La II Sezione Civile della Corte di Cassazione, tramite la sentenza n. 33055/2025, è intervenuta su una tematica di notevole impatto pratico per avvocati e uffici giudiziari: la natura dell’udienza predibattimentale introdotta dalla riforma Cartabia e il diritto del difensore, d’ufficio o della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, alla liquidazione del compenso al termine di tale fase. La pronuncia ribalta la decisione del Tribunale di Catanzaro, che aveva negato la liquidazione ritenendo l’udienza predibattimentale non configurabile quale fase autonoma del processo. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”
Indice
1. Il diniego del Tribunale e il ricorso dell’avvocata
L’avvocata della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale a citazione diretta, aveva chiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta nell’udienza predibattimentale ex art. 554‑ter c.p.p. Il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato “non luogo a provvedere”, sostenendo che la liquidazione risulta ammessa solamente al termine di una fase processuale autonoma e che l’udienza predibattimentale non avrebbe tale natura. L’opposizione dell’avvocata veniva rigettata, con conferma di tale impostazione. Da qui il ricorso in Cassazione. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”
2. L’udienza predibattimentale replica l’udienza preliminare
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha compiuto un’analisi sistematica della disciplina introdotta dal D.lgs. n. 150/2022, valorizzando un precedente della Cassazione penale (Sez. VI, n. 23639/2024). Per i giudici di legittimità:
- l’udienza predibattimentale riproduce la funzione dell’udienza preliminare per i procedimenti a citazione diretta;
- la relazione illustrativa alla riforma Cartabia conferma la volontà del legislatore di creare una “udienza filtro” con identità strutturali e funzionali rispetto all’udienza preliminare;
- la disciplina presenta numerose coincidenze: accesso al fascicolo del PM, possibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, valutazione della “ragionevole previsione di condanna”, separazione tra giudice filtro e giudice del dibattimento.
Da ciò discende che l’udienza predibattimentale è una fase autonoma del processo penale, idonea a definire il procedimento e, per l’effetto, rilevante ai fini della liquidazione del compenso.
3. Nessun rischio di duplicazione dei compensi
La Corte di cassazione respinge anche le obiezioni dell’Avvocatura dello Stato: il riconoscimento della fase non comporta duplicazioni. Se il processo prosegue al dibattimento, il difensore avrà diritto solo al compenso per la fase dibattimentale; se invece il procedimento si chiude in sede predibattimentale, la liquidazione riguarderà esclusivamente quella fase.
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4. Il principio di diritto
L’udienza filtro prevista dall’art. 554‑ter c.p.p. costituisce una fase autonoma del processo, analoga all’udienza preliminare. Il difensore d’ufficio dell’imputato o della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto a chiedere la liquidazione del compenso al termine di tale fase.
5. Effetti pratici
La sentenza presenta un impatto immediato:
- gli avvocati potranno chiedere la liquidazione del compenso già all’esito dell’udienza predibattimentale;
- gli uffici giudiziari dovranno adeguare la prassi, riconoscendo la fase come autonoma;
- la giurisprudenza si arricchisce di un trend che colma un vuoto interpretativo della riforma Cartabia.
La vicenda torna ora al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, per una nuova decisione conforme al principio affermato dalla Suprema Corte.
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