Ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/ 1990, l’Amministrazione procedente ha l’obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti prodotti dai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

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La sentenza che segue afferma la illegittimità del diniego di sanatoria che non sia adeguatamente motivato in ordine al rigetto delle controdeduzioni difensive, fornite dall’interessato, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n.241/90, a seguito di preavviso di diniego.

La decisione richiama l’orientamento giurisprudenziale prevalente,  secondo il quale l’art. 10 bis della legge  n. 241 del 1990 attribuisce ai soggetti, nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, la facoltà di “presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”.

Tale regola, finalizzata a consentire un’ efficace partecipazione del privato all’istruttoria procedimentale, comporta che l’Amministrazione procedente  ha l’obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti prodotti dall’interessato, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento, e di dare conto, nella motivazione del provvedimento finale negativo, delle ragioni che l’hanno indotta a non accogliere quanto rappresentato dal privato.

In particolare,ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/ 1990, il preavviso di rigetto del provvedimento non esaurisce l’obbligo procedimentale dell’Amministrazione, ma occorre che la stessa espliciti compiutamente, nel provvedimento finale, le ragioni del non accoglimento delle osservazioni presentate dal privato.

La sentenza rileva che la ratio legis, costituita dall’effetto deflattivo del contenzioso, si ottiene  grazie alla collaborazione del privato, le cui osservazioni, ove pertinenti all’oggetto del procedimento, possono chiarire elementi di fatto o di diritto erroneamente valutati o non considerati dall’Amministrazione procedente

E se è vero che l’art. 10 bis della L. n. 241/ 1990 non impone la analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata, a seguito della ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento negativo adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno del provvedimento, tale regola deve trovare un giusto contemperamento, allorché, come nella fattispecie, siano state prospettate questioni, in fatto o in diritto, in grado potenzialmente di rovesciare la valutazione, preannunziata come sfavorevole, operata dall’Amministrazione procedente  e quest’ultima,  nel contesto di una motivazione carente, non abbia  compiutamente controdedotto in merito.[Avv. ************]

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima);Presidente F.F. ************** ;Relatore *******************.

SENTENZA n°604 del 25 marzo 2014 ***

Su ricorso proposto da ****

contro

Comune di Santa Marina, in persona del Sindaco pro tempore;
Responsabile U. T. C. del Comune di Santa Marina;
non costituiti in giudizio;

per l’annullamento dell’ordinanza prot. n. 603 del 19.01.2012, emessa dal Responsabile dell’U. T. C. del Comune di Santa Marina, con la quale veniva rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente tesa ad ottenere permesso a costruire in sanatoria, e ordinanza n. 19 del 20.09.2010 di rimessa in pristino prot. n. 8574 del 21.09.2010, emessa dal Responsabile dell’U. T. C. del Comune di Santa Marina con la quale venivano contestate diverse lievi difformità al P. C. n. 54/2008 e n. 10/2010, di variante in c. o.; nonché di ogni atto precedente, consequenziale e connesso agli atti impugnati, anche se non espressamente richiamati; nonché, in caso di accertata illegittimità del rigetto impugnato; per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione Comunale di pronunciarsi affermativamente in relazione all’istanza, prot. n. 10385 del 29.11.2010, in relazione all’art. 6 d. P. R. 380/01;

nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda sulla menzionata domanda, prot. n. 10385/2010, in caso di ulteriore inadempimento del Comune di Santa Marina;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2014, il dott. **************;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO

La ricorrente, proprietaria del fondo ubicato nel Comune di S. Marina (SA), identificato al N. C. T. al foglio 25, particella ***, relativamente al quale in data 25.09.2008 era stato rilasciato permesso a costruire n. 54/2008 e successivamente, in data 4.03.2010, permesso a costruire in variante, n. 10/2010, rappresentava che, in data 22.09.2010, era stata notificata ordinanza, n. 19 del 20.09.2010, prot. n. 8574 del 21.09.2010, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Urbanistica del Comune di S. Marina aveva contestato diverse lievi difformità, rispetto al titolo abilitativo, ordinando la demolizione delle opere difformi ed il ripristino al progetto ammesso, entro giorni novanta; che in data 29.11.2010 aveva presentato istanza, ex art. 36 d. P. R. 380/01, prot. n. 10385, tesa ad ottenere permesso a costruire in sanatoria, vista la conformità urbanistica delle difformità rilevate dalla citata ordinanza, prot. 8574/2010; che in data 9.03.2011, il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di S. Marina le aveva notificato il provvedimento, prot. n. 1787 dell’8.03.2011, di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 10 bis della 1. 241/90, con il quale aveva comunicato che la richiesta di sanatoria non era meritevole di accoglimento, per i motivi ivi espressi, concedendo giorni 10 per la presentazione di memorie; che, con nota prot. n. 1998 del 16.03.2011, il Direttore dei Lavori aveva presentato una memoria a contestazione dei motivi ostativi al rilascio della sanatoria, e in data 18.03.2011, con nota prot. n. 2021, anche la ricorrente aveva presentato proprie note di contestazione agli stessi motivi ostativi; che, nel perdurante silenzio della P. A., in data 22.12.2011, prot. n. 11428, aveva diffidato la P. A. all’emissione di provvedimento motivato, in relazione all’istanza di sanatoria, prot. n. 10385 del 29.11.2010; che, in data 23.01.2012, le era stato notificato il provvedimento di rigetto impugnato.

Tanto premesso, articolava, avverso il provvedimento, prot. n. 603 del 19.01.2012, adottato dal Comune di Santa Marina, in merito all’istanza di permesso di costruire in sanatoria, le seguenti censure:

– 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 10 BIS L. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETA’ – PERPLESSITA’ MANIFESTA: la questione traeva origine dall’emissione dell’ordinanza n. 19 del 20.09.2010, prot. n. 8574 del 21.09.2010, con la quale il Responsabile dell’U. T. C. del Comune di S. Marina, nel corso dell’esecuzione dei lavori, aveva contestato, rispetto ai titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire n. 54/2008 e n. 10/2010, di variante in c. o.), lievi difformità, per la maggior parte in misura ridotta rispetto a quanto assentito, come per esempio: a) la mancata apertura delle finestre luce sul manto di copertura del sottotetto; b) altezza al piano terra di mt. 2.70, in luogo di mt. 2,80 assentiti; c) differenza di altezza della copertura alla linea di colmo delle falde di copertura (inferiore, mt. 2,80 in luogo di int.3.00 assentiti); d) diversa realizzazione delle finestre sia al piano terra che al piano sottotetto (…). Essendo tali difformità comunque tutte ammissibili in base allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Santa Marina, la ricorrente aveva presentato la suddetta istanza di permesso a costruire in sanatoria. Orbene, successivamente, nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in sanatoria, le sole contestazioni “non ammissibili” concernevano: 1) la superficie coperta, superiore a quella consentita dalle norme tecniche di attuazione per la zona oggetto di intervento, maggiore dello 0.05% (quando in tale zona non esiste alcun limite per la superficie di copertura): 2) il volume a destinazione residenziale, di mc. 110,50 in luogo di mc. 105.00 ammissibili. Erano seguite le controdeduzioni del D. L. e della stessa ricorrente, dove veniva evidenziato – al di là della rilevata assenza di qualsivoglia delucidazione in merito alla individuazione in termini numerici della presunta eccedenza della superficie coperta, da parte del Responsabile dell’U. T. C. – che nella zona oggetto di intervento edilizio non esisteva alcun limite per la superficie di copertura, ed in ogni caso, in relazione allo strumento urbanistico la superficie coperta (sc) veniva calcolata “sull’area racchiusa entro la proiezione sul terreno del volume di un edificio (…) esclusi i terrazzi a sbalzo e i cornicioni, oltre le corti ed analoghi spazi scoperti”; nel provvedimento finale, dato atto delle controdeduzioni presentate, il Responsabile dell’U. T. C. aveva affermato di dover rigettare le osservazioni del D. L. e della ricorrente, ed i motivi addotti per tale rigetto venivano limitati alla sola “superficie coperta”, oltre che alla mancata allegazione dei calcoli strutturali in sanatoria presso il Genio Civile. Emergeva quindi il difetto di motivazione, poiché nel provvedimento impugnato non veniva fatto alcun cenno alle contestazioni, di cui all’ordinanza n. 19 del 20.09.2010; inoltre, nonostante che nelle predette osservazioni, presentate dal D. L. e dalla stessa ricorrente, era stato chiaramente segnalato che “nella zona oggetto di intervento non vi era alcun limite per la superficie coperta”, come stabilito dall’art. 24 N. T. A., il Responsabile dell’U. T. C. nulla aveva osservato in merito; anzi, mentre nell’ordinanza n. 19 del 20.09.2010 e nella successiva comunicazione di motivi ostativi al rilascio del permesso a costruire in sanatoria la superficie di copertura “in esubero” non era stata individuata, per il provvedimento finale del 19.01.2012, tale superficie coperta in esubero sarebbe consistita in quella del pergolato (quando i pergolati non sono proprio menzionati, come indice di copertura); oltre al fatto che gli stessi erano già presenti ed assentiti nei permessi a costruire n. 54/2008 e n. 10/2010 (cfr. i grafici, allegati alle concessioni). Al riguardo la ricorrente allegava relazione tecnica, a firma dell’ing.***.

In definitiva, osservava la ricorrente, alla luce della contestazione sollevata dal D. L. e dalla ricorrente, nelle proprie “osservazioni ai motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire in sanatoria”, circa il fatto che nelle zone classificate E2, come nel caso di specie, non esistono norme che impongano limiti di superficie coperta, la P. A. avrebbe dovuto smentire tale assunto, con indicazione delle relative norme. E infatti il Responsabile dell’UTC, in merito alla zona oggetto di intervento, la definiva genericamente come “zona agricola”, senza precisare se di tipo E, E1 o E2, omissione non di poco conto laddove si pensi che solo nella zona di tipologia E1 era previsto il limite di copertura, indicato nel provvedimento di rigetto;

– 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 24 DELLE N. T. A. al P.R.G. VIGENTE NEL COMUNE DI SANTA MARINA E DELL’ART. 29, CAPO II DEL R. U. E. C. – VIOLAZIONE DELL’ART. 36. CO. 1, D. P. R. 380/01; ECCESSO DI POTERE: il provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, richiesta dalla ricorrente con nota prot. n. 10385 del 29.11.2010, s’era fondato sulla circostanza che “la superficie coperta supererebbe dello 0.05% il limite massimo riferito alla zona di intervento”; nonché “sul mancato deposito presso il Genio Civile dei calcoli in sanatoria delle strutture in c. a.” (probabilmente riferito al vuoto tecnico).

Osservava la ricorrente che, fermo restando che nella zona, oggetto di intervento, di tipo E2, non esisteva alcun limite per la superficie coperta, anche qualora cosi non fosse stato, la P. A. aveva comunque errato nel ritenere superato il limite di copertura, con la conseguente illegittimità del rigetto dell’istanza di p. di c. in sanatoria, ai sensi dell’art. 36, comma 1 del d. P. R. 380/01; in particolare, a norma delle disposizioni di riferimento (art. 4 N. T. A. e art. 29 ***********) la superficie coperta “ (…) misura, in mq. l’area racchiusa entro la proiezione sul terreno del volume di un edificio (…) ”. Atteso che a norma delle stesse disposizioni “il vuoto tecnico non costituisce volume di un edificio”, di conseguenza non poteva applicarsi il limite della superficie coperta; infatti nell’ultima parte dell’art. 29 *********** si leggeva: “V – Volume: La somma dei prodotti delle superfici utili lorde di ogni piano fuori terra, per le relative altezze lorde (misurate da pavimento a pavimento. (…) Dal computo della volumetria ammissibile dallo strumento urbanistico generale vigente è escluso lo spessore fuori terra massimo di cm. 90, dovuto al rialzo del pavimento per isolamento del piano terra dal terreno, mediante la realizzazione di vespaio o mediante solaio (vuoto tecnico) (…) dal computo della volumetria ammissibile dallo strumento urbanistico generale, sono esclusi altresì i porticati liberi almeno su due lati, le terrazze, le logge (…)”; pertanto, se la superficie coperta “misura in mq. l’area racchiusa entro la proiezione sul terreno del volume di un edificio” ed il vuoto tecnico, emergente dal terreno per un massimo di 90 cm. (come nel caso in questione) non può essere computato ai fini della volumetria di un edificio, si aveva la logica conseguenza che, come nel caso di specie, non poteva essere considerata “superficie di copertura” quella, risultante dal vuoto tecnico che emerge dal terreno per un altezza non superiore ai 90 cm..

In ogni caso, si ribadiva che nelle zone di tipo E2, come quella in oggetto, non vi erano limiti alla superficie coperta, altrimenti non si sarebbe compresa la ragione della deliberazione n. 3 del 13.02.2012, con la quale era stato modificato il R. U. E. C., con la previsione del limite di copertura in zona agricola dello 0,05% mc/mq. 2.2. La ricorrente rappresentava inoltre che l’effettiva motivazione del rigetto della istanza di sanatoria trovava a suo avviso fondamento non in ragioni tecniche, quanto piuttosto in ragioni prettamente politiche, essendo manifestazione di un intento ostruzionistico, d’impedire alla ricorrente di potersi avvalere del “piano casa”, posto che la stessa era coniugata con un consigliere di minoranza del Comune di Santa Marina. Quanto poi in merito al mancato deposito dei calcoli, relativi alle strutture in c. a. presso il genio civile, si ribadiva quanto affermato dal D. L. e dalla stessa ricorrente, nelle proprie osservazioni ex art. 10 bis 1. 241/90, vale a dire che la sanatoria dei calcoli strutturali poteva farsi anche successivamente, qualora l’intervento fosse stato urbanisticamente ammissibile; nonché quanto evidenziato dal tecnico di parte nella propria relazione, in cui s’affermava che non risultava corretta l’interpretazione operata dal Responsabile dell’U. T. C., di cui al punto due del provvedimento, prot. n. 603 del 19.03.2012, in quanto ai sensi e per gli effetti del d. P. R. n. 380/2001 (art. 36), per poter ottenere l’autorizzazione sismica dal competente Ufficio del Genio Civile occorre presentare congiuntamente ai calcoli anche il permesso a costruire, in quanto rappresenta l’attestazione di conformità del costruendo edificio, alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, vigente nel Comune ove s’interviene; nel caso specifico l’autorizzazione in sanatoria di opere in c. a., completamente interrate, non violava alcuna norma urbanistica e/o edilizia, per cui l’integrazione ai calcoli già depositati presso il competente Ufficio del Genio Civile era sempre possibile, fino al collaudo delle opere stesse.

Il Comune di Santa Marina non si costituiva in giudizio.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2014, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Carattere dirimente, con assorbimento d’ogni altra censura, riveste la denunziata violazione dell’art. 10 bis della l. 241/90, “sub specie” dell’omessa integrale confutazione, nel diniego di sanatoria gravato, delle controdeduzioni difensive, rassegnate dalla ricorrente – e dal direttore dei lavori – nelle memorie, presentate al Comune di Santa Marina, dopo che gli stessi avevano ricevuto il preavviso di diniego del provvedimento ampliativo (permesso di costruire in sanatoria), oggetto d’impugnazione.

Viene in rilievo quanto riportato in narrativa, vale a dire che, ”nonostante che nelle predette osservazioni, presentate dal D. L. e dalla stessa ricorrente, era stato chiaramente segnalato che “nella zona oggetto di intervento non vi era alcun limite per la superficie coperta”, come stabilito dall’art. 24 N. T. A., il Responsabile dell’U. T. C. nulla aveva osservato in merito; anzi, mentre nell’ordinanza n. 19 del 20.09.2010 e nella successiva comunicazione di motivi ostativi al rilascio del permesso a costruire in sanatoria la superficie di copertura “in esubero” non era stata individuata, per il provvedimento finale del 19.01.2012, tale superficie coperta in esubero sarebbe consistita in quella del pergolato (quando i pergolati non sono proprio menzionati, come indice di copertura); oltre al fatto che gli stessi erano già presenti ed assentiti nei permessi a costruire n. 54/2008 e n. 10/2010 (cfr. i grafici, allegati alle concessioni)”; inoltre la contestazione sollevata dal D. L. e dalla ricorrente, nelle proprie “osservazioni ai motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire in sanatoria”, ovvero il fatto che nelle zone classificate E2, come nel caso di specie, non esistono norme che impongano limiti di superficie coperta, non risultava smentita nel provvedimento impugnato (“e infatti il Responsabile dell’UTC, in merito alla zona oggetto di intervento, la definiva genericamente come “zona agricola”, senza precisare se di tipo E, E1 o E2, omissione non di poco conto laddove si pensi che solo nella zona di tipologia E1 era previsto il limite di copertura, indicato nel provvedimento di rigetto”).

Dalla lettura del provvedimento di diniego gravato, effettivamente risulta che i profili, dianzi evidenziati, non risultano oggetto di confutazione esplicita, da parte del responsabile del Settore Urbanistica del Comune.

Ne deriva l’accoglimento del ricorso, in conformità all’orientamento giurisprudenziale prevalente, cui il Collegio ritiene di aderire, espresso “ex multis” nelle seguenti massime: “L’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 attribuisce ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti la facoltà di “presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”. Tale regola finalizzata a consentire la fattiva partecipazione del privato all’istruttoria procedimentale, comporta che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti prodotti dall’interessato, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento e di dare conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni che l’hanno indotta a non accogliere quanto rappresentato dal privato. Pertanto, è illegittimo il provvedimento che non esterna compiutamente e specificamente la motivazione che ha indotto l’Amministrazione all’adozione dell’atto pur in presenza di controdeduzioni formalizzate dal destinatario dell’azione amministrativa” (*************** (Lombardia) – Sez. III, 8/11/2010, n. 7200); “Ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, il preavviso di rigetto del provvedimento non esaurisce l’obbligo procedimentale dell’Amministrazione, ma occorre che la stessa espliciti compiutamente, nel provvedimento finale, le ragioni del non accoglimento delle osservazioni presentate dal privato. L’effetto deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore, infatti, si ottiene proprio grazie alla collaborazione del privato, le cui osservazioni, ove pertinenti all’oggetto del procedimento, possono chiarire elementi di fatto o di diritto erroneamente valutati o non considerati dall’Amministrazione procedente” (**************** (Sicilia) – Sez. I, 12/04/2010, n. 1083).

Dalle massime che precedono, e in particolare dall’ultima, risulta che le osservazioni, rassegnate dal privato ovvero come nella specie anche dal tecnico (direttore dei lavori) nel suo interesse, possono “chiarire elementi di fatto o di diritto erroneamente valutati o non considerati dall’Amministrazione procedente”; tal è appunto il caso che s’è verificato nella specie: pur non potendo affermarsi che la motivazione circa il rigetto delle osservazioni sia proprio mancante, pur tuttavia dalla lettura del medesimo non appare che i profili, dianzi posti in risalto, siano stati specificamente affrontati, pur potendone derivarne eventualmente una soluzione del caso favorevole all’interesse pretensivo di parte ricorrente.

Se è vero quindi che: “L’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 non impone la puntuale, analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto stesso” (T. A. R. Napoli (Campania) – Sez. VII, 7/05/2010, n. 3072), tale regola, costantemente riproposta, in maniera tralaticia, in giurisprudenza, deve trovare, ad avviso del Tribunale, un giusto contemperamento, allorché, come nella specie, siano state prospettate questioni, in fatto o in diritto, in grado potenzialmente di rovesciare la valutazione, preannunziata come sfavorevole, operata dalla P. A., e quest’ultima, pur nel contesto di una motivazione non del tutto assente, non abbia peraltro compiutamente controdedotto in merito.

Ciò, in quanto altrimenti, ancora una volta, si finirebbe per mortificare il valore della regola della partecipazione procedimentale, al cui stimolo è volta la disposizione di cui all’art. 10 bis cit., la quale impone, proprio in funzione deflattiva del contenzioso, di considerare attentamente tutti i profili fattuali e giuridici, scaturenti dalle osservazioni presentate dal privato od eventualmente anche da terzi, nel suo interesse.

Né del resto alcunché in contrario, sul punto ritenuto dirimente dal Collegio, è stato argomentato da parte del Comune di Santa Marina, rimasto estraneo al presente giudizio, nonostante la regolare notificazione dell’atto introduttivo del medesimo.

Anche tale osservazione, in aderenza alla regola, ex art. 64 c. p. a., comma 4, per cui possono trarsi argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti (e, si ritiene, anche dal comportamento processuale, consistito nell’aver omesso, sia pur nell’esercizio di una facoltà di scelta legittima, di costituirsi in giudizio) contribuisce a convincere il Collegio della validità della conclusione, sopra raggiunta, circa la non esaustiva – nei sensi sopra precisati – confutazione delle considerazioni difensive, espresse nelle memorie depositate dall’istante e dal suo direttore dei lavori, da parte dell’Amministrazione Comunale di Santa Marina, la cui soccombenza in giudizio giustifica la condanna alle spese processuali a suo carico ed a favore della ricorrente, laddove sussistono giustificati motivi per compensarle, quanto al responsabile dell’U. T. C. del Comune, pure destinatario della notifica del ricorso.

La natura formale della presente decisione, d’altro canto, impedisce, in radice, di scrutinare la richiesta, di parte ricorrente, di “declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione Comunale di pronunciarsi affermativamente in relazione all’istanza” di p. di c. in sanatoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in parte motiva, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato (ordinanza prot. n. 603 del 19.01.2012, di rigetto dell’istanza di permesso a costruire in sanatoria).

Condanna il Comune di Santa Marina al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e dei compensi, relativi al presente giudizio, che complessivamente liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CNAP, come per legge.

Compensa ogni altra spesa di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014, con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente FF

******************, Consigliere

**************, ***********, Estensore

 

 

 

Avv. Iride Pagano

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