Cassazione: necessaria l’audizione del minore per ridiscutere le condizioni della separazione

Redazione 16/05/13
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 11687 del 15 maggio 2013 i giudici di legittimità hanno sottolineato l’importanza del minore in tutte le fasi del procedimento che li riguarda direttamente, anche in presenza di una sentenza che già abbia deciso l’affido condiviso ed il collocamento presso uno dei due genitori.

Il provvedimento, in omaggio ai principi internazionali posti a tutela dell’infanzia, di cui alla Convenzione di New York e alle norme della CEDU, ha accolto il ricorso del padre del bambino, dopo che la Corte d’Appello aveva recepito solo in parte il suo reclamo, regolando le visite al figlio durante il fine settimana, per ovviare ad una omissione del Tribunale.

Sul punto, osservano i giudici, va detto che il minore deve essere obbligatoriamente sentito, non essendo sufficiente la relazione dello psicologo (sebbene sia stato più volte in confidenza col bambino) che possa confermare il collocamento del piccolo presso la madre.

Infatti, prosegue la Corte di legittimità, è irrilevante che gli esperti abbiano ascoltato il minore, in mancanza di una delega ad hoc del giudice in cui venga dettagliato il dovere di informare il piccolo di tutte le istanze e le scelte che lo riguardano.

Quindi, ad avviso del supremo collegio di legittimità, il fanciullo deve essere a conoscenza di ogni aspetto inerente le vicende di suo interesse, in modo tale da acquisirne di volta in volta la volontà e di recepire eventuali mutamenti di orientamento.

L’audizione, concludono infine gli ermellini, non costituisce un atto istruttorio tipico ma un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni e i bisogni del minore.

Il colloquio, quindi, deve avvenire secondo modalità tali che gli consentano di esprimersi liberamente, ed ogni ufficio giudiziario deve adottare protocolli ad hoc che garantiscano sotto tutti gli aspetti il bambino: sul punto sia dottrina che giurisprudenza avanzano l’ipotesi dell’audizione diretta da parte del giudice, od eventualmente della delega da parte di quest’ultimo ad un esperto.

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento