovvero di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa (Cass. 7062/2005, Cass. 6407/87). Non è dunque sufficiente allegare che una cosa ha prodotto un danno, per poi avvalersi della presunzione di colpa ex art. 2051 c.c., ma, a questi fini, occorre la prova di una necessaria ed obiettiva correlazione tra la cosa e il danno, essendo intuitivo che la responsabilità presunta di cui all’art. 2051 non possa affermarsi a carico del custode della cosa la quale, nella causazione del danno, abbia svolto un ruolo di semplice occasione del danno o un molo del tutto inerte e passivo.

Nel caso in cui non vi sia tale necessaria e obiettiva correlazione tra cosa e danno, potendo le cause dell’evento essere molteplici, il danneggiato potrà avvalersi della tutela apprestata dall’art. 2043 c.c. qualora ne ricorrano le condizioni, e cioè quando i danni siano stati cagionati da una situazione di pericolo occulto con i caratteri dell’insidia o trabocchetto, caratteri che, secondo la costante giurisprudenza del S.C. (cfr. ex multis Cass. 366/2000), ricorrono quando venga provata dal danneggiato una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità (elemento oggettivo) e della non prevedibilità (elemento soggettivo). Il caso fortuito, idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode, può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato, allorché questo abbia costituito la causa esclusiva dell’evento dannoso.

Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato; detta norma si applica, infatti, anche al caso di responsabilità (presunta) del custode perché è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 11414/2004, Cass. 10641/2002, Cass. 3957/94).

Il giudizio sull’idoneità del fattore esterno, e così del fatto colposo del danneggiato, ad essere causa autonoma del danno va adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità “nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.” (Cass. 2430/2004, Cass. 584/2001).

Nella specie, come già correttamente rilevato dal Tribunale, l’odierno appellante non ha fornito la prova di un nesso di causalità diretta tra la cosa e il danno, tale da configurare l’evento come conseguenza normale di una condizione particolare, potenzialmente lesiva, della cosa, né ha fornito prova dell’esistenza di pericoli e/o trabocchetti. La situazione prospettata dall’appellante non implica l’esistenza di una correlazione obiettiva e necessaria tra cosa e danno, né la presenza del tombino (posto a chiusura del foro di posizionamento della rete del campo di tennis) può costituire, di per sé, una “insidia” nel senso sopra precisato; non vi sono, infatti, elementi per ritenere che tale presenza abbia costituito un pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile, che non potesse cioè essere avvistato ed evitato con l’uso della normale diligenza che si richiede anche a chi pratichi un’attività sportiva. Non è neppure certo, del resto, che la caduta sia stata provocata proprio dalla presenza del tombino, non essendo sufficiente la constatazione che il danneggiato sia caduto “sul tombino”, che, peraltro, sarebbe stato coperto da erba sintetica, per concludere che la caduta sia stata necessariamente provocata “dal tombino” medesimo.

Alla luce dei suddetti elementi, bene il Tribunale ha ritenuto che, nella fattispecie all’esame, non fosse stata raggiunta la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento lesivo o che l’attore fosse caduto in una zona del campo caratterizzata dalla presenza di una “insidia” nel senso sopra precisato, dovendo solo aggiungersi che, in generale, sotto il profilo della pericolosità, le attività sportive o ludiche comportano normalmente accettazione del rischio da parte dei soggetti che le praticano, per cui, quando l’organizzatore o il gestore dell’impianto abbia adottato le cautele più opportune per contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività ludica o sportiva, i danni eventualmente sofferti dai partecipanti rientrano nell’alea normale e ricadono sugli stessi (cfr. Cass. 1197/2007 in tema di attività sportiva riferita al gioco del calcio; Cass. 10027/2005 in tema di gestione di una piscina; Cass. 2216/2001, Cass. 6113/2000, Cass. 5953/2000 in tema di gestione di impianto sciistico; Cass. 12307/98 in tema di gestione di maneggio; Cass. 1564/97 in tema di organizzazione di gara di sidercross).

Non sussistono, in definitiva, i presupposti per attribuire alla società appellata la responsabilità dell’evento.

L’appello deve essere respinto confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata.

Qualsiasi ulteriore deduzione o problematica non espressamente affrontata resta assorbita dalle argomentazioni espresse.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da ****** nei confronti della ******à Polisportiva Co. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20236/2004, così decide:

– rigetta l’appello;

– condanna l’appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del grado liquidate in complessivi Euro 2.050,00 di cui Euro 700,00 per competenze e Euro 1.300,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario spese generali, cpa e iva come per legge.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2009.

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2009.

Redazione

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