Assegno bancario, firma falsa: quando è responsabile la banca?

Redazione 06/05/16
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In tema di pagamento di assegni di conto corrente, la diligenza della banca trattaria nel riscontrare la corrispondenza delle firme di traenza allo specimen depositato dal correntista va ravvisata quando ad un esame attento, benché a vista, del titolo, la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile, non essendo la banca tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso, né richiedendosi che i suoi dipendenti abbiano una particolare competenza in grafologia.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza n. 8731 depositata il 3 maggio 2016.

Il caso

Un correntista agiva contro la propria banca per ottenere il risarcimento del danno relativo ad una serie di assegni portati allo sportello e regolarmente pagati, pur in presenza di una firma di traenza falsa.

In primo e secondo grado la domanda viene rigettata sul rilievo che le alterazioni denunciate non erano macroscopiche, non essendo richiesto all’operatore di sportello una conoscenza approfondita quale esperto grafologo.

La decisione

Il modello di comportamento del buon banchiere non comporta un inasprimento del concetto di media o normale diligenza ma la commisurazione di quel canone di normalità allo svolgimento professionale dell’attività bancaria e consiste in ciò che si può normalmente pretendere da un esaminatore attento e previdente nell’esercizio di tale professione.

In questa prospettiva ha affermato la Corte di appello gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti “a dotarsi di una solida competenza grafologica, potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso“.

L’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass. civ. sez. III n. 20292 del 4 ottobre 2011).

In conclusione, la banca trattaria, cui sia presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (Cass. civ. sez. I, n. 15066 del 15 luglio 2005).

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