Addebito della separazione al coniuge che porta via i figli all’altro

Redazione 09/05/13
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Lucia Nacciarone

Linea dura della Cassazione nei confronti del partner che impone una condizione di lontananza dai figli all’ex cui erano stati affidati dal Tribunale.

Con la sentenza n. 10719 dell’8 maggio 2013 i giudici di legittimità hanno confermato gli esiti del giudizio di merito decretando l’addebito della separazione a carico della ricorrente che, alla fine della vacanze estive, non aveva mai fatto ritorno a casa ma era anzi sparita con i figli al seguito senza dare nessuna notizia al marito, cui erano stati affidati dal Tribunale.

La condotta è stata quindi ritenuta particolarmente grave, ed è stato confermato l’affidamento dei figli a lui nella casa familiare e il contributo di mantenimento a carico di lei.

Ha pesato quindi in particolare il rapimento dei minori, a causa di cui è stato anche impossibile attuare il provvedimento del giudice, pronunciato in sede di separazione. Invero, precisano i giudici della Corte di legittimità, a far scattare l’addebito della separazione è sufficiente l’abbandono del tetto coniugale laddove porti all’impossibilità della convivenza, a meno che non si dimostri che l’intollerabilità della prosecuzione sia ascrivibile all’altro coniuge.

Nel cado di specie l’allontanamento si è protratto per un rilevante periodo di tempo ed è stato clandestino, oltre che violativo del provvedimento del giudice.

In casi così gravi, non può negarsi l’addebito con tutte le relative conseguenze.

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