RCA: il modulo di constatazione amichevole fa piena prova

Redazione 15/04/16
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Il Giudice di Pace di San Donà di Piave con la sentenza n. 42 del 4 febbraio 2016 ha affermato che il modulo di constatazione amichevole del sinistro fa piena prova.

L’attrice agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro. In particolare, il conducente di un autoveicolo, nello svoltare a sinistra, non dava la precedenza al velocipede dell’attrice che proveniva dal senso opposto di marcia causando a quest’ultima rilevanti danni.

Il conducente dell’autoveicolo si difendeva in giudizio negando la propria responsabilità nel sinistro.

Ebbene, il Gdp adito, a seguito dell’istruttoria, si è pronunciato per l’accoglimento della domanda attrice. Interessanti appaiono le motivazioni.

In punto di an debeatur, il giudice ha confermato la dinamica dell’incidente, così come descritta da parte attrice, richiamando espressamente il modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti.

Il contenuto del CAI, si legge nella sentenza, “non può essere sconfessato da una dichiarazione successiva” del conducente dell’autoveicolo resa in proprio favore a distanza di mesi dal sinistro: tale dichiarazione è “una mera allegazione e non certo una prova rigorosa idonea a contrastare quanto riportato nel modulo di constatazione amichevole”; inoltre, nessuna azione veniva “intrapresa per disconoscere il suo contenuto” da parte del conducente dell’autoveicolo.

Quindi, “in mancanza di prova liberatoria contraria da parte della compagnia” assicuratrice, il CAI vale come piena prova ai sensi dell’art. 143 del Codice delle Assicurazioni.

Passando alla determinazione del quantum debeatur il Giudice, sulla base delle risultanze della CTU e avuto riguardo all’età della vittima e all’entità delle lesioni subite, liquida il danno all’integrità psicofisica, il danno biologico da inabilità temporanea parziale, e il danno morale.

In particolare, con riferimento a quest’ultima tipologia di danno, il GdP, richiamando la sentenza n. 5057/2009, che ha recepito i principi sanciti dalle SS.UU. nella sentenza n. 26972/2008, ha precisato che la quantificazione del danno morale deve essere effettuata “in considerazione del concreto fatto lesivo, dei postumi del sinistro e del tipo di cure effettuate dal danneggiato”.

In applicazione di tali parametri, il GdP, nella fattispecie, ha ritenuto equo riconoscere il danno morale nella misura del 20% di quello biologico.

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