L’impugnazione via PEC: quando l’errore non rende l’atto inammissibile

Impugnazione via PEC errata: per la Consulta resta ammissibile se la cancelleria inoltra l’atto nei termini all’indirizzo PEC dell’ufficio competente.

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La Consulta ritiene non illegittimo costituzionalmente l’art. 87-bis, co. 7, let. c), e co. 8, del decreto legislativo 10 ottobre n. 150 del 2022 ma a date condizioni: vediamo quali esse sono. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Indice

1. Il caso: reclami via PEC e indirizzo dell’ufficio errato


La Corte di Cassazione, prima sezione penale, era chiamata a decidere su un ricorso proposto da un detenuto avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bologna che, dal canto suo, aveva dichiarato inammissibile un reclamo presentato dall’interessato nei confronti di un’ordinanza del medesimo Magistrato (in materia, nel primo caso, di rimedi risarcitori ex art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», e, nel secondo, di liberazione anticipata), in quanto il reclamo era stato inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) riferibile al Tribunale di sorveglianza di Bologna, giudice ad quem, anziché all’Ufficio di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento reclamato.
In particolare, nell’uno e nell’altro caso, i ricorrenti si dolevano della dichiarazione di inammissibilità dei rispettivi reclami, assumendo che tale sanzione processuale sarebbe applicabile solo in caso di invio dell’impugnazione a un indirizzo non compreso nell’elenco fornito dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) mentre, nei casi di specie, invece, l’indirizzo utilizzato sarebbe incluso in tale elenco e sarebbe riferibile al Tribunale di sorveglianza, la cui sede è la medesima dell’Ufficio di sorveglianza che ha emesso i provvedimenti reclamati. I ricorrenti lamentano altresì la violazione degli artt. 178, 179, 591 e 568, comma 5, del codice di procedura penale, poiché la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata dal medesimo magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato, e non dal Tribunale di sorveglianza.
Tanto premesso, la Suprema Corte osservava prima di tutto che l’art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dall’art. 5-quinquies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, nel consentire la trasmissione degli atti di impugnazione via PEC, prescrive che l’atto di impugnazione è inammissibile quando «è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» (comma 7, lettera c), disponendo altresì che, in tal caso, «il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato» (comma 8).
Orbene, sempre per gli Ermellini, la causa di inammissibilità prevista dall’art. 87-bis, comma 7, lettera c), riguarderebbe, più in particolare, l’invio dell’atto di impugnazione a un indirizzo PEC non corrispondente all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e che sarebbe competente a riceverlo ai sensi del comma 4. Essa si distinguerebbe dunque dalla diversa ipotesi di inammissibilità consistente nell’invio dell’atto a un indirizzo PEC non incluso nell’elenco stilato dal DGSIA (ipotesi, quest’ultima, esaminata da Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, sentenza 21 febbraio-20 marzo 2024, n. 11795; Quarta sezione penale, sentenza 14 novembre-7 dicembre 2023, n. 48804; Prima sezione penale, sentenza 29 novembre-30 dicembre 2024, n. 47557), rilevandosi al contempo che, nei casi di specie, i reclami avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Bologna avrebbero dovuto essere inviati all’indirizzo PEC del relativo ufficio, essendo quest’ultimo «un organo del tutto diverso dal tribunale di sorveglianza, e autonomo rispetto a questo».
Correttamente, dunque, in base alle disposizioni censurate il Magistrato di sorveglianza avrebbe dichiarato inammissibili i reclami, ancorché essi fossero di fatto pervenuti presso il suo ufficio entro il termine per proporre impugnazione, essendogli stati trasmessi, entro tale termine, dal Tribunale di sorveglianza a cui erano stati erroneamente inviati, tenuto conto altresì del fatto che, del resto, non si sarebbe potuto «giungere a soluzione diversa» in base all’art. 69-bis ordin. penit., che stabilisce la competenza del tribunale di sorveglianza a decidere ogni questione sui reclami proposti avverso le ordinanze del magistrato di sorveglianza, perché la disposizione dovrebbe ritenersi superata da quella, «sopravvenuta e di natura speciale», dell’art. 87-bis, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2022, che prevede la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato a dichiararne l’inammissibilità nei casi di cui al comma 7, e dunque anche in quello di cui alla lettera c), così come non avrebbe potuto farsi applicazione del disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui «[l]’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta» e, se proposta a un giudice incompetente, deve da questi essere trasmessa al giudice competente. Secondo la giurisprudenza di legittimità (si citavano all’uopo: Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, sentenza 27 settembre-20 novembre 2024, n. 42578; Prima sezione penale, ordinanza 15 settembre 2023-24 gennaio 2024, n. 3063; Sezioni unite penali, sentenza 24 settembre 2020-14 gennaio 2021, n. 1626) visto che l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. sarebbe applicabile solo nei casi di irregolarità «sostanziale» dell’impugnazione (consistente nella proposizione innanzi a un giudice non competente o nell’uso di mezzo di impugnazione diverso da quello previsto dal codice di rito), e non in presenza di «un vizio solo formale, che non riguarda la sostanza dell’atto ma solo la sua trasmissione».
Ciò posto, si notava oltre tutto che, dal canto suo, l’art. 87-bis, comma 7, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022 non prevedrebbe alcun obbligo di trasmissione dell’atto di impugnazione da parte del giudice che deve deciderne il merito (cui sia stato erroneamente inviato), al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e che avrebbe dovuto riceverlo ai sensi dell’art. 87-bis, comma 4, limitandosi a sanzionare con l’inammissibilità «l’errore nell’indicazione dell’indirizzo telematico», considerato oltre tutto che, di converso, il comma 8 della disposizione obbligherebbe il giudice che doveva ricevere l’atto di impugnazione a dichiararlo, in questa ipotesi, inammissibile, senza che rilevi che egli l’abbia di fatto ricevuto nel termine per impugnare.
