Il rapporto tra la misura di tutela preventiva rappresentata dall’ammonimento del questore, il reato di stalking e le fattispecie riconducibili alla c.d. violenza domestica conserva grande attualità e pare rappresentare, attualmente, il punto di partenza di una estensione applicativa del primo ben oltre i confini delle fattispecie di cui sopra.
Ad oggi, lo stalking e l’ammonimento del questore sono uniti da un nesso radicato che affonda le sue radici nel mondo anglosassone, segnatamente nell’ordinamento U.S.A.
Di origine giurisprudenziale[1], infatti, il reato di stalking fu normativamente tipizzato per la prima volta nel 1990 nello stato della California nel 1990 come risposta ad una serie di reati commessi nei confronti di personaggi dello shohwbiz (cd. star stalking) culminati nell’assassinio dell’attrice Rebecca Schaeffer. Ad oggi è, un reato federale.
Più complessa la storia dell’ammonimento del questore introdotto nel nostro ordinamento dal d.l. 23 febbraio 2009 – convertito dalla l. n. 38/2009 – per prevenire il reato di stalking e poi esteso dall’art. 3 d.l. n.93/2013 alle ipotesi di violenza domestica. In relazione ad esso giova sottolineare come il modello normativo sia rappresentato da analoghi istituti diffusi nel mondo anglosassone sebbene, ad una più approfondita analisi, non possa disconoscersi la sua affinità con altri risalenti istituti del nostro ordinamento.
Difficilmente, infatti, si può negare che esso sia riconducibile a species del potere riconosciuto, ad esempio, alla Autorità di Pubblica Sicurezza di operare nella direzione di una “bonaria composizione dei dissidi privati” ai sensi dell’art. 1 T.U.L.P.S.[2]. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “Stalking: condotte, strumenti di difesa e misure cautelari”, una guida operativa e concreta per aiutare i professionisti nella trattazione del delicato e complesso tema del reato di stalking, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.
Indice
1. Natura e procedimento
Poste le superiori premesse, va compiuto qualche cenno, nel corso di questa breve analisi, riguardo alla natura del provvedimento in esame.
Vi è consenso pressoché generalizzato sul suo carattere amministrativo e, come tale, sottoposto alla disciplina normativa di cui alla l. n. 241/1990[3] e ai principi in essa positivizzati: trasparenza, motivazione, partecipazione al procedimento e diritto di interazione mediante memorie e deduzioni.
Quanto agli aspetti procedimentali va in primis chiarito come la ratio dell’istituto sia quella di fornire alla vittima uno strumento aggiuntivo diverso dall’adizione dell’Autorità Giudiziaria. Tale tradizionale opzione, resa più complessa dalla persistenza di legami affettivi e/o familiari, ha imposto l’introduzione della non perseguibilità o punibilità dell’istante per il reato di calunnia nel caso di dichiarazioni non veritiere.
L’istanza deve contenere l’esposizione dei fatti, l’allegazione di documenti e/o indicazioni di soggetti in grado di riferire all’Autorità di Pubblica Sicurezza in merito allo stato soggettivo di ansia oltra alla espressa richiesta di ammonimento.
La procedura piuttosto snella, si caratterizza per la richiesta di informazioni agli organi inquirenti o alle persone indicate da parte del Questore, se necessario, residuando un dubbio in merito alla necessità che, nel novero delle persone ascoltate, ci sia anche il responsabile delle condotte moleste.
Avvisato ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 quest’ultimo, ben potrebbe esporre le proprie ragioni per iscritto con maggiore ponderazione completezza ed efficacia; ad avviso della giurisprudenza tra “le persone informate dei fatti” da sentire non può non rientrare anche il presunto responsabile delle condotte moleste [cfr.T.A.R. Campania, Sez. V, n. 927/2021]; va tuttavia considerato che, tale adempimento – applicazione del principio del giusto procedimento – non è previsto per i procedimenti amministrativi in relazione ai quali sussistano “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” (art. 7, comma 1, L. 241/1990) nonché per quelli che hanno (appunto) una precipua finalità cautelare, e la giurisprudenza amministrativa non è sembrata sempre conformarsi pienamente all’indirizzo di cui sopra, che certamente riconosce e garantisce il fondamentale diritto di difesa al presunto stalker.
Si è anche stabilito che la previa audizione dell’interessato non è necessaria tutte quelle volte in cui gli atti a disposizione dell’Amministrazione appaiano sufficienti secondo il giudizio discrezionale dell’Autorità di P.S. per supportare l’adozione del provvedimento questorile, rimarcandosi, del resto, come il relativo procedimento sia caratterizzato “da esigenze di celerità e viene, quindi, adottato per soddisfare l’esigenza di interrompere immediatamente l’azione persecutoria, non necessitando né della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990, né della previa audizione dell’autore dei comportamenti che giustificano l’adozione del provvedimento” [cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 7840/2020].
La natura preventiva e cautelare del provvedimento impone, infine, di ritenere sufficiente con sufficiente grado di attendibilità la sussistenza di un comportamento in grado, nel caso di stalking, di ingenerare effettivamente, nella vittima, un perdurante stato di ansia e paura senza che sia raggiunta la prova del reato. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “Stalking: condotte, strumenti di difesa e misure cautelari”, una guida operativa e concreta per aiutare i professionisti nella trattazione del delicato e complesso tema del reato di stalking, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.
Stalking – Condotte, strumenti di difesa e misure cautelari
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2. L’attualità e le più immediate prospettive di ampliamento applicativo dell’istituto
È attualità di questi giorni la presentazione del c.d. Pacchetto Sicurezza che, all’interno del primo dei tre capi di cui si compone – SICUREZZA PUBBLICA – in un’ottica di prevenzione della violenza giovanile, dovrebbe prevedere l’ampliamento in maniera significativa del catalogo dei reati in relazione ai quali è possibile applicare l’ammonimento del Questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni inserendo anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l’uso di armi o di strumenti atti a offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo e andando così oltre il disposto del c.d. Decreto Caivano.
Una dimostrazione, evidente, dell’efficacia della misura.
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