Amministrazione di sostegno del detenuto e competenza territoriale

Redazione 19/03/19
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di Caterina Pasini

Cass. civ., Sez. VI, 23 gennaio 2019 n. 1865.

In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale in ordine al procedimento si radica con riferimento non già alla residenza anagrafica, ma alla dimora abituale del beneficiario; proprio in virtù di tale esigenza, ai fini dell’individuazione della predetta dimora, occorre tenere conto del momento in cui devono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze non operando in tale materia il principio della perpetuatio iurisdictions in considerazione della natura del procedimento in esame, che costituisce espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa.

La fattispecie in esame tratta un’ipotesi di conflitto negativo di competenza tra il Giudice tutelare del Tribunale di Reggio Emilia e quello di Fermo.

Quest’ultimo, con decreto dell’11 gennaio 2018, trasmetteva al Tribunale di Reggio Emilia gli atti relativi all’amministrazione di sostegno aperta nei confronti di N.M. con decreto del 21 marzo 2016.

Rilevava che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, cittadino del Marocco privo di residenza in Italia poiché cancellato dall’anagrafe per irreperibilità accertata, e domiciliato di fatto presso una casa di cura nel Comune di Fermo alla data di apertura della procedura, era stato trasferito alla Sezione ATSM della Casa circondariale di Reggio Emilia per l’esecuzione di una condanna penale.

Il Giudice tutelare del Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 6 giugno 2018, sollevava conflitto negativo di competenza rilevando che con sentenza definitiva il beneficiario era stato condannato a pena detentiva.

A seguito dell’emissione dell’ordine di esecuzione, il Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Macerata ne aveva disposto il ricovero in una struttura psichiatrica e successivamente il trasferimento presso la Casa circondariale di Reggio Emilia.

Sulla base di tali considerazioni, aggiunto che, medio tempore, il beneficiario era stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, il Giudice tutelare ha ritenuto applicabile anche in materia di amministrazione di sostegno il principio, enunciato in tema d’interdizione legale, secondo cui, ove l’interdetto si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva, la sede principale dei suoi affari ed interessi va identificata con il luogo di ultima dimora abituale prima dello stato detentivo.

Sulla base del fatto che prima dell’esecuzione della condanna il beneficiario era ricoverato presso una struttura in Comune di Fermo, concludeva affermando la competenza di tale Tribunale in quanto l’unico collegamento con Reggio Emilia era costituito dal temporaneo collocamento del beneficiario presso la Casa circondariale, peraltro venuto meno a seguito del trasferimento ad Ascoli Piceno.

La fattispecie ha permesso alla Corte di Cassazione di affrontare il tema della competenza territoriale in caso di amministrazione di sostegno e detenzione.

L’art. 404 c.c. prevede che la nomina di un amministratore di sostegno, nei confronti di una persona che per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, possa essere disposta dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Il Giudice, dunque, deve verificare, al momento della presentazione della domanda, dove il beneficiario risulti residente anagraficamente e la coincidenza tra il luogo di residenza e quello della dimora abituale o del domicilio..

Secondo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, la competenza per territorio del Giudice tutelare si determina con riferimento al luogo in cui il beneficiario abbia alternativamente la residenza o il domicilio. Anche in caso di collocamento del beneficiario in casa di cura, fattispecie per certi versi sovrapponibile a quella in esame, ove non ricorra prova della natura non transitoria del ricovero e della volontà dello stesso di ricollocare ivi il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali, la competenza per territorio spetta al Giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata si presume abbia ancora la propria abituale dimora [1].

Secondo il ragionamento della Corte di Cassazione, il venir meno della competenza territoriale basata su residenza o domicilio non può dipendere dalla circostanza dell’internamento del beneficiario in un ospedale psichiatrico giudiziario in esecuzione di una sentenza definitiva.

Il carattere coattivo di tale collocazione infatti deve considerarsi di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità di un c.d. mutamento del domicilio, che si presume fissato nel luogo in cui egli aveva dimora abituale prima dell’inizio dello stato di detenzione in difetto di una manifestazione di volontà diversa dell’interessato [2].

Ebbene, l’applicazione di tali principi con riferimento alla fattispecie esaminata dalla Suprema Corte presenta numerose difficoltà poiché il beneficiario, ricoverato presso la Articolazione Tutela Salute Mentale della Casa circondariale di Reggio Emilia e poi trasferito presso la Casa circondariale di Ascoli Piceno, prima del predetto ricovero, disposto in esecuzione della condanna detentiva inflittagli con sentenza definitiva, risultava sostanzialmente privo di una stabile dimora.

Egli infatti era stato cancellato per irreperibilità dai registri del Comune Ponzano di Fermo in cui aveva la residenza anagrafica ed era stato ricoverato in una casa di cura a Montegiorgio (FM).

Tale ricovero era verosimilmente non volontario, essendo stato disposto a causa in disturbi mentali e del mancato accertamento di legami familiari o di relazioni sociali nel territorio di tali Comuni. Ciò ha impedito alla Corte di Cassazione di presumere che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno avesse voluto radicare la la propria dimora abituale nel circondario del Tribunale di Fermo.

Successivamente, peraltro, era stato costretto ad allontanarsi da tale Comune, nel quale comunque non si poteva individuare una residenza o un domicilio, al fine si portare ad esecuzione la condanna penale.

Esclusa la competenza del Giudice tutelare del Tribunale di Fermo, andrebbe però, secondo la Corte di cassazione, esclusa anche quella del Tribunale di Reggio Emilia in quanto il beneficiario aveva soggiornato presso l’Articolazione Tutela Salute Mentale della Casa circondariale di Reggio Emilia in modo del tutto provvisorio, essendo dopo pochi mesi stato trasferito si suppone in modo definitivo, presso la Casa circondariale di Ascoli Piceno.

Ebbene il Giudice tutelare competente in ordine all’amministrazione di sostegno va individuato proprio nel circondario di Ascoli Piceno.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di Ascoli Piceno, luogo di trasferimento definitivo del beneficiario, fosse il foro più conforme alla ratio dell’istituto caratterizzato per l’esigenza di una costante interlocuzione tra il beneficiario ed il giudice tutelare.

Ciò che comporta la necessità, per quest’ultimo, di considerare nel modo più efficace e diretto, i bisogni e le richieste del beneficiario durante tutto l’arco di tempo in cui vige l’amministrazione e dunque anche dopo la nomina dell’amministratore.

La conseguenza diretta di tale considerazione è il radicamento della competenza territoriale in ordine al relativo procedimento con riferimento non già alla residenza anagrafica, ma alla dimora abituale del beneficiario.

La Corte precisa, peraltro, che ai fini dell’individuazione della predetta dimora, rileva il momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze e non opera in tale materia, il principio della perpetuatio iurisdictionis, in considerazione della natura del procedimento in esame, che costituisce espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa e “segue” il beneficiario in caso di suo trasferimento ([3]).

Peraltro, anche laddove si volesse sostenere che la competenza territoriale fosse originariamente attribuibile al Giudice tutelare presso il Tribunale di Fermo, cosa che non è per essere stato il beneficiario cancellato dal registro anagrafico del detto comune, comunque, la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno verrebbe confermata per effetto dell’avvenuto trasferimento definitivo del beneficiario-detenuto presso detta Corte Circondariale. Il trasferimento della competenza, dal luogo dell’ultima domicilio o dimora al luogo della detenzione, impone a sua volta il trasferimento dell’intera procedura di amministrazione di sostegno presso tale Tribunale, dinanzi al quale il procedimento di amministrazione andrà riassunto nel termine di legge.

[1] ) Cass. civ., 18.11.2016, n. 23571, in Giust. civ. mass., 2017; Cass. civ., 2.7.2013, n. 16544 in Giust. civ. mass. 2013 per cui “in tema di nomina dell’amministratore di sostegno, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia stabile residenza o domicilio; pertanto le risultanze anagrafiche non assurgono a dato preminente, se vengono superate da evenienze di fatto conclamanti un diverso effettivo domicilio della persona, nel cui interesse si chiede l’apertura del procedimento”; Cass. civ. 7.5.2012, n. 6880 in Foro it. 2012, 9, I, 2366, osserv. di de marzo, per cui “competente a provvedere sull’istanza di sostituzione dell’amministratore di sostegno è il giudice del luogo di residenza del beneficiario, ancorché si tratti di luogo diverso da quello che ha radicato la competenza del giudice che ha adottato il decreto di nomina dell’amministratore”. Conf. Cass. 16.9.2011, n.19017 in Giust. civ. Mass., 2011, 10, 1392

[2] ) Cass. civ., 14.1.2008, n. 588, in Giust. civ. mass., 2008, 1, 36 secondo cui in tema di nomina dell’amministratore di sostegno, ai sensi dell’art. 404 c.c. la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia la residenza o il domicilio; stante l’alternatività di detto criterio, lo stato di detenzione in manicomio giudiziario, in esecuzione di sentenza definitiva, avendo carattere coattivo, non implica in via automatica mutamento di domicilio il quale, ex art. 43 c.c., si presume ancora fissato, in difetto di manifestazione di volontà dell’interessato, nel luogo dove il predetto aveva abituale dimora prima dell’inizio del citato stato di detenzione”

[3] ) Cfr. Cass., 11.10.2017, n. 23772 in Giust. civ. mass., 2016; vedi anche Cass. civ., 17.4.2013, n. 9389 in Giust. civ. mass. 2013 per cui “in tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell’amministratore; né opera, in tal caso, il principio della perpetuatio iurisdictionis, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze.

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