Esame avvocato: non basta il punteggio numerico

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Con la decisione in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, ha accolto il ricorso avverso il provvedimento della Sottocommissione per gli esami di avvocato che aveva valutato le prove scritte della ricorrente con un punteggio insufficiente per poter essere ammessa alla prova orale.

Nell’accogliere il ricorso la sentenza sottolinea che, essendo la motivazione un elemento essenziale dell’atto amministrativo, il mero punteggio numerico non è sufficiente. Infatti, la prova d’esame è espressione di una discrezionalità tecnica della Commissione d’esame che dovrebbe condurre ad un sindacato intrinseco debole.

Il mero punteggio numerico, invece, non consente di esercitare nemmeno il sindacato estrinseco non essendo possibile determinare l’esistenza dei profili sintomatici dell’eccesso di potere.

Il giudice amministrativo, dunque, indica due possibili soluzioni che le Commissioni d’esame dovranno, alternativamente, adottare per evitare il rischio che i punteggi diventino arbitrari e per non privare i concorrenti all’esame di abilitazione di avvocato di una reale tutela giudiziaria.

La prima consiste nell’individuare una griglia entro cui posizionare i criteri (anche quelli indicati dalla Commissione Centrale del Ministero della Giustizia) per poi giungere alla singolo voto di ogni candidato come sommatoria di tanti micro punteggi quanti sono i criteri.

La seconda è quella di annotare sulle prova d’esame le censure o i pregi che la rendono meritevole del punteggio assegnato, positivo o negativo che sia.

La sentenza in esame, inoltre, stabilisce che il troppo poco tempo impiegato dalla Commissione  per correggere gli elaborati nella seduta d’esame, pur sfuggendo al sindacato di legittimità, è comunque indice di una certa corrività nell’esaminare i compiti.

Interessante, infine, è la disposizione, da parte del giudice amministrativo, di una nuova correzione della prove della ricorrente (unitamente alle prove di almeno altri tre concorrenti al fine di rispettare il principio dell’anonimato) ad opera di altra sottocommissione e non della stessa sottocommissione che ha proceduto alla valutazione impugnata.

Fersini Francesco

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