Reati-fine ripetuti: indizio di partecipazione all’associazione per delinquere?

La ripetuta commissione di reati-fine, con i partecipi al sodalizio criminoso, costituisce gravi indizi di partecipazione all’associazione per delinquere?

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La ripetuta commissione di reati-fine, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, costituisce gravi indizi di partecipazione all’associazione per delinquere? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 3863 del 27-11-2024

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Indice

1. La questione: violazione di legge in relazione agli artt. 273, c.p.p. e 416 c.p.


Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza disponeva l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, unitamente ad altri, perché ritenuto partecipe di un’associazione per delinquere dedita a reati contro il patrimonio (furti tentati e consumati e rapine aggravate), in qualità di esecutore materiale dei delitti fine e, avverso tale provvedimento, proponeva istanza di riesame costui, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Dal canto suo, il Tribunale di Potenza, sezione del riesame, respingeva l’istanza proposta, confermando l’ordinanza impugnata.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 273, c.p.p. e 416 c.p., per essere il provvedimento impugnato viziato da mancanza di motivazione oltre che da illogicità e contraddittorietà con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di associazione per delinquere, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato “de quo”, non può consistere nell’allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020).

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3. Conclusioni: la ripetuta commissione di reati-fine in concorso con i membri del sodalizio criminoso costituisce gravi indizi di partecipazione all’associazione per delinquere


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la ripetuta commissione di reati-fine, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, costituisce gravi indizi di partecipazione all’associazione per delinquere.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito (sebbene soltanto a date condizioni) sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in tema di associazione per delinquere, la ripetuta commissione di reati-fine con i membri del sodalizio costituisce gravi indizi di partecipazione al reato associativo, superabili solo con prova contraria che dimostri l’assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando tale prova non può limitarsi a dimostrare la durata limitata dei rapporti tra i partecipanti, dato che il reato in questione ha natura permanente.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se, dalla commissione di reati fine a titolo di concorso, si possa risalire alla prova, di natura gravemente indiziaria, circa la partecipazione del concorrente a codesti reati pure quale intraneo di un’associazione a delinquere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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