Chiarito ciò, la Sezione rimettente dava inoltre atto che alcune sentenze di legittimità (si citavano: Quinta sezione penale, sentenza 29 aprile-20 giugno 2025, n. 23192; Sesta sezione penale, sentenza 17 aprile-23 maggio 2025, n. 19415), pronunciandosi sull’analogo «rigido formalismo» introdotto dall’art. 24, comma 6-sexies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e poi riprodotto dalle disposizioni censurate, l’hanno ritenuto superabile, in forza dei principi del favor impugnationis e del raggiungimento dello scopo dell’atto affermati dalla sentenza delle Sezioni unite n. 1626 del 2021, così concludendo per l’ammissibilità dell’impugnazione che, benché inviata al giudice incompetente a riceverla, sia stata da questi trasmessa al giudice competente alla ricezione, che l’abbia tempestivamente ricevuta.
Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, i principi affermati dalla citata sentenza n. 1626 del 2021, dettati in riferimento al deposito dell’impugnazione in forma cartacea, non sarebbero estensibili all’invio dell’impugnazione tramite PEC, poiché espressi «in un contesto di regole non segnato, come invece l’attuale, dalla previsione di una specifica causa di inammissibilità per l’invio dell’atto ad un indirizzo telematico non corrispondente all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato», facendosene conseguire da ciò come non vi sarebbero margini per «tentare, per via interpretativa, una correzione degli eccessi di formalismo regolatorio delle disposizioni in esame», alla luce del dato letterale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Le questioni: inammissibilità, diritto di difesa e art. 6 CEDU


Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il Supremo Consesso, con due ordinanze di identico tenore, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nonché in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, dell’art. 87-bis, co. 7, lett. c), e co. 8, del decreto legislativo n. 150 del 2022, n. 150 «nella parte in cui sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione».
In particolare, per il giudice a quo, il combinato disposto censurato sarebbe di dubbia compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost., «in ragione della consegna alla inammissibilità dell’atto di impugnazione pur quando, nonostante l’errore della parte nella trasmissione per via telematica, esso sia pervenuto al giudice a quo, e quindi all’organo individuato dalla legge, ben prima che siano decorsi i termini per la sua presentazione».
Più nel dettaglio, le questioni appena menzionate venivano stimate rilevanti visto che, ad avviso della Corte rimettente, in entrambi i casi oggetto dei giudizi a quibus, i reclami inviati erroneamente all’indirizzo PEC del Tribunale di sorveglianza di Bologna sarebbero stati stampati in forma cartacea e consegnati alla cancelleria del Magistrato di sorveglianza di Bologna «mediante trasmissione brevi manu, avendo tale ufficio la medesima sede della cancelleria del Tribunale di sorveglianza, ed essendo medesimo anche il personale addetto ai due uffici» mentre, all’opposto, gli atti di impugnazione sarebbero tempestivamente pervenuti al Magistrato di sorveglianza, nel termine di dieci giorni dall’ultima notifica dei provvedimenti reclamati; né sussisterebbero altre cause di inammissibilità delle impugnazioni e, dunque, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui stabilisce l’inammissibilità dell’impugnazione per il vizio formale verificatosi, o nella sola parte in cui non esclude tale sanzione nel caso in cui l’atto, sebbene viziato, pervenga tempestivamente nell’ufficio del giudice a quo», consentirebbe «la trasmissione del reclamo al giudice ad quem ed il suo esame nel merito».
Detto questo, quanto invece alla non manifesta infondatezza delle questioni, si assumeva che, se l’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022, ispirato a «un rigido formalismo», si porrebbe in contrasto con il principio del favor impugnationis, «declinazione del diritto di difesa», nonché con il canone di ragionevolezza, di cui costituirebbe espressione il criterio del raggiungimento dello scopo dell’atto, al quale si ispira la disciplina del codice di rito in materia di impugnazioni (art. 568, comma 5, e art. 582, comma 2, così come interpretato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 1626 del 2021 e ora trasfuso nell’art. 111-bis, inserito dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022) e di sanatoria delle nullità delle citazioni e degli avvisi (art. 184, comma 1), la disciplina censurata attribuirebbe invece «una non giustificata prevalenza della correttezza formale dell’atto, rectius delle sue modalità di invio, rispetto alla sua correttezza sostanziale, in una materia attinente all’esercizio dei diritti difensivi, facendo dipendere da un mero errore, anche se di fatto sanato e pertanto privo di effettive conseguenze, la perdita del diritto di ottenere dal giudice dell’impugnazione una pronuncia di merito», facendosene conseguire da ciò come risulterebbe, anzitutto, una lesione al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost..
Invero, diversamente dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – che consente al giudice incompetente a conoscere di un’impugnazione di trasmetterla, previa eventuale riqualificazione, al giudice competente per l’esame nel merito – l’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022, a fronte del mero invio a un indirizzo telematico errato, secondo il giudice a quo, imporrebbe la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, senza consentire l’applicazione del principio di conservazione degli atti, nemmeno ove essa sia pervenuta tempestivamente al giudice competente a riceverla, il che comporterebbe «un grave vulnus per l’impugnante, non giustificato dalla diversità degli errori da lui commessi, non potendo ritenersi il vizio formale più grave di un vizio sostanziale, tanto da risultare in ogni caso non sanabile».
