Edilizia, cancelli: almeno 3 metri rispetto alla strada

Redazione 04/05/16
Scarica PDF Stampa

La licenza edilizia necessaria al posizionamento di un cancello in prossimità di una strada è condizionata anche dall’autorizzazione che deve essere rilasciata ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 285/1992. In ogni caso il manufatto dovrà essere distante almeno tre metri dal confine ed aprirsi verso la proprietà privata.  

È quanto affermato dal Tar Trento, sez. Unica, con la sentenza n. 207 depositata il 20 aprile 2016.

La vicenda. 

Un utente proprietario di una vecchia galleria posta a confine con una strada provinciale richiedeva l’autorizzazione edilizia necessaria a chiudere l’accesso privato con una cancellata di ferro. Ma il comune negava il rilascio del titolo evidenziando la mancanza dell’autorizzazione viabilistica prevista dal codice stradale.

La decisione. 

La specifica disciplina di settore devolve all’autorità comunale il rilascio sia dell’autorizzazione paesaggistica che il titolo abilitativo definitivo conseguente.

L’intervento del servizio provinciale ha permesso di verificare che la realizzazione della cancellata progettata avrebbe richiesto «oltre all’autorizzazione paesaggistica, anche l’acquisizione di quella prevista dall’art. 21 del codice della strada in materia di opere, depositi e cantieri stradali nelle fasce di rispetto, e che in specifico – trattandosi di una recinzione progettata con altezza superiore ad un metro – la distanza della stessa dal confine con la strada pubblica non avrebbe potuto essere inferiore alla misura di metri 3,00, come espressamente prescritto dall’art. 26, comma 8, del regolamento al codice stradale approvato con d.P.R. n. 495/1992, e non ridursi a 30 centimetri come progettato dal richiedente».

In conclusione, per chiudere l’accesso alla vecchia galleria il cancello dovrà essere arretrato di almeno 3 metri rispetto alla strada ed aprirsi esclusivamente verso la proprietà privata.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento