Indultino e revoca di misure alternative (Magistrato di Sorveglianza Palermo, ordinanza 22 novembre 2005)

giurisprudenza 24/11/05
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UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PALERMO

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IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

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Premesso che????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????? ???????????????????????in data????????????????? ha avanzato istanza di sospensione condizionata dell?esecuzione della pena detentiva? ai sensi della L.207/03 ;

Premesso che la Corte Costituzionale con sentenza 278/2005 ha dichiarato l?illegittimit? costituzionale dell?art. 1, comma 3, lett. D, della legge 207/03, sotto il profilo dell?irragionevole disparit? di trattamento consistente nella preclusione?? del beneficio nei? confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative,? semmai ancor pi? ?meritevoli?? rispetto agli altri condannati;

Senonch?? il cancellato comma 3 costituiva, altres?, la base letterale e normativa di quell? indirizzo interpretativo che precludeva l?accesso al cd. indultino anche a quei soggetti che ? erano stati ammessi alla misura alternativa?? poi per? revocata per fatto colpevole, argomentando, sia dal tenore letterale che usava il verbo al passato e dalla irrilevanza quindi, ai fini della preclusione, dei fatti successivi all?ammissione, sia dall?irragionevole disparit? di trattamento tra soggetti in misura alternativa che non potevano accedere all?indultino e coloro che invece, avuta la misura alternativa, l?avevano infranta;

Oggi, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, tale indirizzo interpretativo ? rimasto privo di base testuale; il che comporta non solo la conseguenza dell?ammissibilit? del beneficio nei casi di revoca della misura alternativa antecedenti all?entrata in vigore della legge 207/03, ma, quella pi? grave e paradossale,? dell?ammissibilit?? anche nei confronti dei soggetti cui la misura alternativa ? stata revocata, come nel caso di specie ( confr. posizione giuridica detentiva in atti), dopo l?entrata in vigore di tale legge, magari qualche giorno prima dell?avanzata istanza di indultino.

La concessione di tale beneficio ad un soggetto che si ? mostrato ?immeritevole? di una misura alternativa ( magari di contenuto analogo come nel caso dell?affidamento in prova al Servizio sociale), rispetto al quale l?intervenuta revoca pu? costituire un indice di accresciuta pericolosit? sociale, appare irragionevole, fonte di irragionevole disparit? di trattamento in casi simili? ( si pensi alla comparazione con la disciplina di cui all?art. 58 quater O.P.), causa di possibili gravi pregiudizi ai beni della collettivit?,? esposti al ritorno in libert? di un soggetto in ipotesi pi? pericoloso, e soprattutto manifestamente contrario al principio rieducativo cui la pena e la sua esecuzione nelle sue varie forme deve necessariamente tendere.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n.87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimit? costituzionale dell?art. 1 della L.207/03 nella parte in cui non prevede? l?esclusione del beneficio nei confronti dei soggetti cui ? stata revocata una misura alternativa, almeno dopo l?entrata in vigore di detta legge, per contrasto con gli artt. 2,? 3? e 27 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

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Palermo 22/11/2005

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