Cartella esattoriale: nulla la notifica effettuata tramite servizio di posta privata

Redazione 26/04/16
Scarica PDF Stampa

Le notifiche postali hanno acquistato sempre più spazio e rilevanza vista la decadenza progressiva di quelle classiche fatte con l’ufficiale giudiziario, ormai oberato da compiti che non riesce più a smaltire sia per l’accrescimento a dismisura degli atti da notificare, sia per l’assoluta impossibilità di soddisfare le richieste con organici adeguati all’esplosione delle notifiche, cui la tecnologia ha apportato aggravamento di compiti.

Il dibattito si è acceso sulla possibilità che Equitalia possa fruire della notifica postale delle cartelle esattoriali, data la formulazione dell’art. 26 d.P.R. 602/73. Alcune sentenze di merito (CTP di Lecce 909/5/09 e Trib. civile di Udine 1183/09) hanno portato alla ribalta la questione su chi possa fare le notifiche a mezzo posta. Il tribunale di Udine ha statuito che: “non è consentito al concessionario di estendere la norma (l’art. 26, d.P.R. 602/73) fino al punto da rendere anonimo ed impersonale l’invio della r.r. e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della procedura”.

Le notificazioni postali sono nate fuori del processo (il ricorso per le no-tifiche di atti processuali, dopo uno sviluppo clamoroso, tende a diminuire, per i troppi adempimenti che richiede rispetto alle comodità che assicura).

Esse si eseguono su base volontaria a richiesta delle parti con limitazione dei soggetti e degli atti suscettibili di tale forma di significazione, e hanno trovato il massimo sviluppo per la notifica degli atti tributari.

Le limitazioni al ricorso alle stesse sono di varia natura e riguardano:

a) i soggetti od Enti (quasi esclusivamente le PP.II.);

b) gli atti che possono essere notificati con tale sistema;

c) la procedura sequenziale connessa con relativi adempimenti.

Il primo motivo è che “quando non è disposto altrimenti … sono eseguite su istanza di parte o su richiesta del PM dall’ufficiale giudiziario” … mentre “nel caso di utilizzo del mezzo postale, è necessario che siano comunque osservate le formalità prescritte dalla legge 890 del 20 novembre 1982” (Cass. 11647/01 e 8982/02), e quindi resta aperto il problema se anche per le notifiche ese-guite a mezzo posta necessiti o meno la richiesta di notifica o dichiarazione di autentica dell’atto che si notifica.

Se devono ritenersi del tutto eccezionali – in materia di atti fiscali dove la normativa è speciale e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva od analogica –, le ipotesi derogatorie, rappresentate dalle notificazioni dirette, previste da alcune norme speciali e non interpretabili estensivamente, non risolvono il quesito.

La legge 890 fa salvi i “disposti di cui agli artt. 26, 45 e ss. del d.P.R. 602/73, e l’art. 60 del d.P.R. 600 del 20 settembre 1973, nonché le altre modalità di noti-fica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”. Ma non si risolve nessuno dei due problemi, considerando che il legislatore ha una norma di chiusura che legittima qualsiasi forma di notifica autorizzata dal giudice (art. 151 c.p.c.).

Notifiche a mezzo posta privata

Per le notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, “continua a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie”. Ne consegue che è “inammissibile l’atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, trattandosi di una notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che l’art. 1, lett. i) del d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati.” (Cass. 27021/14; 2035/14).

Tuttavia la riserva in via esclusiva prevista dall’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261 del 1999, a favore del fornitore del servizio universale, volta a garantire l’attestazione fidefacente della puntualità e regolarità degli adempimenti “è rispettata allorquando il plico, inizialmente affidato ad un’agenzia postale privata, sia da quest’ultima veicolato all’Ente Poste, il quale provveda all’integrale esecuzione della procedura ed in particolare alla consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa data, sicché la notifica non può considerarsi inesistente o omessa” (Cass. 15347/15).

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento