Agricoltura, utilizzo di fanghi biologici e competenze della Regione

sentenza 21/10/10
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Compete alle Regioni la potestà di stabilire i limiti e le condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi biologici in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento, nonché di stabilire le distanze di rispetto per l’applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dei corsi d’acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), delle condizioni meteo climatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi. Spetta inoltre alle Regioni la regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti.Ne consegue che è sottratta ai Comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, restando riservata agli stessi solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene.

 

N. 07528/2010 REG.SEN.

N. 06123/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6123 del 2009, proposto da:
Comune di Lomello, rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via Cosseria N.2;

contro

Cre – Centro Ricerche Ecologiche Srl, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, *********************, ************, con domicilio eletto presso ********************* in Roma, via della Vite N.7; Asso Srl;

nei confronti di

Provincia di Pavia, Provincia di Lodi;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO- SEZIONE IV n. 03848/2009, resa tra le parti, concernente REGOLAMENTO UTILIZZO FERTILIZZANTI, REFLUI ZOOTECNICI E FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA..

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Cre – Centro Ricerche Ecologiche Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons. ************ e uditi per le parti gli avvocati ********* e *******;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame il comune di Lomello ha chiesto la riforma della sentenza con la quale il Tar della Lombardia, in accoglimento del ricorso del “Centro Ricerche Ecologiche” (CRE srl) e dell’ “Asso srl”, ha annullato la delibera del Consiglio Comunale n. 24/08, di approvazione del Regolamento per l’utilizzo, su terreni agricoli del comune, di fertilizzanti reflui zootecnici e fanghi di depurazione, sul presupposto dell’incompetenza dell’ente a regolamentare la materia.

Avverso tale decisione il comune ha sostenuto seguenti motivi di appello:

-inammissibilità del ricorso della “CRE srl” per carenza d’interesse, non essendo la società titolare di alcuna autorizzazione all’esercizio di attività di spandimento di fanghi al momento della proposizione del gravame, e comunque, per illegittimità dell’autorizzazione rilasciata, dalla provincia di Pavia, in corso di giudizio;

-infondatezza del gravame ed erroneità della sentenza, per carenza ed illogicità della motivazione, in quanto il potere regolamentare del comune, anche in relazione ai principi generali vigenti, non potrebbe essere limitato dalla normativa speciale in materia di rifiuti.

DIRITTO

L’appello deve ritenersi infondato.

Va respinta, in via preliminare, l’eccezione di mancanza di interesse all’azione della “CRE srl”.

Tale società svolge attività strettamente connesse al recupero e allo spandimento di fanghi biologici ed è collegata da rapporti societari con la “Asso srl”, sui terreni della quale viene effettuato lo spandimento.

L’approvazione del Regolamento del comune che poneva limiti a tale attività è sufficiente, pertanto,

a radicare l’interesse della “CRE srl” anche se, al momento della proposizione del gravame, mancava l’autorizzazione della provincia di Pavia, essendo la domanda pendente; né può far venir meno l’interesse, l’impugnativa di tale autorizzazione da parte del comune, atteso che l’asserita illegittimità non risulta ancora accertata al momento della discussione del ricorso.

Anche il secondo motivo di appello è infondato.

L’art 6 del D.Lgs. n.99/92 demanda alla Regione la potestà di stabilire “ limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento”, nonché di stabilire “ le distanze di rispetto per l’applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dei corsi d’acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), delle condizioni meteo climatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi”; l’art. 196 del D.Lgs. n. 152/06 stabilisce, inoltre, che spetta alla Regione la regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti.

Deve, quindi, considerarsi sottratta ai comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, restando riservata agli stessi solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene.

Pertanto, deve ritenersi illegittimo che il comune, nell’ambito dei propri poteri, detti norme derogatorie sia della disciplina sopra richiamata che delle specifiche norme della Regione Lombardia, di regolamentazione della materia e di delega alle province delle funzioni autorizzative in materia di spandimento di fanghi biologici.

I motivi di appello sono, pertanto, infondati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 6123/09, meglio specificato in epigrafe, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; pone le spese del presente giudizio, per complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre IVA e CPA, a carico del comune soccombente.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009, con l’intervento dei Signori:

*************, Presidente

Vito Poli, Consigliere

************, Consigliere

Adolfo Metro, ***********, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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