Affidamento esclusivo alla madre con problemi psichici: compete al Tribunale per i minori disporre l’allontanamento

Redazione 01/06/12
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La sentenza della Cassazione civile n. 8778 del 31 maggio 2012, intervenuta in tema di affidamento in regime esclusivo della prole di coniugi separati stabilito ex art. 155 c.c., afferma la competenza del Tribunale ordinario in ordine alla revisione di detto regime, mentre la competenza del Tribunale per i minorenni è delimitata dagli artt. 330 e 333 c.c. e circoscritta ad interventi temporanei ablativi o limitativi della potestà genitoriale, al fine di ovviare a situazioni pregiudizievoli per il minore.

In particolare, l’art. 333 c.c. consente al giudice specializzato anche di disporre l’allontanamento del minore dalla residenza familiare ove la condotta del genitore appaia per lui pregiudizievole. Nel caso di specie, il Tribunale per i minorenni si è avvalso proprio dei poteri conferitigli dall’art. 333 c.c., adottando i provvedimenti reputati convenienti a far fronte al riscontrato impedimento materno di indole psichica che, seppure non connotato da profili di responsabilità, si era rivelato oggettivamente pregiudizievole all’interesse della figlia.

Conclude la Corte nel senso che, avendo il giudice specializzato adottato un provvedimento limitativo, di carattere anche non definitivo, il ricorso avverso detto provvedimento deve ritenersi inammissibile. E’ infatti consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni, in sede di volontaria giurisdizione, che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli ai sensi dell’art. 333 c.c., in quanto privi dei caratteri della decisorietà e della definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, co. 6, Cost.

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