Violenza sessuale: per la condanna è sufficiente la costrizione ad un consenso viziato

Redazione 07/11/13
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

Anche se ottenuta con mezzi diversi dalla violenza fisica.

A deciderlo è la terza sezione penale della Cassazione (sent. n. 44641 del 5 novembre 2013) che, confermando il verdetto dei giudici territoriali, ha ritenuto l’imputato 55enne colpevole dei reati di maltrattamenti e violenza sessuale condannandolo a otto anni di reclusione.

L’uomo si era difeso assumendo l’assenza di consapevolezza, da parte sua, del dissenso manifestato dalla vittima al compimento degli atti sessuali a suo danno: in poche parole, sostenendo di non essere a conoscenza della mancanza di volontà dell’ex moglie alla consumazione del rapporto fisico.

Tale argomentazione, ad avviso dei giudici, non è condivisibile: infatti, l’episodio si era consumato all’esito di una violenta lite fra gli ex coniugi, che aveva visto l’imputato aggredire fisicamente in più riprese la donna, e insultarla pesantemente.

Perciò la vittima, ridotta allo stremo delle forze, aveva poi opposto una resistenza minima all’atto conclusivo consistente nella violenza sessuale.

La condotta precedente deplorevole dell’uomo aveva impedito di fatto alla vittima di reagire rendendola ‘irretita alla mercè dell’aggressore’.

Si legge, infatti, in sentenza: «la violenza richiesta per l’integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta (…). È sufficiente la costrizione a un consenso viziato».

Tenuto conto del particolare contesto di violenza e di lite in cui si era verificato l’atto sessuale, e della stretta correlazione spazio-temporale tra i maltrattamenti e il gesto sessuale in termini di sequenza criminosa progressiva, è sbagliata la tesi difensiva secondo cui l’atto sessuale non sarebbe possibile configurarlo perché non connotato da violenza fisica; inoltre, la norma incriminatrice della violenza sessuale richiede che la mancanza di consenso della vittima al rapporto sia un requisito essenziale della fattispecie e l’errore sul dissenso (tesi prospettata dalla difesa) si risolverebbe in ogni caso in un errore di diritto e come tale inescusabile.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento