Maltrattamenti in famiglia e stalking aggravato: un confine sottile

La sottile linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e lo stalking in forma aggravata. Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione.

Allegati

La sottile linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e lo stalking in forma aggravata. Sul tema è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza n. 20352/2024. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 20352 del 23-05-2024

Cass.-Pen.-n.-20352-24-omissata.pdf 887 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Il fatto: maltrattamenti in famiglia o stalking?


La pronuncia trae origine dal ricorso depositato, dal Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte di Appello di Milano, avverso la Sentenza, della Corte di Appello di Milano, emessa dal Gip, del Tribunale di Milano, in data 08.04.2024, con cui l’ex marito veniva assolto, limitatamente alle condotte di violenza sessuale, a danno dell’ex moglie, diverse da quelle commesse con la produzione di fotografie, e condannato per  i reati di maltrattamento e stalking, previsti agli art. 572; 612 bis, c.p., uniti tra loro dal vincolo di continuazione.
Secondo il Giudice, della Corte di Appello, la demarcazione tra le due fattispecie penali in oggetto, era da rinvenire nella condotta dell’ex marito, nei confronti dell’ex moglie. Nello specifico, prima della separazione, la condotta dell’ex marito ricadeva nel reato di maltrattamenti in famiglia, viceversa, dopo la separazione giudiziale, la stessa ricadeva nel reato di stalking, nella forma aggravata. Consegue che le fattispecie di reato coesistevano, unite dal vincolo di continuazione. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

FORMATO CARTACEO

Codice penale e di procedura penale e norme complementari

Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Paolo Emilio De Simone, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024

2. Motivazioni appello


Il Procuratore Generale della Repubblica lamentava: l’erronea qualificazione dei fatti contestati nel capo di imputazione; nonché – l’argomentazione principale dell’appello – che la condotta del pervenuto andasse inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti) e, non nel 612 bis c.p. (stalking), nella forma aggravata,  in quanto pur essendo cessata la convivenza, nel 2009, in seguito all’instaurazione del giudizio di separazione personale, l’imputato e la persona offesa, erano genitori di un neonato, quindi di fatto, mantenevano stretti rapporti, sia di natura personale, sia di natura patrimoniale.

3. Diritto e scomposizione delle fattispecie penali di rilievo


L’art. 612 bis, c.p., prevede: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici […]”.
Reato comune: la fattispecie criminosa, può essere posta in essere da chiunque, in quanto non viene richiesta una particolare qualifica o caratteristica del reo.
Elemento oggettivo: si tratta di un reato abituale, di condotta vincolata, assumono rilevanza penale una serie di condotte del reo che, si manifestano attraverso minaccia e molestia (In Senso conforme dottrina e giurisprudenza prevalente).
Reato di danno, ad evento plurimo, alternativo: in quanto la condotta del reo deve generare nella vittima una dei seguenti situazioni, in modo alternativo tra loro (nesso causale). Nello specifico la vittima deve mostrare un perdurante e grave stato di ansia, o di paura, ovvero un fondato timore per l’incolumità propria, o di un prossimo congiunto, o di persona legata al medesimo da relazione affettiva,  ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.
Esemplificando nei casi che, ho potuto seguire, si verificano spesso situazioni di stress, certificate da psicologo, oppure cambiamenti di strade o mezzi per recarsi al posto di lavoro, così come la semplice circostanza che la vittima si isolasse dalla cerchia degli amici, oppure non frequentasse più gli stessi luoghi, oppure smettesse di dedicarsi al proprio hobby preferito.
Elemento soggettivo: la dottrina prevalente lo considera come dolo generico, ossia richiede la volontà, di porre in essere le condotte di minaccia e molestia, e la consapevolezza dell’idoneità delle stesse a cagionare uno degli eventi normativamente previsti. In senso difforme un orientamento dottrinario, risalente, che, richiedeva un quid pluris, ossia che le condotte fossero collegate tra loro da un dolo unitario.
Momento consumativo: il delitto si perfeziona nel momento in cui le ripetute condotte generano uno degli eventi.
L’art. 572 c.p. statuisce: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni […]”.
Reato di tipo proprio: in quanto è richiesto che il reo e la vittima siano legati da una relazione di tipo affettivo. Interessante approfondire il concetto di tale relazione, in quanto in passato la dottrina adottava una definizione del concetto in senso restrittivo, ad oggi invece la dottrina prevalente ha accolto una concezione di tale definizione, in senso più ampio, dando rilevanza a qualsiasi rapporto di tipo affettivo, facendovi rientrare non solo coniugi, consanguinei, affini, adottati e adottanti, ma anche i conviventi more uxorio, ed eventualmente i domestici, quindi rilevanza anche alla relazione di tipo lavorativo, o al così detto rapporto di autorità, oppure in riferimento alla figura del mobbing, qualora vi sia un ambiente lavorativo di tipo parafamiliare.
Elemento oggettivo: Reato a condotta libera, abituale, in quanto il reo deve porre in essere più condotte vessatorie che, singolarmente considerate, sarebbero prive di rilevanza penale, ma che assumono rilevanza penale solo se reiterate nel tempo.
Elemento soggettivo: Fattispecie punibile a dolo generico, qualora il reo abbia coscienza e volontà di infliggere una serie di sofferenze alla persona offesa.
Momento consumativo: Coincide con il realizzarsi dell’evento, ossia il verificarsi della sofferenza continuativa della vittima.
Particolarità: Fattispecie che assorbe i reati di percosse, minacce, ingiuria, lesioni personali lievi e lievissime, se colpose,  ma non quelle di lesione volontaria,
Rapporto tra le due fattispecie criminose: Entrambe le fattispecie penali tutelano la serenità psicofisica della vittima. In relazione al reato di maltrattamenti contro i familiari, verso i minori, nel 2023, si sono verificati 2843 casi, con un incremento del 6%, rispetto al 2022 (dati estratti dalla Rivista il Sole 24 ore).
Con riferimento al reato di stalking, invece si registra una trend in senso contrario, in quanto queste fattispecie in riferimento allo stesso arco temporale hanno registrato un decremento pari al 13% rispetto al 2022.
Per quanto attiene al rapporto tra le due fattispecie normative, si cade nell’ipotesi di un concorso di tipo apparente di normative, disciplinato dall’art. 15 c.p., in quanto si applicherà una solo norma in base al principio di sussidiarietà, di genere a specie, in quanto solo il reato di maltrattamenti presuppone la convivenza come presupposto. Secondo la dottrina prevalente, per capire se ci si trova davanti ad un concorso apparente di norme, occorre fare riferimento al fatto concreto, e non al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici.

Potrebbero interessarti anche:

4. Decisione nel merito: la distinzione


La Corte accoglie il ricorso, del Procuratore Generale, in quanto secondo l’orientamento consolidato, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e. non di stalking, le condotte vessatorie, nei confronti del coniuge che, sono sorte in ambito domestico, ma proseguono dopo la separazione legale, in quanto il coniuge resta persona di famiglia, fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, a prescindere dalla convivenza (In senso conforme: Sez. VI, n. 45400, del 30.09.2022, Rv 284020 – 01; Sez. VI, n. 3087, del 19.12.2017). Precisando che la separazione incide solamente sull’assetto delle condizioni di vita ma non sullo “status” acquisito con il matrimonio, di contro la convivenza è una situazione di fatto che, assume rilievo in relazione ai maltrattamenti di una persona “comunque convivente”.
La sentenza sottolinea il divieto di effettuare un’interpretazione analogica dei concetti di famiglia e di convivenza, dovendosi intendere gli stessi nell’accezione più stretta, come “comunità connotata da radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà e assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa” (Sez. 6 n. 31390 del 30/03/2023). Permane il reato di maltrattamenti qualora pur cessata la convivenza, così come nel caso de quo, rimanga un vincolo di natura familiare, derivante dall’esercizio condiviso della potestà genitoriale, ex art. 337 c.c..
Consegue che, sussisterebbe, il reato di atti persecutori, nell’ipotesi aggravata, qualora non vi sia un’aspettativa di solidarietà nei rapporti tra l’imputato e la persona offesa, non vi siano vincoli affettivi e di assistenza (In senso conforme: Sez. VI, n. 37077, del 03.11.2020, Rv 280431 – 01), oppure sia cessata la convivenza “more uxorio”.

Patrizia Patuelli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento