Con la sentenza n°1565 del 15 luglio 2013, il TAR Campania-Salerno ha evidenziato il carattere non necessario del titolo di proprietà per poter ottenere il rilascio del permesso di costruire, essendo sufficiente il mero possesso del bene.
In particolare, viene precisato che, tra i titoli per richiedere il permesso di costruire, ex art. 11 D.P.R. n. 380/2001, rientra il rapporto di disponibilità qualificata dell’area interessata, che può trovare fondamento anche nel semplice possesso della stessa.
E’, pertanto, illegittima la richiesta comunale di esibizione del “titolo di proprietà” che si configura come un inutile ed ingiustificato aggravio procedimentale.
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