Quando può essere riconosciuta la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine del sodalizio? Per approfondimenti sulla materia, consigliamo il volume Formulario Annotato del Processo Penale.
Indice
1. La questione: continuazione tra partecipazione e reati-fine1
La Corte di Appello di Napoli, adita in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’istante ricorreva per Cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio dì motivazione. Per approfondimenti sulla materia, consigliamo il volume Formulario Annotato del Processo Penale.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte considerava il ricorso suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale può essere riconosciuta la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine del sodalizio, e vicendevolmente tra questi ultimi, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati-fine non solo siano riconducibili al programma criminoso dell’associazione, e siano ad essa e ai suoi fini strumentali, ma siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento in cui il partecipe si fosse determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del09/11/2017; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando può essere riconosciuta la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine del sodalizio.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la continuità tra il reato di partecipazione a un’associazione criminale e i reati commessi dall’associazione può essere riconosciuta, a condizione che il giudice accerti che questi reati non solo rientrano nel programma criminale dell’associazione e sono strumentali ai suoi scopi, ma sono stati anche pianificati almeno in modo generale nel momento in cui il partecipante è entrato a far parte del gruppo criminale.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se possa essere riconosciuta la continuazione in una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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