Contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza? Non rileva se palesemente riconducibile a mero errore materiale

Redazione 06/09/12
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Biancamaria Consales

È quanto deciso nell’ordinanza n. 14801 del 4 settembre 2012 emessa dalla sesta sezione della Suprema Corte di cassazione. Con tale provvedimento la Corte ha respinto il ricorso promosso dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione che rigettava l’appello promosso dalla stessa amministrazione finanziaria.

Nella fattispecie, l’Agenzia delle entrate assumeva la nullità della decisione per contrasto tra motivazione e dispositivo. La Commissione Tributaria Regionale, territorialmente competente, aveva, infatti, rigettato l’appello ma aveva, tuttavia, motivato circa la fondatezza dello stesso.

La Suprema Corte ha ritenuto la censura infondata, asserendo che sussiste contrasto tra motivazione e dispositivo che comporta la nullità della sentenza solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziaria. Nella fattispecie in esame, invece, il contrasto è palesemente riconducibile ad un semplice errore materiale conseguente ad una disattenzione nella redazione della sentenza.

“Come tale – hanno rilevato gli ermellini – esso va rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine in merito al pensiero del giudice, in quanto il contenuto resta individuabile senza alcun margine di incertezza”.  

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