È possibile impedire ai figli di frequentare il compagno o la compagna dell’ex?

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  1. Introduzione
  2. In che modo funziona l’affidamento dei figli
  3. Il collocamento alternato
  4. Il collocamento prevalente
  5. L’affidamento esclusivo
  6. In che modo impedire ai figli di frequentare il compagno o la compagna dell’ex?
  7. In che modo impedire ai figli di frequentare il compagno o la compagna dell’ex?

 

Una coppia di coniugi decide di separarsi perché il marito ha un’altra compagna.

Qualcuno si è chiesto se in simili situazioni, quando il giudice decide sull’affidamento della prole, dovrà considerare questo fatto?

Avere un’altra relazione sentimentale può condizionare il diritto all’affido dei figli?

Si può impedire ai figli di frequentare il compagno o la compagna dell’ex?

In questa sede scriveremo che cosa dice la legge.

In che modo funziona l’affidamento dei figli

In seguito alla separazione, si dovrà stabilire con chi andranno a vivere i figli.

Secondo la legge, il giudice, prima di decidere deve valutare la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, adottando in questo modo il principio di bigenitorialità .

La separazione dovrebbe incidere il meno possibile sulla vita dei figli, che dovrebbero essere affidati, in via preferenziale, ad entrambi i genitori.

Il principio della bigenitorialità si applica attraverso due modalità di affidamento, che sono il collocamento alternato e quello prevalente.

Il collocamento alternato

Il giudice dispone che i figli abitino presso il padre e presso la madre, cercando di bilanciare secondo equità il tempo presso l’uno e presso l’altra.

Il collocamento alternato potrebbe essere pregiudizievole per i figli, facendoli soffrire del continuo cambio di residenza al quale dovrebbero sottostare per abitare prima con il padre e poi con la madre, o viceversa.

Qui che entra in gioco il collocamento prevalente.

Il collocamento prevalente

Non è poco frequente che la bigenitorialità venga attuata con il collocamento prevalente dei figli presso uno dei genitori, che per questo motivo viene chiamato genitore “collocatario”.

Al genitore non collocatario viene riconosciuto il diritto di visita, vale a dire, la possibilità di tenere con sé il figlio, di solito due o tre giorni alla settimana, oppure a weekend alternati, dopo essersi accordato con l’altro genitore in relazione a tempi e modalità.

Secondo la legge, i tempi e le modalità devono essere determinati dal  giudice, fissando la misura e il modo con il quale ognuno di loro deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Sull’affidamento con collocamento prevalente, la Suprema Corte di Cassazione ha ricordato che la bigenitorialità non comporta l’applicazione matematica in termini di parità di tempi di frequentazione dei minori, ma deve essere interpretata piuttosto come il diritto di ciascun genitore ad essere presente in modo significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse (Cass., ord. n. 31902/2018).

L’affidamento esclusivo

L’affidamento esclusivo dei figli a uno dei genitori rappresenta l’eccezione.

Il giudice deve provvedere a questo affidamento quando ritiene pregiudizievole per la prole la frequentazione di uno dei genitori.

Per la precisione, il giudice dispone l’affidamento esclusivo se ricorrono motivi gravi nei quali il genitore sia del tutto inadeguato al suo ruolo.

Un esempio è il padre che scompare dalla vita del figlio.

È possibile impedire ai figli di frequentare il compagno o la compagna dell’ex?

Nell’ambito dei provvedimenti relativi all’affidamento dei figli si pone la domanda del titolo del presente articolo.

Si può impedire ai figli di frequentare la compagna dell’ex?

La risposta in termini legislativi, è che non c’è una norma che stabilisca che cosa fare.

Il codice civile afferma che il giudice adotta i provvedimenti relativi ai figli con esclusiva relazione all’interesse morale e materiale degli stessi, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ognuno dei genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo ai figli minorenni.

Il giudice non può impedire ai figli di frequentare la compagna dell’ex, né può ordinare al padre di allontanare la sua partner quando ci sono i figli.

La Suprema Corte di Cassazione ha ricordato che, nonostante si debba riconoscere all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio minore, è necessario un rigoroso controllo sulle restrizioni supplementari, vale a dire, quelle che apporta il diritto di visita dei genitori, per non rischiare di mettere fine alle relazioni familiari tra un figlio piccolo e uno dei genitori (Cass., ord. n. 28883/2020).

La Suprema Corte vuole impedire che, con accordi e disposizioni, possa essere intaccato il principio della bigenitorialità.

In passato, un’altra sentenza della stessa Corte, è stata molto più esplicita, stabilendo che il diritto di visita che spetta  al genitore non collocatario non può essere ostacolato dal divieto di trascorrere il tempo con i figli in presenza dell’attuale compagna (Cass., sent. n. 283/2009).

Quello sinora scritto vale anche nel caso di separazione consensuale.

Le clausole che a volte vengono inserite negli accordi di separazione o di divorzio, quando si prevede l’obbligo per i coniugi di introdurre i compagni in modo graduale nella vita dei figli, come quelle che vietano i contatti per un determinato periodo di tempo, non costituiscono un autentico obbligo giuridico, ma un impegno morale che, se dovesse essere violato, non comporterebbe l’applicazione di nessuna sanzione.

In che modo impedire ai figli di frequentare il compagno o la compagna dell’ex?

Impedire ai figli di frequentare il compagno o la compagna dell’ex non è impossibile.

Di sicuro, non è possibile imporre una simile proibizione per il fatto che l’ex marito o la ex moglie  abbia un’altra relazione.

Al contrario, sarebbe possibile impedire ai figli di frequentare il compagno o la compagna dell’ex se la sua presenza risulta deleteria per la prole.

Ad esempio, è possibile chiedere al giudice la modifica delle condizioni dell’affido se si dimostra che la presenza di una donna nella vita dell’ex marito o di un uomo nella vita dell’ex moglie sia pregiudizievole per i figli.

Ad esempio, il compagno o la compagna che tengano in casa un comportamento immorale o illecita, facendo utilizzo di droga davanti ai minori.

In un caso simile, si dovrà chiedere al giudice non esclusivamente di proibire ai figli di trascorrere del tempo con il padre in presenza della sua compagna, ma anche di revocare l’affidamento al marito, se fosse responsabile di quello che accade ai figli.

È possibile impedire ai figli di frequentare la compagna dell’ex se c’è un motivo valido che deve essere portato a conoscenza del giudice e da questi valutato al fine dell’adozione dei necessari provvedimenti.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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