Contratti di prossimità, per la Consulta “eccezionali” e non lesivi delle competenze legislative regionali

Redazione 08/10/12
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Lilla Laperuta

La Corte costituzionale, con sentenza n. 221 depositata il 4 ottobre 2012, ha escluso che sia lesiva delle prerogative legislative delle Regioni la disciplina contenuta nell’art. 8 del D.L. 138/201 (conv. L. 148/2011), che riconosce ai contratti collettivi aziendali sottoscritti a livello aziendale e/o territoriale la possibilità di realizzare specifiche intese, aventi ad oggetto, tra l’altro, azioni preordinate alla maggiore occupazione, alla adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività (comma 1) (leggasi l’articolo su questo stesso sito).

Nella specie, la Consulta ha di fatto rigettato il ricorso della Regione Toscana la cui impugnativa partiva dal presupposto che la norma, prevedendo la suddetta possibilità anche in deroga alle disposizioni di legge, ivi comprese quelle regionali, sarebbe in grado, per la via dell’intesa, di vanificare la legislazione regionale emanata in materia di tutela del lavoro. Ebbene, ad avviso della Corte la tesi non può essere condivisa, in quanto, come emerge dal dettato della norma, le «specifiche intese» di cui si controverte non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto «la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione», con riferimento:

a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

d) alla disciplina dell’orario di lavoro;

e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per i casi di licenziamento discriminatorio menzionati in modo espresso dalla norma stessa (comma 2).

 Il suddetto elenco, precisano i giudici, ha carattere tassativo, come si desume sia dall’espressione utilizzata dal legislatore («con riferimento» alle specifiche materie indicate), sia – ed ancor più chiaramente – dal dettato dell’art. 8, comma 2bis, alla stregua del quale «le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro». Ciò significa che l’effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non ad altre. Inoltre, trattandosi per la Consulta di norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale).

 

 

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