La trasformazione di una società in start – up

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La trasformazione di una società in start – up, deriva dal fatto che nel corso della sua vita, una comune società può modificare la sua forma e decidere di trasformarsi in una start-up innovativa. Non si deve trattare per forza di una trasformazione, visto che la start-up non è un’autonoma tipologia di società, ma una società di tipo comune, basti che sia Srl, Spa o cooperativa, caratterizzata da particolari requisiti oggettivi e soggettivi che le garantiscono specifici benefici. Questo significa che se si è proprietari di una società, ad esempio una Srl, la stessa, in qualunque momento, si può fare diventare una start-up innovativa a condizione che possieda requisiti della stessa.

Uno dei benefici dell’essere start-up è che c’è soprattutto un’ampia deduzione fiscale sulle quote di capitale sociale versato.

In questo modo si può investire nel personale progetto a costo zero con l’esenzione da imposte di bollo e contributi alla Camera di Commercio.

Se si fanno i conti, ci so accorge che si ha un notevole risparmio, al quale si aggiungono altre agevolazioni sul lavoro.

Questo rappresenta il motivo per il quale in molti si chiedono come trasformare, ricordando che cos’è una start-up, quali sono le sue caratteristiche, come funziona e, infine, come diventare start-up.

In che cosa consiste una start up

Quando si parla di start-up innovativa, o in modo più semplice di start-up, non si è nell’ambito di una specifica forma di società, ma a una Srl, Spa o cooperativa con determinate caratteristiche.

Il primo elemento che caratterizza la start-up è il suo oggetto sociale.

La stessa essa deve perseguire “l’innovazione tecnologica”, vale a dire il commercio di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, che sono due requisiti distinti che dovrebbero coesistere.

Nei primi cinque anni le start-up non possono procedere alla divisione degli utili.

I soci possono ricevere compensi a titolo di prestazioni erogate alla start-up stessa, e non possono superare cinque milioni di fatturato.

La start-up e i suoi requisiti

Le spese di ricerca e sviluppo non possono essere inferiori al 15%  del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione (lettere B ed A del conto economico);

Almeno un terzo dei dipendenti e collaboratori deve avere in alternativa il dottorato di ricerca, laurea + attività di ricerca certificata per 3 anni, oppure almeno due terzi deve essere in possesso di  una laurea magistrale.

deve essere titolare, licenziataria o depositaria di un titolo di privativa industriale (brevetto, marchio, modello, diritto d’autore, ecc.) relativo a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotti a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale oppure titolare di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente inerenti l’oggetto sociale e l’attività d’impresa.

Una società che si trasforma in start-up

Le cronache sostengono che non sia difficile diventare start-up.

Si può trasformare una società esistente in start-up, quello che è fondamentale, è che non sia stata costituita in conseguenza di un’azione straordinaria di fusione o scissione e non derivi da una cessione di azienda o di ramo di azienda.

Una volta costituita in start-up, la vecchia società potrà beneficiare delle varie agevolazioni previste dalla legge per le start-up stesse.

Le condizioni della trasformazione

Una società che viene trasformata in start-up deve fare in modo di possedere, prima della trasformazione stessa, i requisiti delle comuni start-up, delle quali si è scritto in precedenza, impegnandosi nello stesso tempo a non superare cinque milioni di fatturato e a non distribuire utili per il tempo nel quale resta start-up.

Ma questo non basta,  ci devono essere altri requisiti.

Una società per trasformarsi in start-up, non deve essere stata costituita più di 60 mesi prima.

Secondo alcune fonti il termine decorre dalla data di iscrizione della società nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

La società, oltre a non potere distribuire utili per l’intero periodo di start-up, non ne deve avere mai distribuiti utili a partire dal momento della sua costituzione.

Le modalità di trasformazione della società in start-up

Quando si verificano i requisiti, la società si deve iscrivere nella sezione speciale del registro delle imprese.

In alternativa l’adempimento può essere eseguito da un notaio, o da un altro professionista appositamente incaricato, oppure dagli stessi soci.

A questo scopo si deve compilare una domanda in formato elettronico alla quale deve essere allegata un’autocertificazione del rappresentante legale della società che attesti i requisiti di start-up.

La documentazione deve essere trasmessa al registro delle imprese via telematica

La domanda di iscrizione deve contenere le determinate informazioni.

Una non lunga descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo,

l’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, se le stesse  non siano iscritte nel registro delle imprese, con autocertificazione di veridicità, l’elenco delle società partecipate, l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up, esclusi eventuali dati sensibili, l’indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca, l’elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

La concezione di start – up

Oggi le start – up vengono viste come piccole imprese di tecnologia innovativa.

Il più delle volte le banche si chiedono per quale motivo le debbano finanziare.

Negli USA le vedono come un modello di affare in fase di sviluppo ma ricchi, perché scalabili e ripetibili, da sostenere per potersi appropriare di quel potenziale.

In Italia ci sono ottimi bar, ma non esiste nessuna catena di bar o caffetterie.

Alla domanda dei motivi, i proprietari rispondono che non ne possono gestirne più di uno o due.

Gli aspiranti imprenditori che vorrebbero lanciare una start – up, dovrebbero riflettere sul senso da attribuire alla parola.

Un’azienda di recente nascita o un’impresa che abbia un modello di affari scalabile e replicabile su scala mondiale.

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La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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