Per la Suprema Corte, tra l’altro, la disciplina censurata violerebbe altresì l’art. 3 Cost., poiché, in modo stimato irragionevole, sanzionerebbe con l’inammissibilità l’atto di impugnazione affetto da un vizio meramente formale quale è l’invio a un indirizzo PEC indicato dal DGSIA ma non riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento (invio che potrebbe dipendere da «un errore nell’individuazione del giudice competente a ricevere l’atto o del suo indirizzo telematico, o addirittura solo ad una svista nella lettura o nella trascrizione dell’indirizzo stesso», ma che non porrebbe «dubbi circa la volontà del soggetto di proporre impugnazione al giudice competente»), laddove l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in ossequio al principio del favor impugnationis, non prevederebbe l’inammissibilità dell’impugnazione affetta da vizi sostanziali (perché proposta a un giudice incompetente o con un mezzo diverso da quello previsto dalla legge) e anzi obbligherebbe il giudice che ha ricevuto l’atto a trasmetterlo, previa eventuale riqualificazione, al giudice competente, il quale «potrà valutare la sussistenza solo delle cause di inammissibilità previste dall’art. 591 cod. proc. pen.».
L’irragionevolezza di tale diversità di disciplina sarebbe di conseguenza, per la Corte rimettente, palese nei casi di specie, in cui le impugnazioni dovrebbero essere dichiarate inammissibili, pur essendo tempestivamente pervenute all’ufficio del giudice competente a riceverle, per avvenuta trasmissione da parte dell’ufficio cui erroneamente erano state spedite via PEC, poiché il mero errore nell’indicazione dell’indirizzo telematico imporrebbe al giudice di dichiararne l’inammissibilità, benché gli atti abbiano raggiunto il loro scopo, essendo in specie inapplicabile il disposto dell’art. 184, comma 1, cod. proc. pen., laddove, invece, l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., consente la trasmissione dell’impugnazione affetta da vizi sostanziali al giudice competente a decidere su di essa.
«Sotto altro profilo», del resto, sempre ad avviso del giudice a quo, sarebbe irragionevole che «la medesima tipologia di errore, quale l’invio dell’atto al giudice non indicato dalla legge, produca una conseguenza molto diversa se tale giudice non è competente ad esaminare nel merito l’impugnazione, ovvero se tale giudice, più semplicemente, non è competente a riceverla», tanto più ritenendosi come non varrebbe a scongiurare i vulnera evidenziati la circostanza che la disciplina contestata sia ispirata – come emerge dai lavori preparatori dell’intervento normativo – dall’esigenza, pure costituzionalmente rilevante, di garantire la ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) attraverso «la semplificazione di atti e procedure» in via transitoria e fino alla piena attuazione del processo penale telematico, esonerando le cancellerie dalla gravosa attività di trasmissione ad altri uffici di atti di impugnazione pervenuti erroneamente. L’attuazione del principio di ragionevole durata del processo non potrebbe, infatti, giustificare l’introduzione di norme processuali che violino i principi, «di pari rango», sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost..
In effetti, a fronte del fatto che, anche nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, agli Stati contraenti, che pure godono di un ampio margine di apprezzamento nella disciplina delle impugnazioni processuali, sarebbe precluso disciplinare i requisiti di ammissibilità delle stesse con un rigore tale da pregiudicare in modo sostanziale il diritto di accesso al giudice, pena la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU (è richiamata la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, sentenza 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia), per il
Per i giudici di piazza Cavour, occorrerebbe pertanto valutare «se il rigido formalismo della disciplina introdotta dall’art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8 d.lgs. n. 150/2022, con l’impossibilità anche solo di emendare o sanare un vizio puramente formale, risulti porre un limite eccessivo, oltre che ingiustificato, all’esercizio del diritto a un equo processo».

3. La decisione della Consulta: errore PEC sanabile solo se l’inoltro è tempestivo


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata, reputata infondata l’eccezione prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato e considerato che le tre censure – in riferimento agli artt. 3, 24 e (implicitamente) 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU – potessero essere vagliate unitariamente – riteneva come esse non fossero fondate.
In particolare, il Giudice delle leggi notava innanzitutto che la costante giurisprudenza costituzionale ritiene che «il potere di impugnazione dell’imputato si correla […] al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.)» (sentenza n. 34 del 2020, punto 3.2. del Considerato in diritto, nonché, in termini analoghi, sentenze n. 274 del 2009, punto 3.1. del Considerato in diritto, n. 26 del 2007 punto 5.2. del Considerato in diritto e n. 98 del 1994 punto 2 del Considerato in diritto), così come sia altrettanto pacifico, d’altra parte, che il legislatore non è tenuto ad assicurare tutela al diritto di difesa in tutti i casi con le medesime modalità e con i medesimi effetti, ben potendo differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità della fattispecie da regolare, a condizione che non vengano imposti oneri e modalità tali da rendere «impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale» (da ultimo, sentenza n. 146 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto; analogamente, sentenze n. 76 del 2025, punto 6.1. del Considerato in diritto e n. 39 del 2025, punto 4.2. del Considerato in diritto; declinano nella sostanza questo principio in materia di notificazioni, ex aliis, le sentenze n. 148 del 2021 e n. 75 del 2019).
Precisato ciò, i giudici di legittimità costituzionale notavano tra l’altro che, quanto alla giurisprudenza della Corte EDU relativa all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, essa riconduce il diritto all’impugnazione alla tematica generale del diritto all’accesso a un giudice, che è parte essenziale di quella garanzia.
Il principio generale, espresso in particolare dalla sentenza della grande camera 5 aprile 2018, Zubac contro Croazia, è che il diritto di accesso a un tribunale deve essere «pratico ed effettivo» e non «teorico o illusorio».
Un tale diritto non è quindi incondizionato e può essere soggetto a limitazioni, ben potendo gli Stati prevedere specifiche condizioni di ammissibilità dei ricorsi; tuttavia, le limitazioni applicate non devono restringere l’accesso del singolo al tribunale in modo o in misura tale da comprometterne l’essenza stessa, devono perseguire uno scopo legittimo ed essere proporzionate rispetto a tale scopo (paragrafi 77 e 78) mentre, in riferimento alle limitazioni all’accesso alle giurisdizioni superiori, nel valutarne la conformità all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, si evidenziava come sempre la Corte europea dei diritti dell’uomo sia solita prendere in considerazione a) la prevedibilità della restrizione, b) se debba essere il ricorrente o lo Stato a sopportare le conseguenze negative degli errori compiuti nel procedimento, c) l’eventuale presenza nella disciplina nazionale (o nella relativa giurisprudenza) di un “formalismo eccessivo” (Corte EDU, sentenza Zubac contro Croazia, paragrafo 85, nonché, in materia civile, sentenze 15 maggio 2025, Vachik Karapetyan e altri contro Armenia, paragrafo 87; 23 maggio 2024, Patricolo e altri contro Italia, paragrafo 70; 17 novembre 2022, Makrylakis contro Grecia, paragrafo 34), deducendosi contestualmente che, in applicazione di questi criteri, la Corte EDU ha ravvisato in varie occasioni la violazione della garanzia convenzionale in relazione a formalismi eccessivi relativi ai requisiti di atti di impugnazione (ad esempio, in materia penale, sentenze 13 gennaio 2011, Evaggelou contro Grecia; 3 novembre 2009, Davran contro Turchia; 25 giugno 2009, Maresti contro Croazia; 26 settembre 2006, Labergère contro Francia; García Manibardo contro Spagna; in materia civile, ex aliis, sentenze 23 maggio 2024, Patricolo e altri contro Italia; 21 novembre 2024, Justine contro Francia; 9 giugno 2022, Xavier Lucas contro Francia, 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia).
Ciò posto, sulla base di entrambi i test desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, si riteneva che, nell’ambito di siffatta parametri ermeneutici, la Consulta era tenuta a valutare se la sanzione dell’inammissibilità di un’impugnazione notificata a un indirizzo PEC riferibile al giudice competente per l’impugnazione e non a quello che ha emesso il provvedimento impugnato comprima in maniera eccessiva, e pertanto sproporzionata, il diritto dell’interessato a proporre impugnazione contro tale provvedimento, evidenziandosi al contempo come una simile verifica presupponga la precisa identificazione delle finalità legittime della disciplina censurata e la valutazione della proporzionalità rispetto a tali finalità dei limiti che tale disciplina impone al diritto di difesa dell’interessato, precisandosi però che il diritto di impugnare un provvedimento di fronte a un giudice è fisiologicamente soggetto a limiti e condizioni funzionali, tra l’altro, ad assicurare certezza ai rapporti giuridici, che si declinano in particolare nella fissazione di termini perentori per la proposizione dell’impugnazione e di particolari modalità per il suo esercizio, anche al fine di garantire tempestività ed efficienza nella gestione del contenzioso da parte del sistema giudiziario.
Precisato ciò, quanto, anzitutto, alla finalità delle disposizioni censurate, la Corte faceva presente come esse si inseriscano nel contesto di una disciplina transitoria che il legislatore ha adottato nelle more dell’avvio dell’operatività del portale del processo penale telematico (PPPT), dopo che l’art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, aveva per la prima volta disciplinato nel nostro ordinamento la possibilità di presentare le impugnazioni in materia penale tramite PEC, dal momento che la disciplina dell’art. 87-bis, comma 7, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022 corrisponde, in effetti, a una scelta di sistema compiuta dalla legge processuale penale italiana, che si è ormai incamminata sulla via della digitalizzazione dell’intero processo penale, sul modello di quanto già accaduto per i processi civile e amministrativo (nonché per lo stesso giudizio costituzionale), fermo restando che tale scelta – oggetto di brusca accelerazione durante la recente pandemia da COVID-19, ma da tempo progettata – comporta il progressivo superamento dei fascicoli cartacei, con conseguente tendenziale azzeramento, a regime, dei tempi connessi alla loro fisica trasmissione da un ufficio all’altro (oltre che dalla cancelleria ai singoli giudici), che rappresentano una causa nient’affatto secondaria dell’eccessiva durata dei procedimenti penali nel nostro Paese, e ciò in attuazione del principio della ragionevole durata dei processi – fondato, assieme, sull’art. 111, secondo comma, Cost. e sull’art. 6, paragrafo 1, CEDU –, che la medesima Consulta, ha riconosciuto come «connotato identitario della giustizia del processo» (sentenza n. 116 del 2023, punto 6.1. del Considerato in diritto; sentenza n. 74 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto), anche nella sua proiezione di diritto soggettivo di tutte le persone comunque coinvolte in un processo penale.
Oltre a ciò, veniva fatto altresì presente come il d.lgs. n. 150 del 2022 abbia peraltro ritenuto di mantenere allo stato, accanto a questa soluzione ordinaria, la possibilità – riservata alle sole «parti private» – di presentare personalmente l’impugnazione, anche attraverso incaricati, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato: possibilità prevista, oggi, dal nuovo comma 1-bis dell’art. 582 cod. proc. pen., che continua dunque a contemplare – evidentemente in considerazione della particolare delicatezza della posta in gioco in molti procedimenti penali, che coinvolgono diritti individuali di somma importanza – la possibilità di depositare una copia cartacea dell’atto di impugnazione, in alternativa alla sua presentazione in via telematica, così come un’analoga possibilità è ancor oggi riconosciuta, ai sensi dell’art. 123, comma 1, cod. proc. pen., all’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza, il quale ha facoltà – tra l’altro – di presentare impugnazioni con atto ricevuto dal direttore dell’istituto penitenziario.
Quanto poi all’individuazione degli indirizzi PEC idonei a ricevere l’atto di impugnazione – e alla corrispondente sanzione dell’inammissibilità in caso di invio a indirizzo erroneo –, la Corte costituzionale osservava che la disciplina censurata costituisce null’altro che la declinazione, nel contesto digitale, della regola generale espressa dall’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
In particolare, tale regola mira, all’evidenza, a consentire all’ufficio del giudice competente di attestare senza ritardi l’irrevocabilità della sentenza, non appena scada inutilmente il termine previsto per la sua impugnazione; e per converso a permettergli, laddove sia stata presentata l’impugnazione, di dare seguito agli adempimenti conseguenti, e in particolare di provvedere sollecitamente alla trasmissione del fascicolo al giudice competente per la decisione sull’impugnazione (senza più dover attendere, oggi, la possibile ricezione di atti di impugnazione presentati in altre cancellerie e inviati a mezzo posta ordinaria, come accadeva nel vigore della precedente disciplina: ciò che era, a sua volta, causa di non trascurabili ritardi nella definizione dei giudizi di impugnazione).
Chiarito anche tale aspetto, il Giudice delle leggi denotava, una volta preso atto come fosse indubbia, risultando la legittimità delle finalità perseguite dal legislatore nell’indicare in via prioritaria la modalità telematica per la presentazione dell’impugnazione, come fosse necessario verificare, a questo punto della disamina, se la sanzione processuale dell’inammissibilità dell’impugnazione nel caso di invio a un indirizzo errato (e più precisamente, a un indirizzo riferibile al giudice competente per l’impugnazione anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato) non risulti eccessiva rispetto a tale scopo, risolvendosi in un sacrificio del diritto di difesa sproporzionato alle finalità legittime perseguite, il che veniva effettuato nei seguenti termini: “Al riguardo, occorre anzitutto osservare che già in epoca precedente l’introduzione di modalità telematiche per la presentazione dell’impugnazione, la giurisprudenza di legittimità riteneva che l’impugnazione presentata nella cancelleria del giudice competente per esaminarne il merito, anziché in quella del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, fosse inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 e 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., e che tale inammissibilità fosse insuscettibile di sanatoria (Cass., n. 4706 del 1993, mai smentita dalla giurisprudenza successiva). Al rigore di questa regola era stato, peraltro, apposto un temperamento, ritenendosi ammissibile l’impugnazione presentata nella cancelleria del giudice competente per l’impugnazione nel caso in cui essa fosse stata rimessa, nei termini di legge, alla cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento oggetto del gravame. Restava comunque a carico dell’interessato il rischio che l’impugnazione, presentata in un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, fosse dichiarata inammissibile per tardività, perché giunta al destinatario prescritto dopo la scadenza del termine per impugnare (ex multis, Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 5 marzo-13 maggio 2020, n. 14774; sesta sezione penale, sentenza 5 dicembre 2019-9 gennaio 2020, n. 435; seconda sezione penale, sentenza 30 novembre 2018-23 gennaio 2019, n. 3261). Tale principio era stato nella sostanza confermato anche dalle Sezioni unite, in una pronuncia avente a oggetto il problema finitimo del luogo di presentazione del ricorso per cassazione in materia cautelare, nella quale si era ribadito che, in caso di presentazione dell’impugnazione a un giudice diverso da quello competente a riceverla, restava a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, fosse dichiarata inammissibile per tardività (Cass., n. 1626 del 2021). (…) La giurisprudenza penale formatasi sulle disposizioni in questa sede censurate ha fornito risposte differenziate al problema se sia ammissibile l’impugnazione inviata a un indirizzo PEC riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverlo e ricompreso nel decreto del DGSIA, ma diverso da quello deputato alla ricezione di una determinata tipologia di impugnazione (in senso affermativo, Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenze 1°-21 ottobre 2025, n. 34303; 12 maggio-2 luglio 2025, n. 24346; quinta sezione penale, n. 23192 del 2025; ancora, sesta sezione penale, 9 novembre 2023-1° febbraio 2024, n. 4633 e 14 febbraio-9 maggio 2023, n. 19433; in senso opposto, Cass. n. 47557 del 2024); nonché al problema se sia ammissibile l’impugnazione inviata a un indirizzo PEC riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, ma non ricompreso nell’elenco di cui al decreto del DGSIA (in senso negativo la giurisprudenza prevalente: ex multis, Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 1°-31 luglio 2025, n. 28163; terza sezione penale, sentenza n. 24604 del 2025; quinta sezione penale, sentenza 31 ottobre 2024-21 gennaio 2025, n. 2458; terza sezione penale, sentenza 14 marzo-4 giugno 2024, n. 22305; nel senso invece dell’ammissibilità dell’impugnazione, qualora l’atto, entro il termine previsto per il suo deposito, sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente a decidere, sesta sezione penale, sentenza n. 19415 del 2025, richiamata dalla sesta sezione penale, sentenze 15 ottobre-17 novembre 2025, n. 37358 e n. 34303 del 2025). (…) Quest’ultimo problema è stato recentemente sottoposto alle Sezioni unite, le quali hanno ritenuto di aderire in linea di principio all’orientamento maggioritario che considera inammissibile l’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, ma non ricompreso nell’elenco del DGSIA (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 11 dicembre 2025-18 febbraio 2026, n. 6565). La pronuncia valorizza sia il dato letterale dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022 che configura precise e tassative cause di inammissibilità; sia la ratio di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali che ispira l’intera riforma attuata nel 2022. Quest’ultima – hanno osservato le Sezioni unite – «non si limita a perseguire, mediante il ricorso a modalità telematiche, obiettivi acceleratori dei tempi di deposito degli atti, ma risponde anche all’esigenza di garantire uno smistamento efficace dei flussi in entrata presso le cancellerie, così da consentire una gestione ordinata del carico di lavoro ed evitare attività supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti». Secondo la Corte di legittimità, «[a]mmettere un’interpretazione estensiva o flessibile del sistema, tale da consentire il deposito presso qualsiasi indirizzo riferibile all’ufficio giudiziario, compresi quelli non istituzionalmente deputati alla ricezione degli atti, finirebbe per annullare ogni requisito di forma e si porrebbe in contrasto con la ratio legis e con il principio di legalità processuale». Le Sezioni unite hanno, peraltro, affermato che l’impugnazione resta ammissibile nell’ipotesi in cui il cancelliere addetto all’ufficio l’abbia inoltrata all’indirizzo telematico deputato a riceverla entro il termine di decadenza previsto dalla legge. Secondo la Corte di cassazione, da un lato tale possibilità non è esclusa dal tenore letterale del censurato art. 87-bis; dall’altro, la trasmissione interna tra caselle di PEC dello stesso ufficio giudiziario garantisce comunque «il rispetto del canale telematico previsto dal legislatore, salvaguardando, al contempo, l’efficace esercizio del diritto di difesa, sub specie del diritto all’impugnazione, che viene sottoposta, tempestivamente, al giudice competente con modalità conformi al sistema. Il mezzo tecnologico, del resto, consente agevolmente tale trasmissione e la tipicità del mezzo stesso garantisce che la PEC ricevuta resti inalterata rispetto a quella inoltrata. Il cancelliere competente, dal canto suo, nel ricevere l’impugnazione a lui inoltrata telematicamente da altro indirizzo, deve ritenersi perfettamente in grado di effettuare i controlli sulle specifiche tecniche di cui al comma 1 dell’art. 87-bis, a garanzia della regolarità formale e funzionale dell’atto, e di dar corso agli ulteriori adempimenti previsti dal successivo comma 2». Tale soluzione assicura – hanno sottolineato le Sezioni unite – la «continuità digitale» dell’iter e la sua conformità alla disciplina testuale dell’art. 87-bis e alla sua ratio, consentendo che l’atto pervenga nei termini di legge, per mezzo dell’inoltro della PEC, all’ufficio deputato a riceverlo. Le Sezioni unite hanno peraltro precisato che «non è esigibile, in quanto non previsto dalla legge, alcun obbligo, da parte della cancelleria non competente alla ricezione del gravame, di trasmetterlo all’ufficio competente, sicché il rischio derivante dalla mancata tempestiva trasmissione a quest’ultimo incombe esclusivamente sull’interessato a impugnare». Diversamente, non può ritenersi ammissibile l’impugnazione nel caso in cui l’atto, inviato inizialmente a indirizzo PEC errato (in quanto non incluso nel decreto del DGSIA), sia stato consegnato in forma cartacea all’ufficio competente a riceverlo entro i termini di legge. A ragionare diversamente – hanno evidenziato le Sezioni unite – si introdurrebbe un’indebita commistione tra disciplina dell’impugnazione telematica e disciplina dell’impugnazione cartacea, nonché una sovrapposizione del domicilio fisico a quello digitale. Inoltre, una soluzione siffatta non consentirebbe il controllo delle caratteristiche tecniche dell’atto, che compete alla cancelleria del giudice addetto alla ricezione e implica la verifica delle specifiche tecniche previste dalla normativa secondaria. Del resto – ha rilevato ancora la Corte di cassazione – il comma 2 dell’art. 87-bis, nell’elencare i compiti del personale di cancelleria relativi alla ricezione degli atti dei difensori, menziona quello di provvedere all’inserimento nel fascicolo cartaceo della copia analogica dell’atto ricevuto «con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio», ciò che evidenzia come la corretta trasmissione all’indirizzo incluso nel decreto del DGSIA condizioni la stessa regolare tenuta del fascicolo”.
Orbene, alla luce di siffatte considerazioni, per la Corte costituzionale, la ratio della soluzione ora ricordata appare agevolmente trasferibile anche al diverso problema, trattato nella pronuncia qui in commento, vale a dire se sia ammissibile una impugnazione inviata a un indirizzo incluso negli elenchi del DGSIA, ma riferibile all’ufficio del giudice competente per l’impugnazione e non a quello che ha adottato il provvedimento impugnato: l’impugnazione è, in linea di principio, inammissibile ai sensi delle disposizioni qui censurate, essendo tuttavia ammissibile nell’ipotesi in cui sia stata inoltrata, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l’indirizzo di presentazione, all’indirizzo telematico – anch’esso incluso nell’elenco del DGSIA – riferito all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, sempre che l’inoltro sia effettuato entro il termine perentorio stabilito per l’impugnazione medesima; dovendo d’altra parte escludersi che la cancelleria cui è stato erroneamente inviato l’atto abbia un obbligo di provvedere in tal senso, sicché il rischio della mancata tempestiva trasmissione incombe esclusivamente sull’interessato all’impugnazione, fermo restando che l’impugnazione resta, invece, inammissibile laddove l’atto sia trasmesso in via cartacea, anche se entro il termine fissato per l’impugnazione, dalla cancelleria del giudice che lo ha ricevuto a quello competente a riceverlo.
Una tale interpretazione della normativa vigente realizzerebbe, infatti, a parere della Consulta, un ragionevole contemperamento tra gli opposti interessi, tutti di rilievo costituzionale e convenzionale, tale da presentarsi, anzi, come interpretazione restrittiva, costituzionalmente e convenzionalmente orientata, della disciplina censurata, senza porsi in contrasto con il testo legislativo.
Più in particolare, la soluzione in parola apparirebbe essere idonea a superare il duplice test, costituzionale e convenzionale già enunciato in precedenza.
Chiarito ciò, la Consulta reputava come la sanzione processuale dell’inammissibilità in caso di presentazione dell’impugnazione a un indirizzo telematico erroneo sia, per cominciare, chiaramente stabilita dalla legge, e pertanto agevolmente prevedibile per gli interessati, posto che la formula contenuta nel censurato art. 87-bis, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2022 è, a suo avviso, al riguardo, inequivoca: «l’impugnazione è […] inammissibile […] quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato».
Come sottolineato dalle Sezioni unite nella pronuncia da ultimo citata, invero, se il provvedimento del DGSIA che individua tali indirizzi è atto generale, pubblico e accessibile mediante internet, sì da consentire a qualsiasi difensore di acquisirne conoscenza, d’altra parte, la disposizione di cui al censurato comma 7 dell’art. 87-bis è ampiamente riproduttiva dell’analoga disciplina di cui ai commi 6-ter, 6-quinquies, 6-sexies e 6-septies dell’art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, che aveva per la prima volta introdotto una modalità generale di presentazione telematica delle impugnazioni in materia penale, per far fronte all’emergenza pandemica allora in corso, per altro verso ancora, la regola generale, secondo cui l’impugnazione contro i provvedimenti penali diversi da quelli aventi natura cautelare deve essere presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, anziché a quello competente per l’impugnazione, è da sempre prevista dall’art. 582, comma 1, cod. proc. pen.; così come da sempre l’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. prevede la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 582. Di talché, per la Corte, le disposizioni censurate si presentano semplicemente come leges speciales, applicabili in via transitoria nelle more della completa attuazione del PPPT, rispetto a quella generale disciplina, dalla quale peraltro mutuano il principio di fondo – ben noto a ogni difensore – relativo all’individuazione del giudice competente a ricevere l’impugnazione.
Chiarito ciò, sempre ad avviso del Giudice delle leggi, la soluzione in parola, inoltre, non sacrifica in maniera sproporzionata il diritto di difesa dell’interessato in nome di un irragionevole formalismo, ribadendosi, a tal proposito, che la vigente disciplina processuale consente comunque all’interessato di presentare personalmente l’impugnazione, con le tradizionali modalità cartacee, ai sensi dell’art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen., e che l’imputato detenuto o internato conserva ancor oggi la possibilità di presentare impugnazioni con atto ricevuto dal direttore della struttura, tenuto conto altresì del fatto che, anche a prescindere da tali facoltà, il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di conservare, la soluzione interpretativa delle Sezioni unite – ove estesa alla tematica in questa sede in discussione – consente comunque di ritenere sanato il vizio, e dunque di non sacrificare il diritto dell’interessato all’impugnazione, quando l’atto di impugnazione comunque consegua pienamente il proprio effetto in tempo utile: il che avviene allorché esso sia inoltrato, entro il termine stabilito dalla legge, dal cancelliere dell’ufficio che lo ha ricevuto all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio competente per la presentazione dell’impugnazione.
In tal caso, quindi, la tempestiva trasmissione dell’atto alla cancelleria competente, nella forma e con i requisiti stabiliti dalla legge, su iniziativa di un cancelliere che pure non è giuridicamente tenuto a un tale adempimento, consente di sanare l’inammissibilità originaria dell’atto: esattamente come accadrebbe laddove fosse lo stesso interessato, avvedutosi dell’errore – magari anche a seguito di segnalazione della cancelleria presso la quale ha presentato l’impugnazione –, a ripetere l’invio dell’atto mediante PEC all’indirizzo corretto, fermo restando che, nell’una e nell’altra ipotesi, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sarà infatti posta in condizione di svolgere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 87-bis, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022, nonché di verificare l’autenticità della sottoscrizione del difensore ai sensi del successivo comma 3.
In una simile situazione, quindi, per i giudici di legittimità costituzionale, tenere ferma la sanzione processuale dell’inammissibilità soltanto in ragione dell’errore originario commesso dal difensore risulterebbe effettivamente espressione di un formalismo eccessivo, a fronte dell’avvenuto conseguimento – a seguito dello spontaneo attivarsi dei funzionari di cancelleria – di tutte le finalità che il legislatore perseguiva mediante la disciplina censurata: sicché il correttivo in parola, a giudizio sempre della Consulta, rappresenta – più che una scelta interpretativa costituzionalmente compatibile tra le varie astrattamente possibili – una doverosa interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disciplina censurata, tanto più se si considera che una opposta soluzione appare invece compatibile tanto con la Costituzione, quanto con l’art. 6 CEDU, allorché l’impugnazione, una volta che sia stata ricevuta dalla cancelleria del giudice competente per l’impugnazione, sia stata da questa trasmessa brevi manu in forma cartacea alla cancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato dato che, come hanno osservato le Sezioni unite nella pronuncia più volte citata, l’interruzione della continuità digitale del documento produce una indebita commistione dei due percorsi, “cartaceo” e “digitale”, che il legislatore ha inteso mantenere nettamente distinti, impedendo in particolare alla cancelleria del giudice competente a ricevere l’impugnazione di verificare, tra l’altro, l’autenticità dell’atto e della relativa sottoscrizione, la corretta individuazione del domicilio del difensore abilitato a ricevere notifiche e informazioni relative al procedimento, nonché la conformità alle specifiche tecniche previste dagli atti di normazione secondaria vigenti, sicché, nell’ipotesi da ultimo considerata, il mantenimento della sanzione processuale dell’inammissibilità non potrà considerarsi alla stregua di una restrizione sproporzionata del diritto di difesa dell’interessato, né di un inutile formalismo.
Chiarito ciò, sempre secondo la Consulta, non può, d’altra parte, ritenersi sussistente una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che consente la “riqualificazione” dell’impugnazione proposta con un mezzo diverso da quello consentito dalla legge, obbligando il giudice incompetente alla trasmissione al giudice competente visto che l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non costituisce un tertium comparationis omogeneo, trattandosi di disposizione che sancisce la (sola) irrilevanza della qualificazione attribuita dal ricorrente alla propria impugnazione, la cui ammissibilità resta però subordinata al rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 581 e seguenti cod. proc. pen.: tra cui, per l’appunto, la stessa regola generale, sancita dall’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere presentato mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso che il meccanismo di sanatoria di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. possa essere utilizzato per eludere le cause di inammissibilità dell’atto di impugnazione previste dall’art. 591 cod. proc. pen., tra cui l’inosservanza della disposizione dell’art. 582, comma 1 (per tutte, Cass., n. 4706 del 1993, nonché prima sezione penale, sentenza 31 marzo-19 maggio 1993, n. 1370).
Infine, il Giudice delle leggi stimava che, sebbene sia vero che le conseguenze dell’inammissibilità dell’impugnazione per effetto di un errore del difensore ricadono su un interessato incolpevole, che potrebbe subire pregiudizi gravi e in seguito difficilmente rimediabili, soprattutto laddove il gravame abbia a oggetto provvedimenti suscettibili di acquistare forza di cosa giudicata, simili pregiudizi sono, tuttavia, suscettibili di verificarsi in ogni procedimento in cui sia coinvolto un difensore, alla cui competenza e diligenza nell’adempimento del mandato professionale sono sempre affidati gli interessi individuali e i diritti dei rispettivi assistiti, tanto più se si considera che, su tale competenza e diligenza, l’ordinamento non può a sua volta che fare affidamento, nella consapevolezza del ruolo essenziale che la difesa tecnica svolge nel sistema processuale, necessariamente caratterizzato da un elevato tasso di complessità: e ciò al fine ultimo di assicurare l’attuazione, in ogni singolo caso in cui è richiesto l’intervento della difesa, dei principi e dei diritti che la Costituzione riconosce a ogni consociato.
I giudici di legittimità costituzionale, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, giungevano alla conclusione secondo la quale le questioni sollevate non fossero fondate, sempre che il combinato disposto delle disposizioni censurate venga interpretato nel senso che l’inammissibilità resta esclusa nell’ipotesi in cui l’atto di impugnazione sia stato inoltrato, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l’indirizzo PEC cui esso sia stato erroneamente presentato, all’indirizzo PEC – anch’esso incluso nell’elenco del DGSIA – riferito all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, laddove l’inoltro sia effettuato entro il termine perentorio stabilito per l’impugnazione medesima.

4. Conclusioni: quando l’impugnazione resta ammissibile


Fermo restando quanto previsto dalla lettera c) del comma settimo (il quale, com’è noto, prevede che, fermo “restando quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l’impugnazione è altresì inammissibile: (…) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello” e dal comma ottavo (il quale, com’è risaputo, dispone che, nei “casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato”) dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, con la decisione in esame, la Consulta ha dichiarato tali commi non costituzionalmente illegittimi nella parte in cui sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione, sempreché però, siffatto combinato disposto venga interpretato nel senso che l’inammissibilità resta esclusa nell’ipotesi in cui l’atto di impugnazione sia stato inoltrato, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l’indirizzo PEC cui esso sia stato erroneamente presentato, all’indirizzo PEC – anch’esso incluso nell’elenco del DGSIA – riferito all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, laddove l’inoltro sia effettuato entro il termine perentorio stabilito per l’impugnazione medesima
Di conseguenza, al verificarsi di siffatte condizioni (che possiamo riassumere sinteticamente nei seguenti termini: 1) l’atto di impugnazione sia stato inoltrato, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l’indirizzo PEC cui esso sia stato erroneamente presentato; 2) l’atto di impugnazione sia stato inoltrato, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l’indirizzo PEC cui esso sia stato erroneamente presentato, all’indirizzo PEC, riferito all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, purché tale indirizzo sia incluso nell’elenco del DGSIA; 3) l’inoltro sia effettuato entro il termine perentorio stabilito per l’impugnazione medesima), l’impugnazione proposta è ammissibile e quanto previsto dai commi suesposti non può quindi ritenersi in contrasto con la Costituzione nella parte in cui viene sancita l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione.
Questa è dunque in sostanza la novità (o, più precisamente, la parziale conferma) che connota il provvedimento qui in commento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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